Sentenza del 03/02/2015 n. 237 - Comm. Trib. Prov. Genova
Accertamento - contraddittorio preventivo - necessario - art. 12, c. 7, L. n. 212/2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione del diritto al contraddittorio preventivo, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto consentirgli di partecipare al procedimento prima dell'adozione di un provvedimento potenzialmente lesivo dei suoi diritti. La contestazione è stata ricondotta all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e al principio generale di partecipazione del contribuente al procedimento tributario.
La decisione
La sentenza ha affermato che il contraddittorio preventivo costituisce un principio generale applicabile a qualsiasi procedimento amministrativo tributario. Ne consegue che l'Ufficio ha un obbligo generale di attivare il contraddittorio prima di adottare un provvedimento idoneo a incidere negativamente sui diritti del contribuente. Sulla base del contenuto fornito, l'esito concreto del giudizio e l'eventuale annullamento dell'atto non sono espressamente indicati; il principio enunciato è comunque favorevole alla posizione del contribuente.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contraddittorio preventivo costituisce principio generale applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo tributario
La norma e il principio richiamato impongono all'Amministrazione di instaurare preventivamente il confronto con il contribuente prima dell'adozione di un provvedimento tributario potenzialmente lesivo, salvo eventuali specifiche eccezioni previste dall'ordinamento.
Massime di principio
- Prima di adottare un atto tributario sfavorevole, l'Amministrazione deve normalmente consentire al contribuente di conoscere le contestazioni e presentare osservazioni.
- La mancata attivazione del contraddittorio preventivo può costituire un vizio dell'atto, soprattutto quando il confronto avrebbe potuto incidere sul contenuto finale del provvedimento.
- Il principio si applica in via generale ai procedimenti amministrativi tributari, ma occorre verificare eventuali eccezioni normative, la natura dell'atto e le regole procedurali specifiche applicabili.
- Per valutare concretamente l'illegittimità dell'atto è necessario verificare se il contraddittorio fosse dovuto, se sia stato effettivamente omesso e quali conseguenze processuali siano previste nel caso specifico.
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