Sentenza del 03/01/2018 n. 18 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Iscrizione ipotecaria - origine non tributaria del credito - giurisdizione tributaria - non sussiste. Fondo patrimoniale - opponibilità all'erario - presupposto - estraneità del debito all'interesse familiare - è tale - onere della prova - spetta al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'iscrizione ipotecaria sostenendo, da un lato, il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione a un credito di natura previdenziale e, dall'altro, l'inopponibilità dell'ipoteca sul bene inserito in un fondo patrimoniale. La controversia riguardava quindi sia la natura del credito posto a fondamento dell'iscrizione, sia la possibilità di aggredire un bene del fondo patrimoniale per debiti tributari o comunque erariali.
La decisione
La sentenza ha escluso la giurisdizione del giudice tributario quando l'iscrizione ipotecaria garantisce un credito previdenziale, poiché la natura non tributaria del credito impone di rivolgersi al giudice competente secondo le regole ordinarie. Quanto al fondo patrimoniale, il suo conferimento non impedisce automaticamente l'iscrizione ipotecaria. Per ottenere l'opponibilità del fondo nei confronti dell'erario, il contribuente deve provare che il debito è estraneo alle esigenze di sostentamento della famiglia. In mancanza di tale prova, l'iscrizione ipotecaria può essere mantenuta.
Norme richiamate
Norme sul fondo patrimoniale e sulla responsabilità per i debiti familiari
Il vincolo del fondo patrimoniale non protegge automaticamente il bene dall'iscrizione ipotecaria. La tutela opera soltanto se il contribuente dimostra che il debito è stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia.
Norme sulla giurisdizione tributaria
La giurisdizione tributaria dipende dalla natura tributaria del credito sottostante. Se il credito è previdenziale o comunque non tributario, la relativa impugnazione non appartiene al giudice tributario.
Massime di principio
- Per individuare il giudice competente occorre esaminare la natura effettiva del credito garantito dall'iscrizione ipotecaria, non soltanto l'atto formalmente impugnato.
- Il semplice inserimento di un immobile in un fondo patrimoniale non rende automaticamente illegittima l'ipoteca o ogni altra azione esecutiva sul bene.
- Chi invoca la protezione del fondo patrimoniale deve provare concretamente che il debito è estraneo alle esigenze di sostentamento della famiglia; l'onere non ricade sull'amministrazione.
- In assenza di prova dell'estraneità del debito ai bisogni familiari, l'iscrizione ipotecaria a tutela di crediti erariali può essere considerata legittima.
- La decisione sulla giurisdizione e quella sull'opponibilità del fondo sono questioni distinte: la prima dipende dalla natura del credito, la seconda dalla destinazione del debito e dalla prova fornita dal contribuente.
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