Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 168 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Catastale - Impianto fotovoltaico - Capacità produttiva - Rilevanza - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento che aveva rideterminato il classamento e la rendita catastale dell’impianto fotovoltaico della società a Mottola, collocandolo in categoria D/1 anziché C/3. La società ha contestato: la motivazione dell’avviso e la mancata allegazione degli atti richiamati; la notifica oltre il termine annuale previsto dal D.M. 701/1994; l’assenza di sopralluogo e di confronto con unità tipo, lamentando una stima non conforme alle regole per gli immobili speciali; la violazione dell’art. 7 della legge 212/2000; e la correttezza del valore dichiarato con DOCFA, sostenendo che dovessero rilevare vita utile, deterioramento e obsolescenza dell’impianto. Ha inoltre contestato il ricorso a un accordo conciliativo con un terzo e l’assenza di una consulenza tecnica.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale, decidendo l’appello a Bari il 15 dicembre 2020, lo ha rigettato e ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso della società. Ha ritenuto sufficientemente motivato l’avviso, poiché esponeva gli elementi utili a comprendere la rettifica, basata anche sui dati forniti dalla contribuente con DOCFA; ha qualificato il termine annuale come ordinatorio, non decadenziale; ha giudicato corretta la stima diretta, intesa come valutazione puntuale per immobili per i quali non è applicabile il sistema tariffario; e ha ritenuto legittima la comparazione con impianti fotovoltaici analoghi della zona, attribuendo rilievo alla capacità produttiva più che alle caratteristiche costruttive. Le censure sulla rendita dichiarata sono state quindi respinte. Nessuna statuizione sulle spese, data la contumacia dell’appellata.

Norme richiamate

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Per quanto attiene al secondo motivo deve rilevarsi che il termine annuale previsto dalla legge è un termine ordinatorio e non già di decadenza come infondatamente sostenuto dall'appellante.

    Il termine annuale invocato dalla società per la notifica dell’avviso è stato considerato ordinatorio: il suo superamento non determina, per ciò solo, la decadenza dell’Amministrazione.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61

    Con riferimento al terzo motivo deve convenirsi con il primo giudice che l'Ufficio ha operato una stima diretta intendendosi con tale espressione una stima puntuale operata su immobili per i quali non è possibile applicare il Sistema delle tariffe peraltro sulla base di dati forniti dalla odierna appellante con la procedura DOCFA, avendo l'Ufficio in sede di rettifica ricompreso l'immobile nella categoria D/1 in luogo della categoria C/3 dichiarata dall'appellante.

    Per un immobile a destinazione speciale non assoggettabile al sistema tariffario, la stima diretta consiste in una valutazione puntuale; nel caso concreto la Commissione l’ha ritenuta legittima anche sulla base dei dati comunicati dalla contribuente con DOCFA.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, art. 7

    La società ha invocato la disposizione per contestare la revisione del classamento senza sopralluogo; la Commissione ha respinto la censura, ritenendo corretta la stima diretta effettuata dall’Ufficio. La decisione non riporta una specifica interpretazione testuale della norma.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Per quanto attiene al primo motivo che può essere esaminato unitamente al quarto, deve rilevarsi che correttamente è stato escluso il lamentato vizio di difetto di motivazione considerato che l'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi utili a far conoscere alla contribuente le ragioni dell'operato dell'Ufficio tanto più che si è trattato di una rettifica conseguente all'esame degli stessi dati indicati dalla parte con la procedura DOCFA.

    L’obbligo di motivazione e di conoscibilità degli elementi richiamati dall’atto è soddisfatto quando l’avviso permette al contribuente di comprendere le ragioni della rettifica; nel caso concreto ciò è stato ritenuto sufficiente perché la rettifica riguardava dati già forniti dalla società con DOCFA.

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 244 e 245

    La società ha invocato queste disposizioni per sostenere l’esclusione dalla rendita delle componenti prive dei requisiti di immobiliarità; la sentenza non ne svolge un’applicazione o interpretazione autonoma, rigettando la contestazione sulla base dei criteri di stima e della capacità produttiva dell’impianto.

Massime di principio

  • Per gli impianti fotovoltaici, la stima catastale può essere fondata sulla comparazione con impianti analoghi presenti nella stessa zona; ai fini della rendita può essere decisiva la capacità produttiva, più delle caratteristiche costruttive.
  • Per gli immobili a destinazione speciale per i quali non è applicabile il sistema delle tariffe, la stima diretta è una valutazione puntuale e può basarsi anche sui dati dichiarati dal contribuente con DOCFA.
  • Un avviso di rettifica catastale è adeguatamente motivato se consente al contribuente di comprendere le ragioni della determinazione; nel caso deciso, la rettifica dei dati già indicati con DOCFA è stata ritenuta sufficiente.
  • Il termine annuale del D.M. 701/1994 è stato qualificato dalla sentenza come ordinatorio, non decadenziale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.