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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8790/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per plurime censure: vizio della motivazione e travisamento probatorio nella ricostruzione delle associazioni per delinquere (capo D, I e K), carenza di prova sulla partecipazione e sui ruoli attribuiti (promotore/organizzatore/dirigente), criticano l'uso delle dichiarazioni di collaboratori come uniche fonti e contestano il riconoscimento delle aggravanti (in particolare l'aggravante per reimpiego dei proventi ex art. 416 bis, comma 6, cod. pen., e l'agevolazione mafiosa ex art. 416 bis.1). Sono dedotte anche questioni procedurali e la sovrapposizione/duplicazione delle imputazioni associative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendo corretta e sufficientemente motivata la ricostruzione dei giudici di merito circa l'esistenza e l'operatività delle associazioni e la valutazione complessiva delle fonti (intercettazioni, documentazione informatica e dichiarazioni). Tuttavia i ricorsi sono stati ritenuti parzialmente fondati esclusivamente sul profilo dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis, comma 6, cod. pen.: la sentenza di merito è stata annullata, limitatamente a tale circostanza aggravante, nei confronti di Tegano Domenico, Iannì Bruno Danilo Natale e Franco Francesco, con rinvio al giudice di merito per riesame della sussistenza dell'impiego dei proventi secondo i criteri di diritto indicati. I ricorsi proposti nell'interesse di Zungrì Antonio e di Abbadessa Giuseppe sono stati dichiarati inammissibili. In sintesi: confermata la responsabilità principale per le associazioni e per la partecipazione mafiosa nei termini valutati dai giudici di merito, ma annullata e rimandata la valutazione dell'aggravante del reimpiego dei proventi per i tre imputati indicati.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina dell'associazione per delinquere semplice; la Corte richiama la distinzione tra associazione semplice e mafiosa e valuta la diversa struttura programmatica delle associazioni contestate

  • art. 416 bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di stampo mafioso: la Corte conferma che può coesistere un'associazione mafiosa e associazioni finalizzate a reati diversi se vi sono elementi distintivi programmatici e strutturali

  • art. 416 bis cod. pen.

    L'aggravante per il reimpiego dei proventi richiede l'impiego in attività economiche del mercato legale con capacità di alterare la concorrenza; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito insufficiente su questo punto e ha annullato la statuizione relativa a tale aggravante per tre imputati

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante per l'agevolazione mafiosa; la Corte ha esaminato la prova e in generale ha ritenuto sufficiente la valutazione complessiva che collega le attività illecite al vantaggio per il sodalizio, salvo le specifiche questioni processuali/verifiche richieste sul reimpiego

  • art. 4 legge 13/12/1989 n.401

    La giurisprudenza richiamata distingue la condotta lecita dell'operatore estero discriminato dall'illegittima intermediazione del gestore italiano; la Corte territoriale ha ritenuto che, nei fatti accertati, i centri italiani svolgessero attività autonoma di raccolta, integrando il reato

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiesta di criteri di gravità, precisione e concordanza nella valutazione delle intercettazioni; la Corte ha richiamato i limiti della sindacabilità in Cassazione dell'interpretazione delle captazioni, salvo travisamento probatorio

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferito al diniego delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato la decisione sul punto richiamando precedenti e gravità della condotta

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento dell'aggravante per reimpiego dei proventi (art. 416 bis, comma 6) è necessario provare l'impiego in attività economiche del mercato legale tali da alterare la concorrenza; il semplice reimpiego in attività illecite o generici reinvestimenti non è sufficiente
  • Le dichiarazioni di collaboratori hanno valore probatorio rilevante ma vanno integrate e corroborate da elementi oggettivi (intercettazioni, documentazione informatica, contabilità, elementi materiali); la sola testimonianza non sempre è decisiva se non supportata da riscontri
  • La sussistenza di più associazioni contemporanee non è automaticamente in contrasto con il divieto di ne bis in idem quando le organizzazioni hanno programmi, strutture e scopi distinti e autonomi
  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione libera del materiale probatorio: le critiche alla valutazione delle prove sono esaminabili solo se configurano travisamento della prova decisivo o manifesta illogicità/ragionevolezza della motivazione
  • Nullità o vizi processuali non dedotti nei gradi precedenti possono risultare inammissibili in Cassazione se non tempestivamente dedotti nei gradi di merito
  • La partecipazione ad un'associazione può essere riconosciuta anche per periodi relativamente brevi se il contributo del singolo è idoneo e determinante per il conseguimento del programma criminoso

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