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Ordinanza

Ordinanza n. 195/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione del raggruppamento ricorrente dal lotto n. 3 di una procedura di gara e successiva rinnovazione dell'esclusione nell'ambito del riesame disposto dal TAR

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il raggruppamento ricorrente ha impugnato l'originaria esclusione dal lotto n. 3, il verbale del seggio di gara, il silenzio eventualmente formatosi su un'istanza di autotutela, la clausola del disciplinare ritenuta lesiva, l'eventuale aggiudicazione e, con motivi aggiunti, la nuova esclusione disposta all'esito del riesame e del soccorso istruttorio. La questione cautelare esaminata concerne una dichiarazione del 31 luglio 2025, non prodotta insieme all'offerta ma esibita soltanto dopo la conclusione della gara. Il Collegio ha rilevato, in via sommaria e con riserva degli ulteriori approfondimenti, che il documento sembra contenere dichiarazioni non coerenti con quelle tempestivamente rese sugli aspetti soggettivi dell'obbligazione assunta dall'offerente. Ha quindi ritenuto necessario fornire la prova certa della data di sottoscrizione. Secondo l'ordinanza, non sarebbe applicabile in modo pedissequo l'art. 101, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023, relativo ai documenti tipici componenti l'offerta esibiti successivamente, dovendosi invece considerare l'art. 2704 c.c. sulla data certa della scrittura privata nei confronti dei terzi. Poiché il documento è digitale, la marca temporale non costituisce l'unico mezzo di prova, ma la ricorrente deve comunque fornire altri elementi idonei a dimostrare con certezza la data. La mera firma digitale, in assenza di marca temporale, garantirebbe l'integrità del documento e l'identità del firmatario, ma non la certezza del momento della sottoscrizione.

La decisione

L'istanza cautelare è stata accolta, nonostante il Collegio abbia espresso, a un sommario esame, perplessità sulla fondatezza della prospettazione relativa alla dichiarazione prodotta tardivamente e sulla prova certa della sua data di sottoscrizione. L'accoglimento è stato motivato dalla permanenza del periculum in mora: nessuna delle imprese evocate mediante integrazione del contraddittorio si è costituita e occorreva mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito, impedendo la stipulazione del contratto con il terzo soggetto utilmente collocato in graduatoria. Le esigenze dell'amministrazione sono state ritenute comunque salvaguardate dalla possibilità di sottoscrivere l'accordo quadro con le prime due classificate. È stato quindi fatto divieto di stipulare il contratto con il terzo classificato fino alla decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica del 2 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha ravvisato esigenze cautelari connesse al periculum in mora e ha adottato il divieto temporaneo di stipulazione del contratto.

  • art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Il Collegio ha ritenuto che la disposizione, riguardante documenti tipici componenti l'offerta esibiti successivamente, non potesse essere applicata pedissequamente alla dichiarazione controversa, in ragione della necessità di verificare la data certa di sottoscrizione e la coerenza del suo contenuto.

  • art. 2704 c.c.

    È stato individuato quale parametro applicabile alla prova della data certa della scrittura privata digitale nei confronti dei terzi; la marca temporale non è stata considerata l'unico mezzo di prova, ma la data deve comunque risultare certa attraverso elementi probatori idonei.

Massime di principio

  • Quando un documento rilevante per la partecipazione a una gara è prodotto soltanto dopo la conclusione della procedura e il suo contenuto può incidere sulla ricostruzione dell'obbligazione assunta dall'offerente, la sua utilizzabilità richiede la prova certa della data di sottoscrizione nei confronti dei terzi.
  • Per un documento digitale, la mera firma digitale attesta l'integrità del documento e l'identità del firmatario, ma, in assenza di ulteriori elementi idonei, non dimostra con certezza il momento in cui la firma è stata apposta.
  • La marca temporale non costituisce l'unico mezzo per provare la data certa di un documento digitale: tale prova può essere fornita anche mediante altri elementi, purché abbiano carattere certo e siano idonei a dimostrare la data nei confronti dei terzi.
  • In sede cautelare, anche quando il fumus appare problematico o richiede ulteriori approfondimenti, il giudice può adottare una misura conservativa se sussiste un concreto periculum e la misura preserva l'integrità della situazione controversa senza pregiudicare in modo sproporzionato le esigenze dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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