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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09842/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un avvocato aveva agito per ottenere il pagamento del compenso per attività di assistenza giudiziale ed extragiudiziale nei confronti della società originaria debitrice; nel corso della causa il ramo d'azienda cui ineriva il rapporto era stato ceduto a un'altra società, contro la quale era stato richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sul presupposto della responsabilità solidale della cessionaria ex art. 2560 c.c. per un debito risultante dalle scritture contabili obbligatorie. La cessionaria aveva proposto opposizione e il tribunale aveva revocato il decreto. In appello il professionista aveva ottenuto una riliquidazione del compenso in misura inferiore; successivamente la controparte aveva chiesto e ottenuto la correzione di errore materiale della sentenza d'appello, con aggiunta della condanna alla restituzione delle somme già corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà del decreto poi revocato, oltre interessi e spese generali. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c., sostenendo che la questione della riliquidazione del compenso fosse già stata respinta in primo grado e che, per riproporla, la società dovesse proporre appello incidentale; 2) violazione degli artt. 4, 5 e 15 del D.M. n. 55 del 2014, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato il valore effettivo della controversia nella liquidazione del compenso; 3) violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. e degli artt. 1241 e ss. c.c., sostenendo che la correzione non potesse essere usata per aggiungere la condanna restitutoria, trattandosi di errore non materiale ma emendabile solo con impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché investivano parti della sentenza d'appello non toccate dal provvedimento di correzione: per tali capi il termine breve per impugnare decorreva dalla notificazione della sentenza originaria, notificata il 9 ottobre 2020, mentre il ricorso era stato notificato solo il 9 giugno 2021, dunque tardivamente. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che la Corte d'appello si era conformata all'orientamento consolidato secondo cui la correzione di errore materiale è ammissibile quando il giudice di gravame ometta di disporre la restituzione di quanto pagato in esecuzione della decisione riformata o revocata, trattandosi di statuizione che accede automaticamente al decisum e non richiede valutazioni discrezionali. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2560 c.c.

    La parte ricorrente lo invocava per sostenere la responsabilità solidale della cessionaria del ramo d'azienda per i debiti dell'alienante risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di appello incidentale sulla questione ritenuta già decisa in primo grado.

  • art. 346 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa mancata riproposizione di un'eccezione in appello.

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 4 D.M. n. 55 del 2014

    Invocato per contestare i criteri di liquidazione del compenso professionale.

  • art. 5 D.M. n. 55 del 2014

    Invocato per la liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia.

  • art. 15 D.M. n. 55 del 2014

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della diversa determinazione del compenso.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che non fosse utilizzabile il procedimento di correzione per aggiungere una condanna restitutoria.

  • art. 288 c.p.c.

    La Corte ha applicato l'orientamento restrittivo sull'impugnazione della sentenza oggetto di correzione e ha ritenuto ammissibile la correzione dell'omessa condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione.

  • art. 1241 c.c. e ss.

    Richiamati dal ricorrente, senza accoglimento, nel tentativo di escludere la correttezza della correzione relativa alla restituzione delle somme.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Usato per dichiarare inammissibile il terzo motivo, poiché il ricorso non offriva argomenti per discostarsi da un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare anche per la parte che ha effettuato la notificazione; la successiva correzione di errore materiale incide solo sui capi corretti e non riapre il termine per impugnare le parti non toccate dalla correzione.
  • L'impugnazione proposta oltre il termine breve è inammissibile quando riguarda capi della decisione non modificati dal provvedimento di correzione, anche se la correzione può aver indotto la parte a rivalutare l'interesse ad appellare o ricorrere.
  • È ammissibile la correzione di errore materiale quando il giudice d'appello, riformando o revocando la decisione precedente, ometta di inserire la condanna alla restituzione di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza riformata, poiché tale statuizione accede automaticamente al decisum e non comporta alcuna valutazione discrezionale.
  • Il procedimento di correzione può essere utilizzato, per ragioni di economia processuale, anche per integrare la sentenza con la condanna restitutoria conseguente alla riforma della decisione impugnata, se l'omissione deriva da mera disattenzione e il diritto alla restituzione è conseguenza necessaria della modifica del decisum.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare un orientamento giurisprudenziale consolidato senza addurre argomenti idonei a mutarlo, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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