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Circolare

Circolare numero 188 del 3-8-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994, il valore dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro per la generalità dei lavoratori, nonché i relativi importi sostitutivi, sono esclusi dalla base imponibile contributiva. La disciplina richiede che i servizi siano connessi all’attività lavorativa e destinati alla generalità dei dipendenti. Inoltre, per effetto della legge di conversione n. 236/1993, l’esclusione del servizio di trasporto si applica anche ai periodi anteriori al 1° gennaio 1993; restano però validi i contributi già versati prima del 3 agosto 1993. Le sedi devono quindi abbandonare le pretese contributive per gli anni precedenti al 1993 sul trasporto, ma verificare l’assolvimento della contribuzione per il 1993, definendo anche i ricorsi pendenti secondo la nuova normativa.

Esclusione dalla base contributiva dei servizi di mensa e trasporto e applicazione retroattiva per il trasporto

Esclusione contributiva dei servizi di mensa e trasporto

La circolare esamina l’effetto dell’art. 17 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 sulla base imponibile contributiva e precisa il regime applicabile ai servizi di mensa e di trasporto aziendale. Il chiarimento è rilevante sia per la gestione ordinaria degli adempimenti contributivi, sia per le pendenze relative ai periodi precedenti.

Ambito di applicazione dell’esclusione

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale:

  • il corrispettivo dei servizi di mensa predisposti dal datore di lavoro;
  • il corrispettivo dei servizi di trasporto predisposti dal datore di lavoro per il collegamento tra luogo di lavoro e residenza o punto di raccolta;
  • i relativi importi sostitutivi in denaro, quando previsti dalla contrattazione collettiva o dagli accordi in sostituzione dell’erogazione in natura.

La circolare richiama inoltre il principio secondo cui l’esclusione opera per servizi connessi all’attività lavorativa e predisposti con riguardo alla generalità dei lavoratori.

Requisito della generalità dei lavoratori

La condizione essenziale per l’esenzione è che i servizi, o gli importi sostitutivi, siano previsti per la generalità dei lavoratori dell’azienda. Il beneficio non è quindi configurato per prestazioni individuali o selettive, ma per un servizio aziendale di carattere generale.

Retroattività per il servizio di trasporto

La legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, ha inserito l’art. 6, comma 8-ter, con una previsione specifica per il servizio di trasporto. Tale norma stabilisce che l’esclusione dalla base imponibile del corrispettivo del trasporto predisposto dal datore di lavoro per la generalità dei lavoratori si applica anche ai periodi anteriori al 1° gennaio 1993.

Effetti sui versamenti già eseguiti

La retroattività non travolge i versamenti già effettuati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, fissata al 3 agosto 1993. I contributi versati anteriormente a tale data restano salvi e continuano a produrre effetti. La disposizione non incide, inoltre, su eventuali indennità monetarie corrisposte ai dipendenti in sostituzione del trasporto.

Indicazioni operative per le sedi

Le sedi devono:

  • abbandonare le pretese contributive relative agli anni anteriori al 1993 sul valore del servizio di trasporto;
  • curare gli adempimenti necessari affinché per l’anno 1993 sia comunque assolto l’obbligo contributivo sul medesimo valore;
  • restituire e definire i ricorsi pendenti in materia secondo la normativa sopravvenuta.

La circolare, quindi, consolida l’esclusione contributiva di mensa e trasporto per il futuro e riconosce, per il solo trasporto, un effetto retroattivo limitato nei termini sopra indicati.

Punti principali

Esclusione contributiva dei servizi di mensa e trasporto

Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994 non concorrono alla base imponibile contributiva il valore del servizio di mensa predisposto dal datore di lavoro per la generalità dei lavoratori e il servizio di trasporto da e per il posto di lavoro, quando entrambi siano connessi all’attività lavorativa. L’esclusione opera anche per gli importi sostitutivi corrisposti in denaro quando previsti dalla contrattazione collettiva o da accordi aziendali in sostituzione dell’erogazione in natura.

Condizione della generalità dei lavoratori

L’esenzione contributiva è subordinata al fatto che i servizi di mensa e di trasporto, oppure i relativi importi sostitutivi, siano predisposti per la generalità dei lavoratori dell’azienda. La norma richiama quindi un requisito oggettivo di applicazione generalizzata e non limitata a singole categorie o dipendenti specifici.

Effetti della legge di conversione n. 236/1993 sul trasporto

In sede di conversione del D.L. n. 148/1993, la legge n. 236 del 19 luglio 1993 ha introdotto l’art. 6, comma 8-ter, stabilendo che l’esclusione contributiva del corrispettivo del servizio di trasporto predisposto dal datore di lavoro per la generalità dei lavoratori si applica anche ai periodi anteriori al 1° gennaio 1993. La disposizione opera dunque con efficacia retroattiva limitatamente al servizio di trasporto.

Limiti della retroattività e versamenti già effettuati

Restano salvi e conservano efficacia i versamenti contributivi sul corrispettivo del servizio di trasporto eseguiti prima del 3 agosto 1993, data di entrata in vigore della legge di conversione. La norma non riguarda invece eventuali indennità in denaro corrisposte ai dipendenti in sostituzione del trasporto.

Adempimenti delle sedi e gestione del contenzioso

Le sedi devono abbandonare le pretese contributive relative agli anni anteriori al 1993 sul valore del servizio di trasporto, ma devono curare gli adempimenti necessari affinché per il 1993 sia comunque assolto l’obbligo contributivo sul medesimo valore. I ricorsi pendenti in materia devono essere restituiti alle sedi per essere definiti alla luce della normativa sopravvenuta.

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