Sentenza del 03/01/2018 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Milano
Ires - Direttiva madre/figlia - Esenzione da ritenuta - Probatio Diabolica - Mancata distribuzione di dividendi - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicazione dell’esenzione da ritenuta sui dividendi prevista dalla direttiva madre/figlia n. 90/435/CEE. L’Amministrazione aveva preteso una prova particolarmente ampia dell’effettiva mancata distribuzione dei dividendi a società extraeuropee e della sostanza economica della società beneficiaria. La sentenza ha ritenuto che non possa gravare sul contribuente una probatio diabolica, né possa essere richiesta la produzione di tutte le scritture contabili per dimostrare che i dividendi non siano stati distribuiti con una diversa voce contabile. Sono sufficienti, in linea di principio, bilanci corredati dalle relazioni dei revisori, idonei a documentare la mancata erogazione dei dividendi nel periodo verificato. Inoltre, una struttura societaria snella e un numero ridotto di dipendenti non dimostrano di per sé l’interposizione, soprattutto nell’economia digitale.
La decisione
La pretesa fondata sulla disapplicazione dell’esenzione è stata ritenuta non adeguatamente giustificata. L’Amministrazione non può negare il beneficio senza fornire elementi concreti di abuso o interposizione e non può imporre al contribuente un onere probatorio sproporzionato. La documentazione societaria e contabile prodotta è stata considerata sufficiente a dimostrare la mancata distribuzione dei dividendi verso società extraeuropee e la struttura ridotta della società non è stata ritenuta decisiva per negarne la sostanza economica.
Norme richiamate
Direttiva n. 90/435/CEE, cosiddetta direttiva madre/figlia
L’esenzione dalla ritenuta sui dividendi infragruppo deve essere applicata in modo coerente con l’obiettivo della direttiva, senza consentire all’Amministrazione di negarla in assenza di concreti elementi di abuso o con richieste probatorie sproporzionate.
Principio del divieto di abuso del diritto in materia tributaria
La disapplicazione di un beneficio fiscale richiede elementi concreti dai quali emerga l’abuso, l’interposizione o l’assenza di sostanza economica; non è sufficiente valorizzare automaticamente una struttura societaria snella o un numero ridotto di dipendenti.
Massime di principio
- L’Amministrazione finanziaria non può disapplicare un’esenzione fiscale sulla base di mere presunzioni generiche: deve indicare e dimostrare elementi concreti di abuso, interposizione o artificiosità.
- Il contribuente deve fornire una prova ragionevole e proporzionata dei presupposti dell’agevolazione; non è normalmente tenuto a produrre ogni singola scrittura contabile quando bilanci certificati e relazioni dei revisori siano idonei a dimostrare il fatto rilevante.
- Una società con pochi dipendenti o una struttura organizzativa ridotta non è per ciò solo una società-schermo: la sostanza economica deve essere valutata considerando anche le modalità operative dell’economia digitale.
- Nelle controversie sulle esenzioni da ritenuta, la documentazione societaria, i bilanci revisionati e la tracciabilità dei flussi finanziari sono elementi particolarmente importanti per dimostrare l’effettiva destinazione dei dividendi e l’assenza di distribuzioni indirette.
- Le norme antiabuso non possono essere applicate in modo da trasformare l’onere probatorio del contribuente in una prova indefinita o praticamente impossibile.
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