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Circolare

Circolare numero 190 del 4-8-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la determinazione definitiva degli importi del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera per gli anni 1989, 1990 e 1991, in attuazione dell'art. 4 della legge n. 228/1984. Gli importi sono fissati in tre fasce di retribuzione, con percentuali del 90%, 95% e 100% dell'importo massimo del trattamento speciale di disoccupazione non agricola, differenziate anche per il 1991 in base alla data (prima e dopo il 13 maggio). Poiché ai beneficiari era già stato corrisposto un importo provvisorio giornaliero, deve essere liquidato il relativo conguaglio, sulla base della retribuzione attestata dal datore di lavoro svizzero; in mancanza del dato, le SAP devono sollecitare il lavoratore a procurarlo. Sul piano contabile, si richiama l'obbligo di annotare l'avvenuto conguaglio sugli ordinativi di pagamento originari.

Determinazione definitiva del trattamento speciale di disoccupazione per frontalieri italiani in Svizzera per il 1989-1991

Determinazione definitiva del trattamento speciale di disoccupazione per frontalieri italiani in Svizzera (1989-1991)

La circolare comunica la determinazione definitiva degli importi del trattamento speciale di disoccupazione spettante ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera per gli anni 1989, 1990 e 1991. L'intervento attua l'art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 228, e precisa sia i criteri di calcolo sia le modalità operative per il conguaglio delle somme già anticipate in via provvisoria.

Base normativa e criterio di calcolo

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con delibera n. 20 del 17 giugno 1993, ha determinato gli importi definitivi in applicazione dell'art. 4 della legge n. 228/1984. La circolare richiama in particolare il comma 7 della disposizione, secondo cui, trascorso il primo triennio di applicazione della legge, qualora gli importi definitivi siano pari o superiori al 70% della misura massima del trattamento speciale di disoccupazione non agricola, devono essere fissati importi differenziati in tre fasce di retribuzione.

Gli importi sono pertanto determinati nella misura del:

  • 90% dell'importo massimo;
  • 95% dell'importo massimo;
  • 100% dell'importo massimo.

Le fasce sono ricavate dai salari medi annui percepiti dai lavoratori in Svizzera e la distinzione opera in relazione alla retribuzione annua individuale.

Importi definitivi per il 1989

Per l'anno 1989 gli importi netti definitivi della prestazione, rapportati alla retribuzione annua individuale, sono i seguenti:

  • sino a 39.000 franchi svizzeri: 90%, importo lordo 884.401 lire, importo netto 842.923 lire, importo giornaliero netto 28.097 lire;
  • da 39.001 a 45.000 franchi svizzeri: 95%, importo lordo 933.535 lire, importo netto 889.752 lire, importo giornaliero netto 29.658 lire;
  • oltre 45.000 franchi svizzeri: 100%, importo lordo 982.668 lire, importo netto 936.581 lire, importo giornaliero netto 31.219 lire.

Importi definitivi per il 1990

Per l'anno 1990 gli importi netti definitivi risultano così determinati:

  • sino a 39.000 franchi svizzeri: 90%, importo lordo 919.896 lire, importo netto 876.753 lire, importo giornaliero netto 29.225 lire;
  • da 39.001 a 45.000 franchi svizzeri: 95%, importo lordo 971.002 lire, importo netto 925.462 lire, importo giornaliero netto 30.848 lire;
  • oltre 45.000 franchi svizzeri: 100%, importo lordo 1.022.107 lire, importo netto 974.170 lire, importo giornaliero netto 32.472 lire.

Importi definitivi per il 1991

Per il 1991 la circolare distingue due periodi, in ragione della decorrenza indicata nel testo:

Dal 1 gennaio al 12 maggio 1991

  • sino a 43.500 franchi svizzeri: 90%, importo lordo 960.982 lire, importo netto 915.912 lire, importo giornaliero netto 30.530 lire;
  • da 43.501 a 50.000 franchi svizzeri: 95%, importo lordo 1.014.370 lire, importo netto 966.796 lire, importo giornaliero netto 32.226 lire;
  • oltre 50.000 franchi svizzeri: 100%, importo lordo 1.067.758 lire, importo netto 1.017.680 lire, importo giornaliero netto 33.922 lire.

Dal 13 maggio al 31 dicembre 1991

  • sino a 43.500 franchi svizzeri: 90%, importo lordo 960.982 lire, importo netto 913.510 lire, importo giornaliero netto 30.450 lire;
  • da 43.501 a 50.000 franchi svizzeri: 95%, importo lordo 1.014.370 lire, importo netto 964.260 lire, importo giornaliero netto 32.142 lire;
  • oltre 50.000 franchi svizzeri: 100%, importo lordo 1.067.758 lire, importo netto 1.015.011 lire, importo giornaliero netto 33.833 lire.

Conguaglio delle somme provvisorie già corrisposte

La circolare precisa che ai lavoratori frontalieri interessati è stato già pagato, per gli anni in esame, un importo provvisorio giornaliero pari a:

  • lire 21.854 per il 1989;
  • lire 22.730 per il 1990;
  • lire 23.745 per il 1991.

Di conseguenza, agli interessati deve essere corrisposto il relativo conguaglio, calcolato tenendo conto della retribuzione effettivamente percepita da ciascuno negli anni considerati.

Documentazione della retribuzione e adempimenti delle strutture competenti

Ai fini della determinazione della retribuzione da assumere a base del calcolo, la circolare dispone che si faccia riferimento a quanto dichiarato dai datori di lavoro svizzeri nell'attestato che essi sono tenuti a rilasciare ai lavoratori frontalieri e che deve essere allegato alla domanda di prestazione.

Qualora tale dato non sia indicato nell'attestato, le SAP devono invitare i lavoratori interessati a richiederlo ai rispettivi datori di lavoro e a trasmetterlo alla sede competente.

Norme contabili

Sul piano contabile, vengono confermate le istruzioni già fornite con le circolari del 23 luglio 1984 e del 18 dicembre 1984. Inoltre, viene ribadita la necessità che l'avvenuta corresponsione del conguaglio sia annotata sugli ordinativi di pagamento originari.

Punti principali

Oggetto e base normativa

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 17 giugno 1993 determina in via definitiva l'importo del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera per gli anni 1989, 1990 e 1991, ai sensi dell'art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 228.

Criterio di determinazione degli importi

Gli importi definitivi sono stabiliti in tre fasce di retribuzione, nella misura del 90%, 95% e 100% dell'importo massimo del trattamento speciale di disoccupazione non agricola erogato dall'INPS negli anni considerati. La scelta delle tre misure deriva dal comma 7 dell'art. 4 della legge n. 228/1984, che impone tale articolazione dopo il primo triennio quando gli importi definitivi siano pari o superiori al 70% della misura massima.

Importi definitivi per il 1989

Per il 1989, in base alla retribuzione annua individuale, gli importi netti giornalieri sono: sino a 39.000 franchi svizzeri, 28.097 lire (importo netto 842.923 lire); da 39.001 a 45.000 franchi svizzeri, 29.658 lire (importo netto 889.752 lire); oltre 45.000 franchi svizzeri, 31.219 lire (importo netto 936.581 lire).

Importi definitivi per il 1990

Per il 1990, in base alla retribuzione annua individuale, gli importi netti giornalieri sono: sino a 39.000 franchi svizzeri, 29.225 lire (importo netto 876.753 lire); da 39.001 a 45.000 franchi svizzeri, 30.848 lire (importo netto 925.462 lire); oltre 45.000 franchi svizzeri, 32.472 lire (importo netto 974.170 lire).

Importi definitivi per il 1991

Per il 1991 gli importi sono distinti in due periodi: dal 1 gennaio al 12 maggio, sino a 43.500 franchi svizzeri 30.530 lire (importo netto 915.912 lire), da 43.501 a 50.000 franchi svizzeri 32.226 lire (importo netto 966.796 lire), oltre 50.000 franchi svizzeri 33.922 lire (importo netto 1.017.680 lire); dal 13 maggio al 31 dicembre, sino a 43.500 franchi svizzeri 30.450 lire (importo netto 913.510 lire), da 43.501 a 50.000 franchi svizzeri 32.142 lire (importo netto 964.260 lire), oltre 50.000 franchi svizzeri 33.833 lire (importo netto 1.015.011 lire).

Conguaglio rispetto agli importi provvisori già pagati

Poiché per gli anni 1989, 1990 e 1991 era già stato corrisposto un importo provvisorio giornaliero pari, rispettivamente, a lire 21.854, lire 22.730 e lire 23.745, ai lavoratori deve essere liquidato il conguaglio sulla base della retribuzione effettivamente percepita da ciascuno.

Documentazione della retribuzione e attività delle SAP

Per determinare la retribuzione annua individuale occorre fare riferimento a quanto dichiarato dai datori di lavoro svizzeri nell'attestato che essi devono rilasciare ai lavoratori frontalieri e che deve essere allegato alla domanda di prestazione. Se il dato non risulta indicato, le SAP devono invitare i lavoratori a richiederlo ai propri datori di lavoro e a trasmetterlo alla sede competente.

Istruzioni contabili

La circolare conferma le istruzioni delle precedenti circolari del 23 luglio 1984 e del 18 dicembre 1984 e ribadisce che sull'originario ordinativo di pagamento deve essere apposta un'apposita annotazione dell'avvenuta corresponsione del conguaglio.

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