Sentenza del 02/01/2018 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Riscossione - Cartella di pagamento - Obbligo di motivazione - Atto precedente già notificato - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella di pagamento fosse priva di una motivazione specifica e dettagliata. La contestazione riguardava, in particolare, l’assenza di una nuova esposizione delle ragioni della pretesa tributaria. Tuttavia, la cartella era stata preceduta dalla notificazione di uno specifico atto impositivo, dal quale il contribuente aveva già potuto conoscere l’origine e i presupposti della pretesa.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. Quando l’atto impositivo presupposto è stato regolarmente notificato, la cartella non deve riprodurre una motivazione autonoma e dettagliata della pretesa. È sufficiente che sia conforme al modello approvato dal Ministero delle Finanze e che contenga l’intimazione a pagare entro sessanta giorni, l’avvertimento che in caso di mancato pagamento si procederà all’esecuzione forzata e l’indicazione della data di esecutività del ruolo.
Norme richiamate
Disciplina della cartella di pagamento e del ruolo
La cartella deve contenere l'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni, l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
La cartella assolve alla propria funzione quando consente al contribuente di identificare la pretesa e di conoscere le conseguenze del mancato pagamento, soprattutto se l’atto impositivo presupposto è già stato notificato.
Principio di motivazione per relationem degli atti della riscossione
La motivazione della cartella può risultare dal richiamo a un precedente atto impositivo già notificato. Non è quindi necessaria una motivazione autonoma, purché il contribuente abbia già avuto conoscenza dell’atto presupposto e la cartella contenga gli elementi formali essenziali.
Massime di principio
- La cartella di pagamento non deve necessariamente spiegare nuovamente nel dettaglio una pretesa già illustrata in un atto impositivo notificato in precedenza.
- Il richiamo a un atto precedente è sufficiente solo se tale atto è stato effettivamente notificato e consente di comprendere origine, importo e fondamento della pretesa.
- La verifica della validità della cartella deve concentrarsi anche sulla presenza degli elementi formali essenziali: intimazione al pagamento entro sessanta giorni, avvertimento sull’esecuzione forzata e data di esecutività del ruolo.
- Se l’atto impositivo presupposto non è stato notificato, è incomprensibile o non consente di individuare adeguatamente la pretesa, il difetto di motivazione o di conoscenza dell’obbligazione può invece assumere rilievo.
- La mera contestazione dell’assenza di una motivazione autonoma nella cartella, senza dimostrare l’omessa notifica o l’inadeguatezza dell’atto presupposto, normalmente non è sufficiente per ottenerne l’annullamento.
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