Sentenza del 03/02/2015 n. 223 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IVA - Richiesta di rimborso - Mancata presentazione modello VR - Necessità di presentazione di istanza autonoma nel termine di due anni ex art. 21, d.p.r. 546/1992 - Esclusione - Decadenza decennale del diritto del contribuente - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la necessità di presentare un'istanza autonoma di rimborso entro il termine biennale previsto dall'art. 21 del d.P.R. n. 546/1992, sostenendo che la richiesta di rimborso del credito IVA fosse già stata formalmente esercitata mediante la compilazione della dichiarazione annuale, nonostante la mancata presentazione del modello VR.
La decisione
La sentenza ha escluso la decadenza biennale. La compilazione della dichiarazione annuale costituisce già domanda di rimborso o restituzione del credito IVA e rappresenta il formale esercizio del diritto. Il modello VR, previsto dall'art. 38-bis, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, non costituisce una nuova domanda soggetta al termine biennale, ma è l'adempimento necessario per rendere esigibile il credito e avviare il procedimento esecutivo del rimborso. Pertanto, in assenza di diversa previsione, il diritto al rimborso è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.
Norme richiamate
Art. 21, d.P.R. n. 546/1992
Il termine biennale per la presentazione di un'istanza di rimborso non si applica quando il diritto al rimborso IVA è già stato formalmente esercitato attraverso la dichiarazione annuale.
Art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Il modello VR è il presupposto per l'esigibilità del credito e serve ad avviare l'esecuzione del rimborso, ma non costituisce una nuova ed autonoma domanda di rimborso.
Massime di principio
- Nel rimborso IVA occorre distinguere tra esercizio del diritto e avvio della procedura di pagamento: la dichiarazione annuale può costituire la domanda di rimborso, mentre il modello VR serve a renderla esigibile.
- La mancata presentazione del modello VR non comporta automaticamente la perdita del credito se il rimborso è già stato richiesto nella dichiarazione annuale.
- Quando il diritto al rimborso è stato validamente esercitato nella dichiarazione, l'eventuale successivo adempimento procedurale non è necessariamente soggetto al termine decadenziale biennale.
- In situazioni analoghe, va verificato il contenuto della dichiarazione annuale, la presenza del credito e l'effettiva volontà di chiederne il rimborso; in mancanza di una domanda già formalizzata, possono invece trovare applicazione i termini decadenziali previsti dalla legge.
- Il diritto, una volta validamente esercitato, resta normalmente soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, salvo specifiche disposizioni contrarie.
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