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Sentenza

Sentenza del 03/02/2015 n. 218 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Notificazioni - Servizio postale - Data di spedizione - Prova - Documento formato dal mittente - Inidoneità - Ricevuta di spedizione - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la prova certa della data di spedizione di una raccomandata, rilevante ai fini del rispetto di un termine, nella specie il termine di prescrizione. Il punto decisivo era stabilire se la cartolina di ritorno, cioè l'avviso di ricevimento, fosse sufficiente a dimostrare quando la raccomandata era stata consegnata al servizio postale. La sentenza ha escluso tale idoneità quando l'avviso di ricevimento è stato prodotto tramite il servizio "stampa in proprio", essendo stato predisposto e stampato dallo stesso mittente e non rilasciato dall'ufficio postale.

La decisione

È stato affermato che la data di spedizione deve essere provata, di regola, mediante la ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale. L'avviso di ricevimento ottenuto con il servizio "stampa in proprio" non fornisce, da solo, una prova certa della data di spedizione. In mancanza della ricevuta postale, può tuttavia essere considerata idonea la riproduzione cartacea delle risultanze consultabili nella rete telematica sul sito di Poste Italiane. Il testo non indica le parti processuali né specifica formalmente l'esito in termini di accoglimento o rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il rispetto di un termine dipende dalla data di spedizione di una raccomandata, occorre utilizzare e conservare la ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale.
  • L'avviso di ricevimento dimostra normalmente la consegna o la ricezione, ma non necessariamente la data certa di spedizione, soprattutto se è stato stampato direttamente dal mittente tramite il servizio "stampa in proprio".
  • In assenza della ricevuta cartacea, le risultanze telematiche ufficiali di Poste Italiane, se chiaramente riferibili alla spedizione e leggibili, possono costituire un mezzo di prova alternativo.
  • Per evitare contestazioni su prescrizione, decadenza o altri termini, è opportuno conservare congiuntamente ricevuta di spedizione, avviso di ricevimento e documentazione della tracciatura postale.

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