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Sentenza

Sentenza del 03/01/2018 n. 6 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Non massimata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava alla contribuente, per l'anno d'imposta 2009, redditi non dichiarati in Italia pari a 530.166 euro, sostenendo che fosse fiscalmente residente in Italia oppure che vi operasse mediante una stabile organizzazione. Erano stati richiesti importi a titolo di IRPEF, addizionale regionale, IRAP, interessi e sanzioni. La contribuente sosteneva invece di risiedere effettivamente in Austria e che l'impresa non disponesse in Italia né di una sede operativa stabile né di un agente dipendente munito di poteri di rappresentanza.

La decisione

La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate e confermato l'annullamento dell'accertamento. Ha escluso la residenza fiscale italiana della contribuente, ritenendo provato che ella vivesse da anni in Austria. Ha inoltre ritenuto non dimostrata la presenza in Italia di una stabile organizzazione materiale, poiché non era stata provata l'effettiva operatività dell'ufficio asseritamente locato, né erano stati prodotti documenti idonei a confermare recapiti, corrispondenza, pubblicità e contratti. Non è stata provata neppure una stabile organizzazione personale, mancando la dimostrazione che il soggetto operante in Italia fosse un agente non indipendente con poteri di rappresentanza. La realizzazione di una parte rilevante dei ricavi in Italia è stata ritenuta insufficiente, da sola, a dimostrare l'esistenza di una stabile organizzazione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2 del TUIR

    La residenza fiscale italiana richiede la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma; la mera residenza anagrafica in Italia non è stata ritenuta sufficiente quando gli elementi concreti dimostrano la stabile vita personale e familiare all'estero.

  • Art. 162 del TUIR

    La stabile organizzazione richiede una sede fissa d'affari effettivamente disponibile e operativa in Italia, oppure una struttura personale idonea a impegnare l'impresa nei rapporti con i terzi.

  • Art. 5 della Convenzione Italia-Austria contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 18 ottobre 1984, n. 762

    La stabile organizzazione può essere materiale, come un ufficio o una succursale, oppure personale, quando l'impresa dispone in Italia di un agente non indipendente munito di poteri di rappresentanza. Nel caso concreto, tali requisiti non sono stati provati.

  • Art. 5, comma 4, della Convenzione Italia-Austria contro le doppie imposizioni

    La presenza di un soggetto che svolga attività in Italia non basta: occorre dimostrare che operi per l'impresa estera in posizione non indipendente e con effettivi poteri di rappresentanza.

Massime di principio

  • La residenza anagrafica in Italia non determina automaticamente la residenza fiscale: occorre valutare dove la persona vive effettivamente e dove si concentra la sua vita personale, familiare ed economica.
  • Per contestare una stabile organizzazione materiale, l'amministrazione deve provare l'esistenza di una sede fissa realmente disponibile e utilizzata per l'attività d'impresa; un immobile non agibile o inutilizzato non è sufficiente.
  • La presenza di recapiti, veicoli, materiale commerciale o attività svolte in Italia può costituire elemento indiziario, ma deve essere documentata e valutata nel suo concreto significato operativo.
  • La stabile organizzazione personale richiede la prova che il soggetto operante in Italia non sia indipendente e disponga di poteri effettivi e abituali di rappresentanza o conclusione dei contratti per conto dell'impresa estera.
  • La realizzazione di ricavi in Italia, anche rilevanti, non comporta automaticamente l'esistenza di una stabile organizzazione: sono necessari ulteriori elementi organizzativi o rappresentativi.
  • In presenza di tassazione già assolta nello Stato estero, ciò non esclude in assoluto la potestà impositiva italiana, ma può essere rilevante nel valutare la concreta duplicazione d'imposta e il corretto coordinamento tra le convenzioni internazionali.

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