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Sentenza

Sentenza del 03/02/2015 n. 228 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IRPEF - Redditi diversi - Plusvalenza - Cessione di area edificabile - Determinazione del valore ex art. 7, legge n. 488/2001 - Perizia di stima - Giuramento successivo all'alienazione - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi del contribuente è stata accolta. La determinazione del valore iniziale sulla base della perizia giurata è ammissibile anche quando il giuramento o l'asseverazione siano successivi alla stipulazione dell'atto di vendita. La legge non prevede infatti che la perizia debba essere giurata anteriormente all'alienazione; non possono introdurre tale limitazione né le circolari amministrative né altri atti privi di valore normativo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la determinazione della plusvalenza imponibile derivante dalla cessione di un terreno edificabile ai fini IRPEF. Il contribuente aveva applicato l'art. 7 della legge n. 448/2001, assumendo come valore iniziale del terreno, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore risultante da una perizia giurata riferita al 1° gennaio 2002. L'Amministrazione finanziaria riteneva che la perizia non fosse utilizzabile perché asseverata successivamente alla vendita.

Norme richiamate

  • Art. 81, comma 1, lettere a) e b), d.P.R. n. 917/1986

    Disciplina le plusvalenze rientranti tra i redditi diversi, comprese quelle derivanti dalla cessione di terreni edificabili.

  • Art. 7, legge 28 dicembre 2001, n. 448

    Consente, per i terreni edificabili, di assumere come valore iniziale quello determinato al 1° gennaio 2002 sulla base di una perizia giurata, in luogo del costo o valore di acquisto. La norma non impone che il giuramento o l'asseverazione precedano l'alienazione.

Massime di principio

  • Per utilizzare una perizia giurata ai fini della rideterminazione del valore fiscale di un terreno, occorre verificare i requisiti espressamente previsti dalla legge, senza aggiungere condizioni desunte soltanto da circolari o prassi amministrative.
  • La perizia può essere asseverata anche dopo la vendita, se la normativa applicabile non stabilisce espressamente che il giuramento debba precedere l'atto di alienazione.
  • Gli atti dell'Amministrazione finanziaria, come le circolari, non possono introdurre limitazioni o decadenze non previste dalla legge.
  • In controversie sulla determinazione delle plusvalenze, la data di riferimento della stima e il rispetto dei requisiti sostanziali della perizia sono distinti dalla data formale del giuramento, salvo una specifica previsione normativa contraria.

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