Sentenza del 25/07/2016 n. 6485 - Comm. Trib. Prov. Milano
TARSU - Soggettività passiva - Mancata utilizzazione di immobile - Condizioni per l'esenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che il semplice mancato utilizzo dell'immobile non esonera dal pagamento della TARSU. L'esenzione può operare soltanto quando siano provate condizioni oggettive di non utilizzabilità dell'immobile e tali condizioni siano state tempestivamente denunciate e documentate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'obbligo di corrispondere la TARSU sostenendo, in sostanza, che l'immobile non era utilizzato. La mancata utilizzazione di fatto, tuttavia, non è sufficiente a escludere la soggettività passiva o a ottenere l'esenzione: occorre dimostrare l'esistenza di obiettive condizioni che rendano l'immobile non utilizzabile, oltre a denunciare e documentare tali condizioni secondo quanto previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993
esonera dalla TARSU solo laddove sussistano obiettive condizioni di non utilizzabilità dell'immobile, debitamente denunciate e documentate
La norma non considera sufficiente la mera inattività o il mancato utilizzo volontario dell'immobile. L'esclusione dal tributo richiede una concreta e oggettiva inidoneità all'uso, accompagnata dalla denuncia e dalla relativa documentazione.
Massime di principio
- La TARSU è normalmente dovuta anche per un immobile non utilizzato, poiché il presupposto del tributo non coincide necessariamente con l'effettiva produzione di rifiuti.
- Per ottenere l'esenzione o la riduzione non basta dichiarare che l'immobile è vuoto, chiuso o inutilizzato: è necessario dimostrare che non sia oggettivamente utilizzabile.
- Le condizioni di non utilizzabilità devono essere comunicate all'ente impositore e adeguatamente documentate; in mancanza, la pretesa tributaria può restare valida.
- La prova deve riguardare caratteristiche oggettive dell'immobile, come inagibilità o concreta impossibilità d'uso, e non una semplice scelta o situazione personale del contribuente.
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