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Sentenza

Sentenza del 03/01/2018 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Cambio residenza - Non comunicato al Comune - Errore scusabile - Non decadenza dalle agevolazioni "Prima casa".

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato il mancato trasferimento della residenza anagrafica nel Comune di Castelletto Monferrato entro diciotto mesi dall'acquisto dell'immobile, nonostante il contribuente avesse trasferito di fatto la propria abitazione e quella della famiglia nel Comune entro il termine. Il contribuente sosteneva che dovesse prevalere la situazione sostanziale ed effettiva rispetto alla tardiva iscrizione formale nei registri anagrafici e invocava inoltre il proprio errore scusabile, essendo stato indotto a ritenere sufficiente il trasferimento di fatto e rassicurato da una comunicazione del Comune alla scuola del figlio.

La decisione

L'appello dell'Ufficio è stato respinto e confermata la decisione favorevole al contribuente della Commissione Tributaria Provinciale. È stata riconosciuta la validità delle agevolazioni prima casa perché la famiglia aveva effettivamente trasferito la propria abitazione nel Comune entro il termine previsto. La tardiva formalizzazione anagrafica non ha determinato la decadenza, in quanto il contribuente aveva agito in buona fede, senza finalità speculative, e il suo errore è stato ritenuto scusabile. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1 del TUR (Testo unico dell'imposta di registro)

    La disposizione sulle agevolazioni prima casa è stata interpretata nel senso che, ai fini del requisito della residenza, deve essere valorizzata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale e il trasferimento sostanziale della residenza, non soltanto la tempestiva iscrizione formale nei registri anagrafici.

  • Termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza

    Il termine deve essere verificato in relazione alla concreta situazione abitativa del contribuente. Nel caso esaminato, il trasferimento effettivo della famiglia entro il termine ha impedito la decadenza, nonostante la successiva iscrizione anagrafica.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni prima casa, la residenza effettiva e l'utilizzo concreto dell'immobile come abitazione principale possono assumere rilievo prevalente rispetto alla tardiva formalizzazione anagrafica, purché siano adeguatamente provati.
  • La prova del trasferimento effettivo può essere fornita mediante utenze, documentazione scolastica dei figli, comunicazioni dell'amministrazione comunale, consumi e altri elementi coerenti con la stabile abitazione nell'immobile.
  • La buona fede e l'errore scusabile possono rilevare quando il contribuente abbia realmente perseguito lo scopo abitativo e non abbia posto in essere un'operazione speculativa, ma non costituiscono automaticamente una giustificazione per ogni mancato adempimento formale.
  • È comunque prudente presentare tempestivamente la dichiarazione di cambio di residenza e conservare la relativa documentazione, poiché l'orientamento favorevole dipende dalla prova concreta del trasferimento effettivo e dalle circostanze del singolo caso.

Testo integrale

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