Sentenza del 03/02/2015 n. 304 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
OMESSA DICHIARAZIONE - Diritto ad avvalersi delle eccedenze a credito - Dichiarazione omessa equivale a mancato computo - Onere della prova in capo al contribuente - Fatti costitutivi dell'esistenza del credito - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di poter utilizzare negli anni successivi le eccedenze a credito maturate in un periodo d'imposta per il quale non era stata presentata la dichiarazione dei redditi. Il tema riguardava sia gli effetti dell'omessa dichiarazione, considerata come mancato computo del credito, sia l'onere probatorio gravante sul contribuente che invochi l'esistenza di un credito d'imposta. La mera produzione delle dichiarazioni relative ai periodi precedenti non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare i fatti costitutivi del credito.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata respinta. L'omessa presentazione della dichiarazione comporta la perdita definitiva della possibilità di utilizzare le eccedenze maturate a credito per quell'anno negli esercizi successivi. Inoltre, chi richiede il riconoscimento di un credito d'imposta deve dimostrarne concretamente l'esistenza, l'ammontare e la spettanza; tale prova non può essere sostituita dalla sola produzione di copie delle dichiarazioni dei periodi precedenti.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi può impedire il riporto e l'utilizzo delle eccedenze a credito maturate nel relativo periodo d'imposta, poiché il credito non dichiarato non viene validamente computato.
- Il contribuente che chiede il riconoscimento di un credito fiscale deve provare i fatti costitutivi del diritto, inclusi origine, esistenza, spettanza e quantificazione del credito.
- La semplice produzione di dichiarazioni fiscali precedenti, senza ulteriore documentazione contabile o probatoria, normalmente non è sufficiente a dimostrare l'effettiva esistenza del credito.
- In situazioni analoghe è essenziale conservare e produrre documentazione idonea a ricostruire il credito e presentare correttamente le dichiarazioni fiscali, poiché gli adempimenti dichiarativi possono condizionare l'esercizio del diritto alla detrazione o al riporto.
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