Circolare numero 186 del 2-8-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della legge 19 luglio 1993, n. 243, che ha aumentato le percentuali di rideterminazione dei contributi agricoli dal 1 giugno 1993 per i datori di lavoro e dal 1 gennaio 1994 per i lavoratori. Vengono riportate le nuove misure contributive per territori montani, zone agricole svantaggiate e zone del Mezzogiorno, nonché le istruzioni operative per la compilazione dei modelli DM 10/2 e DM 10/S. Sono inoltre indicate le modalità di versamento delle differenze relative al mese di giugno 1993 e si richiama, per completezza, la disciplina degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e della fiscalizzazione degli oneri sociali, confermando la validità degli atti adottati sulla base di precedenti decreti legge.
Rideterminazione dei contributi previdenziali e assistenziali nel settore agricolo ex L. 243/1993
Rideterminazione dei contributi previdenziali e assistenziali nel settore agricolo
La circolare dà attuazione alla legge 19 luglio 1993, n. 243, che ha modificato le percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali e assistenziali per il settore agricolo previste dall'art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988. Le nuove disposizioni incidono sia sulla quota a carico dei datori di lavoro sia su quella a carico dei lavoratori, con decorrenze differenziate tra 1 giugno 1993 e 1 gennaio 1994.
Quadro normativo e decorrenze
La legge di conversione del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, ha elevato le percentuali di rideterminazione nella misura del 30 per cento con decorrenza 1 giugno 1993 per i contributi a carico dei datori di lavoro e nella misura del 50 per cento con decorrenza 1 gennaio 1994 per i contributi a carico dei lavoratori. La circolare specifica che tali benefici sono incompatibili con le riduzioni per fiscalizzazione prorogate fino al 31 dicembre 1993 dal D.L. 22 marzo 1993, n. 71.
Misure contributive applicabili dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993
Per il periodo 1 giugno 1993 - 31 dicembre 1993, le nuove aliquote risultano così determinate:
- per i datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani di cui all'art. 9 del DPR 29 settembre 1973, n. 601: 19,50 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro, con conferma del 15 per cento sulla quota a carico dei lavoratori;
- per i datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984: 52 per cento sulla quota datoriale e 40 per cento su quella dei lavoratori;
- per i datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'art. 1 del Testo Unico degli interventi nel Mezzogiorno approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218: 26 per cento sulla quota datoriale e 20 per cento sulla quota lavoratori.
Misure contributive applicabili dal 1 gennaio 1994
Dal 1 gennaio 1994 restano ferme le misure contributive a carico dei datori di lavoro riportate per il periodo precedente, mentre cambiano le percentuali a carico dei lavoratori:
- 22,50 per cento nei territori montani;
- 60 per cento nelle zone agricole svantaggiate;
- 30 per cento nelle zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno.
Ambito soggettivo di applicazione
La disposizione rileva per i lavoratori per i quali i versamenti contributivi sono effettuati con Mod. DM 10/M, e quindi per gli impiegati, i quadri e i dirigenti, nonché per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e dai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984.
Istruzioni operative per aziende e modelli di denuncia
Ai fini dell'individuazione delle imprese agricole aventi diritto ai benefici continuano a valere i codici di autorizzazione già indicati nella circolare n. 160 del 18 luglio 1988.
Per il Mod. DM 10/2, i datori di lavoro devono:
- determinare i contributi complessivamente dovuti secondo le norme comuni, senza applicare riduzioni, e riportare i dati nei quadri B e C;
- calcolare separatamente gli importi corrispondenti alle riduzioni spettanti a datori di lavoro e lavoratori;
- indicare nel quadro D, su righi in bianco, gli importi della riduzione con la dizione "Rid. L. 243/93" e i seguenti codici:
- L194 e L195 per i territori montani;
- L196 e L197 per le zone agricole svantaggiate;
- L198 e L199 per le zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno.
Per il Mod. DM 10/S, la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, in particolare al punto 2.2.
Recupero delle differenze per il mese di giugno 1993
Le aziende che, per il mese di giugno 1993, hanno applicato le riduzioni nella misura previgente devono versare la differenza non spettante con la denuncia relativa al mese di luglio 1993, da presentare entro il 20 agosto. La differenza va esposta in uno dei righi in bianco dei quadri B e C del Mod. DM 10/2, con la dicitura "DIFF. L. 243/93" e il codice M166; non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "Retribuzioni".
Per i contributi relativi alle prestazioni del Servizio sanitario, la differenza deve essere versata tramite la denuncia DM 10/S del mese di luglio 1993, sommando l'importo dovuto ai contributi sanitari del mese medesimo.
Richiamo alla disciplina sugli sgravi nel Mezzogiorno
La circolare richiama infine la G.U. n. 117 del 21 maggio 1993, con la quale è stata pubblicata la legge 20 maggio 1993, n. 151, di conversione del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali. Poiché la legge di conversione non ha apportato modifiche al decreto convertito, si rinviano le istruzioni della circolare n. 97 del 24 aprile 1993 e le precedenti direttive in materia. La legge conferma inoltre la validità degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base dei D.L. n. 383/1992, n. 442/1992 e n. 12/1993, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti in forza di tali decreti.
Punti principali
Modifica delle percentuali di rideterminazione
La legge di conversione n. 243/1993 ha elevato le percentuali previste dall'art. 9, comma 5, della L. n. 67/1988: al 30 per cento per i contributi a carico dei datori di lavoro dal 1 giugno 1993 e al 50 per cento per i contributi a carico dei lavoratori dal 1 gennaio 1994. Le nuove misure sostituiscono quelle precedenti per il settore agricolo e incidono sui contributi dovuti per il personale dipendente interessato.
Misure contributive per il periodo 1 giugno 1993 - 31 dicembre 1993
Per i territori montani i datori di lavoro agricolo versano il 19,50 per cento sulla quota a loro carico, mentre resta il 15 per cento sulla quota a carico dei lavoratori. Nelle zone agricole svantaggiate ex art. 15 L. n. 984/1977 si applica il 52 per cento sulla quota datoriale e il 40 per cento sulla quota lavoratori. Nelle zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno ex DPR n. 218/1978 la misura è del 26 per cento a carico dei datori di lavoro e del 20 per cento a carico dei lavoratori.
Misure contributive dal 1 gennaio 1994
Dal 1 gennaio 1994 restano ferme le misure a carico dei datori di lavoro riportate al punto precedente, mentre aumentano le percentuali a carico dei lavoratori: 22,50 per cento nei territori montani, 60 per cento nelle zone agricole svantaggiate e 30 per cento nelle zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno.
Ambito soggettivo di applicazione
La disposizione riguarda, per la parte gestita dall'Istituto con Mod. DM 10/M, gli impiegati, i quadri e i dirigenti, nonché gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi di cui alla L. n. 240/1984.
Istruzioni per la codifica delle aziende
Per l'individuazione delle imprese agricole aventi diritto ai benefici restano validi i codici di autorizzazione già previsti dalla circolare n. 160 del 18 luglio 1988.
Compilazione del Mod. DM 10/2
I datori di lavoro devono calcolare i contributi complessivi senza riduzioni e indicare i dati nei quadri B e C del Mod. DM 10/2. Devono poi esporre nel quadro D, su righi in bianco, gli importi delle riduzioni spettanti, con le dizioni "Rid. L. 243/93" e i nuovi codici: L194 e L195 per i territori montani, L196 e L197 per le zone agricole svantaggiate, L198 e L199 per le zone svantaggiate del Mezzogiorno.
Compilazione del Mod. DM 10/S
Per il Mod. DM 10/S si rinvia alle istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, in particolare al punto 2.2.
Versamento delle differenze per giugno 1993
Le aziende che per giugno 1993 hanno applicato le riduzioni nella misura previgente devono versare la differenza con la denuncia di luglio 1993, da presentare entro il 20 agosto. La differenza non spettante va indicata nei righi in bianco dei quadri B e C del Mod. DM 10/2, con la dicitura "DIFF. L. 243/93" e il codice M166; non vanno compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Per i contributi sanitari la differenza va sommata ai contributi dovuti per luglio nella denuncia DM 10/S relativa allo stesso mese.
Richiamo alla disciplina sugli sgravi nel Mezzogiorno
La circolare richiama inoltre la L. 20 maggio 1993, n. 151, di conversione del D.L. n. 71/1993, che ha confermato la disciplina sugli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e la fiscalizzazione degli oneri sociali senza modifiche al testo del decreto convertito. Sono richiamate le istruzioni della circolare n. 97 del 24 aprile 1993 e viene confermata la validità degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base dei D.L. n. 383/1992, n. 442/1992 e n. 12/1993.
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