Cassazione Civile, Ordinanza n. 03593/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale su una società con sede dichiarata a San Marino, ritenuta dall'Ufficio riconducibile in via esclusiva al socio persona fisica e asseritamente esterovestita, con attività effettivamente svolta in Italia. Sulla base di tale ricostruzione, l'Amministrazione emetteva avvisi nei confronti della società per Ires, Irap e Iva e, per effetto della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa, emetteva anche avvisi nei confronti del socio per redditi di capitale. Nel giudizio oggetto della decisione, il socio impugnava l'avviso a lui notificato; i giudici tributari di merito avevano ritenuto illegittimo l'accertamento, richiamando anche la contestuale pronuncia che aveva annullato l'accertamento societario. In cassazione l'Agenzia deduceva quattro motivi: 1) violazione dell'art. 73, comma 3, t.u.i.r., sostenendo che la nozione di esterovestizione richiede l'accertamento della sede effettiva di direzione in Italia e non è esclusa dalla mera esistenza di locali e di documentazione all'estero; 2) violazione delle presunzioni semplici e della valutazione delle prove, per non avere la CGT considerato complessivamente gli indizi di localizzazione in Italia dell'attività e della direzione della società; 3) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 327 c.p.c., perché la sentenza resa nel giudizio della società non era passata in giudicato e comunque non poteva fare stato nel giudizio del socio; 4) nullità per omessa pronuncia sulla determinazione dell'eventuale maggior reddito di capitale del socio, una volta esclusa l'esterovestizione. La Corte ha ritenuto fondato solo il terzo motivo: ha precisato che l'efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio contro la società può operare solo quando vi sia un giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria presupposta, mentre nel caso concreto la decisione relativa alla società era contestuale e non definitiva, quindi non poteva fare stato nel giudizio del socio. Inoltre, la Corte ha rilevato che, nella stessa adunanza, era stata cassata con rinvio anche la sentenza relativa all'accertamento nei confronti della società, venendo così meno il presupposto decisionale della sentenza impugnata. Per questo la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio, con assorbimento degli altri motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La ragione decisiva è che la decisione resa nel parallelo giudizio relativo alla società partecipata non era ancora passata in giudicato e, dunque, non poteva essere utilizzata come giudicato opponibile nel processo relativo all'accertamento emesso nei confronti del socio.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917/1986
La Corte richiama la regola sulla localizzazione della residenza fiscale delle società e, nel ricorso, si contesta l'erronea lettura secondo cui l'esterovestizione richiederebbe soltanto una sede estera fittizia, dovendo invece verificarsi se la sede effettiva di direzione e di esercizio dell'attività sia in Italia.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
È richiamato come base normativa della ricostruzione induttiva del reddito della società in caso di omessa dichiarazione.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato come base normativa della ricostruzione induttiva ai fini IVA in presenza di omessa dichiarazione.
art. 47 t.u.i.r.
È richiamato come base della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in società a ristretta base partecipativa.
art. 2727 c.c.
È invocato in relazione alla deduzione di presunzioni semplici e alla valutazione degli elementi indiziari raccolti dall'Ufficio.
art. 2729 c.c.
È invocato per sostenere che gli indizi complessivamente considerati avevano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 116 c.p.c.
È richiamato nel motivo sulle presunzioni e sulla valutazione delle prove, per censurare l'apprezzamento atomistico degli elementi indiziari.
art. 2909 c.c.
La Corte esclude che la sentenza resa nel giudizio della società potesse fare stato nel giudizio del socio, mancando un giudicato sostanziale formatosi sul rapporto presupposto.
art. 327 c.p.c.
È richiamato nel motivo relativo all'assenza di giudicato, a sostegno della censura secondo cui la decisione societaria non era definitiva.
art. 2 t.u.i.r.
È menzionato nel quarto motivo per affermare la residenza fiscale del contribuente in Italia, a prescindere dalla sede della società partecipata.
art. 2 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546
È richiamato nel quarto motivo quale norma sul processo tributario, in relazione alla dedotta nullità per omessa pronuncia.
art. 35, comma 3, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546
È richiamato nel quarto motivo, insieme agli artt. 112 e 277 c.p.c., per sostenere che il giudice avrebbe dovuto quantificare il maggior reddito una volta esclusa l'esterovestizione.
art. 112 c.p.c.
È richiamato nel quarto motivo a sostegno della censura di omessa pronuncia.
art. 277 c.p.c.
È richiamato nel quarto motivo, sempre in relazione alla dedotta necessità di decidere anche sulla quantificazione del reddito.
art. 337, comma 2, c.p.c.
La Corte osserva che, anche a voler qualificare la precedente decisione come autorità di mero fatto, la cassazione della sentenza sulla società nella stessa adunanza elimina comunque il presupposto decisionale della pronuncia impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario relativo al socio di una società a ristretta base partecipativa, l'accertamento nei confronti della società può rilevare in via riflessa solo se sia espressione di un giudicato sostanziale validamente formatosi sul presupposto da cui deriva la pretesa verso il socio.
- Una sentenza resa contestualmente nel parallelo giudizio della società, non ancora passata in giudicato, non può essere considerata idonea a fare stato nel giudizio promosso contro il socio.
- La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili presuppone la validità dell'accertamento societario sulla pretesa erariale; se tale presupposto viene meno per un giudicato o per la cassazione della decisione presupposta, cade la base dell'accertamento nei confronti del socio.
- In tema di esterovestizione, non è sufficiente verificare l'esistenza materiale di locali o di una sede formale all'estero: occorre accertare dove si trovi la sede effettiva di direzione e il luogo di concreta localizzazione dell'attività d'impresa.
- Gli indizi di esterovestizione o di localizzazione effettiva dell'attività devono essere apprezzati complessivamente e non in modo atomistico, verificando se, nel loro insieme, siano gravi, precisi e concordanti.
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