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Sentenza

Sentenza del 03/01/2018 n. 5 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Non massimata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il disconoscimento della detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili di proprietà del contribuente, concessi o comunque non utilizzati direttamente nell'attività del proprietario. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il beneficio spettasse soltanto per immobili utilizzati direttamente dal soggetto che aveva sostenuto le spese e non per immobili-merce o immobili concessi in locazione a terzi. Il contribuente sosteneva invece che la normativa non prevedesse tale limitazione e che fossero sufficienti l'esecuzione degli interventi, la loro inerenza agli immobili e la conformità ai requisiti previsti.

La decisione

La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione favorevole al contribuente. Il collegio ha ritenuto che né l'articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, né il decreto attuativo del 19 febbraio 2007 imponessero che l'immobile fosse utilizzato direttamente dal proprietario o dall'impresa che aveva sostenuto la spesa. La detrazione è stata quindi riconosciuta anche per gli interventi eseguiti su immobili non direttamente utilizzati dal soggetto beneficiario. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 900 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 344 e seguenti

    La normativa prevede la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica senza stabilire espressamente che l'immobile debba essere utilizzato direttamente dal soggetto che sostiene le spese.

  • Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 349

    Il comma demanda a un decreto attuativo la disciplina della detrazione, senza autorizzare una limitazione del beneficio agli immobili utilizzati direttamente dal proprietario o dall'impresa.

  • Decreto attuativo del 19 febbraio 2007, articolo 2, lettera b)

    ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi [...] sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

    Il riferimento agli immobili posseduti o detenuti, senza l'ulteriore requisito dell'utilizzo diretto, è stato interpretato come incompatibile con l'esclusione degli immobili concessi in locazione o qualificati come immobili-merce.

  • Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 303/E e n. 348/E del 2008

    Le risoluzioni sostenevano, secondo l'Agenzia, che la detrazione spettasse soltanto quando l'intervento producesse una riduzione dei consumi energetici nell'attività del soggetto che aveva sostenuto la spesa. La Commissione non ha condiviso tale interpretazione, ritenendola priva di sufficiente base normativa.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/2014 e guida al risparmio energetico del marzo 2016

    Tali documenti amministrativi ribadivano l'esclusione dal beneficio degli interventi su immobili-merce o non utilizzati direttamente dall'impresa. La sentenza ha ritenuto che direttive e prassi interne non potessero introdurre una limitazione non prevista dalla legge.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa individua come requisito il sostenimento della spesa e il possesso o la detenzione dell'immobile, non è possibile aggiungere, in via interpretativa o tramite circolari, il requisito dell'utilizzo diretto se tale condizione non è espressamente prevista.
  • Le prassi amministrative, come circolari e risoluzioni, possono orientare l'attività dell'amministrazione ma non possono limitare un beneficio fiscale oltre quanto stabilito dalla legge e dai relativi decreti attuativi.
  • Per le detrazioni legate alla riqualificazione energetica, l'interpretazione può valorizzare la finalità generale di risparmio energetico e riduzione delle emissioni, non soltanto il risparmio sui costi di riscaldamento sostenuti dal proprietario.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare principalmente che gli interventi siano realmente eseguiti, riferibili all'immobile, conformi alle categorie agevolabili e adeguatamente documentati; la mancata utilizzazione diretta dell'immobile non è necessariamente ostativa, salvo specifiche disposizioni normative applicabili al periodo e al caso concreto.
  • La decisione è una pronuncia di merito riferita alla normativa e ai fatti esaminati e non esclude che successive modifiche legislative o diversi orientamenti giurisprudenziali possano incidere su casi futuri.

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