Sentenza del 03/02/2015 n. 228 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRPEF - Redditi diversi - Plusvalenza - Cessione di area edificabile - Determinazione del valore ex art. 7, legge n. 488/2001 - Perizia di stima - Giuramento successivo all'alienazione - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta. La determinazione del valore iniziale sulla base della perizia giurata è ammissibile anche quando il giuramento o l'asseverazione siano successivi alla stipulazione dell'atto di vendita. La legge non prevede infatti che la perizia debba essere giurata anteriormente all'alienazione; non possono introdurre tale limitazione né le circolari amministrative né altri atti privi di valore normativo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della plusvalenza imponibile derivante dalla cessione di un terreno edificabile ai fini IRPEF. Il contribuente aveva applicato l'art. 7 della legge n. 448/2001, assumendo come valore iniziale del terreno, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore risultante da una perizia giurata riferita al 1° gennaio 2002. L'Amministrazione finanziaria riteneva che la perizia non fosse utilizzabile perché asseverata successivamente alla vendita.
Norme richiamate
Art. 81, comma 1, lettere a) e b), d.P.R. n. 917/1986
Disciplina le plusvalenze rientranti tra i redditi diversi, comprese quelle derivanti dalla cessione di terreni edificabili.
Art. 7, legge 28 dicembre 2001, n. 448
Consente, per i terreni edificabili, di assumere come valore iniziale quello determinato al 1° gennaio 2002 sulla base di una perizia giurata, in luogo del costo o valore di acquisto. La norma non impone che il giuramento o l'asseverazione precedano l'alienazione.
Massime di principio
- Per utilizzare una perizia giurata ai fini della rideterminazione del valore fiscale di un terreno, occorre verificare i requisiti espressamente previsti dalla legge, senza aggiungere condizioni desunte soltanto da circolari o prassi amministrative.
- La perizia può essere asseverata anche dopo la vendita, se la normativa applicabile non stabilisce espressamente che il giuramento debba precedere l'atto di alienazione.
- Gli atti dell'Amministrazione finanziaria, come le circolari, non possono introdurre limitazioni o decadenze non previste dalla legge.
- In controversie sulla determinazione delle plusvalenze, la data di riferimento della stima e il rispetto dei requisiti sostanziali della perizia sono distinti dalla data formale del giuramento, salvo una specifica previsione normativa contraria.
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