Sentenza del 03/02/2015 n. 224 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Società di capitali in regime di trasparenza fiscale e socio - Termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento al socio - Raddoppio del termine in presenza di violazioni penalmente rilevanti riferibili alla società - Estensione del raddoppio del termine in capo al socio - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di estendere al socio il raddoppio dei termini è stata esclusa. Nelle ipotesi di solidarietà dipendente, infatti, il presupposto d'imposta è realizzato da un solo soggetto e gli effetti della condotta penalmente rilevante restano circoscritti all'autore della violazione, cioè la società. Il raddoppio dei termini non si applica quindi automaticamente all'accertamento notificato al socio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il socio ha contestato la validità dell'accertamento notificatogli oltre il termine ordinario di decadenza, sostenendo che il raddoppio dei termini, previsto in presenza di violazioni penalmente rilevanti, non potesse essere esteso automaticamente alla sua posizione per il solo fatto che tali violazioni fossero riferibili alla società partecipata. La condotta penalmente rilevante era infatti imputabile esclusivamente alla società, quale autrice della violazione, mentre il socio era soggetto fiscalmente obbligato per effetto della trasparenza fiscale.
Norme richiamate
Disciplina del raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti
Il raddoppio opera nei confronti del soggetto cui è riferibile la violazione penalmente rilevante e non può essere esteso, in una fattispecie di solidarietà dipendente, a un diverso soggetto obbligato fiscalmente ma non autore della condotta.
Regime di trasparenza fiscale delle società di capitali
L'imputazione del reddito della società ai soci non comporta, di per sé, l'estensione al socio delle conseguenze sanzionatorie o dei termini raddoppiati collegati a una condotta penalmente rilevante commessa dalla società.
Principio di distinzione tra solidarietà dipendente e solidarietà paritetica
Nella solidarietà dipendente il presupposto d'imposta è realizzato da un solo soggetto, mentre l'altro è obbligato per un diverso titolo; nella solidarietà paritetica ciascun condebitore realizza il presupposto impositivo. Il raddoppio può essere valutato autonomamente solo rispetto al soggetto cui è riferibile la violazione.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini per violazioni penalmente rilevanti deve essere riferito al soggetto autore della condotta e non può essere trasferito automaticamente a soggetti fiscalmente collegati.
- Nel regime di trasparenza fiscale, l'imputazione del reddito al socio non equivale a imputazione al socio della violazione penale commessa dalla società.
- Quando ricorre una solidarietà dipendente, occorre distinguere tra il soggetto che realizza il presupposto d'imposta o commette la violazione e il soggetto che risponde dell'obbligazione per effetto di un collegamento fiscale o patrimoniale.
- La posizione del socio va esaminata autonomamente ai fini della decadenza dell'accertamento: il termine può essere raddoppiato nei suoi confronti solo se la violazione penalmente rilevante è riferibile anche alla sua condotta.
- La mera esistenza di un rapporto societario o di una responsabilità fiscale derivata non è sufficiente a giustificare l'estensione di termini decadenziali eccezionali.
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