Cassazione Penale, Sentenza n. 8789/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Spoleto che aveva rigettato la richiesta di rideterminazione del periodo di pena da espiare e di emissione di un nuovo provvedimento di cumulo tra l'ordine di esecuzione n.1149/2011 SIEP (con indicazione di un periodo di pre-sofferto di quattro anni) e la pena di anni trenta inflitta dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania, definitiva il 22/01/2021. Il ricorrente sostiene che, poiché la pena di 30 anni riguarda reati commessi l'11/02/1991 (anteriore all'inizio della detenzione), doveva essere applicato il calcolo unitario integrale e non il cumulo parziale, nonché che il giudice dell'esecuzione non ha motivato l'eventuale mancato scomputo del periodo quadriennale di pre-sofferto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per carenza motivazionale. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata si limita a richiamare orientamenti generali sui cumuli parziali senza dare risposta puntuale alla richiesta difensiva di scomputo dei quattro anni di pre-sofferto e senza spiegare in che modo il periodo quadriennale sia stato considerato nei successivi ordini di esecuzione. Per tale ragione l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Spoleto per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Art. 78 è richiamato come criterio moderatore nel cumulo delle pene: va applicato nel calcolo parziale delle pene relative ai reati commessi fino a una certa data e serve a temperare il risultato cumulativo, con conseguente detrazione del presofferto.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Rv. 277491)
Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Rv. 277491
Principio secondo cui, se durante l'espiazione di una pena o dopo la sua interruzione il condannato commette nuovo reato, si procede a cumuli parziali: primo cumulo per reati commessi fino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione dell'art. 78 e detrazione del presofferto) e successivo cumulo comprensivo della residua ed eventuali pene successive.
Massime di principio
- Quando una pena è relativa a reati commessi prima dell'inizio dell'esecuzione di un'altra pena, può essere applicato il calcolo unitario e non necessariamente il cumulo parziale: occorre verificare le date di commissione e di inizio esecuzione.
- Se nuovi reati sono commessi durante l'esecuzione o dopo l'interruzione della stessa, va adottata la tecnica del cumulo parziale: si forma un primo cumulo fino alla data rilevante (con applicazione dell'art.78 e detrazione del presofferto) e poi un nuovo cumulo con le pene residue e quelle successive.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare esplicitamente come ha calcolato i cumuli, indicare l'eventuale periodo di pre-sofferto detratto e spiegare l'applicazione della fungibilità; l'assenza di tale motivazione rende l'atto annullabile in sede di legittimità.
- In sede difensiva è fondamentale chiedere espressamente lo scomputo dei periodi di pre-sofferto indicati nei precedenti ordini di esecuzione e documentare le date utili (data del reato, inizio esecuzione, ordini di esecuzione) per dimostrare la ricorrenza del calcolo unitario o del cumulo parziale.
- Se il provvedimento di cumulo non esplicita i conteggi e l'incidenza di eventuali periodi di fungibilità, il rimedio è il ricorso per cassazione per carenza di motivazione o il riesame davanti al giudice dell'esecuzione per ottenere il ricalcolo.
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