Sentenza del 25/07/2016 n. 1358 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Rimborsi - Termine per la richiesta di rimborso Iva versata in eccesso - E' il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.p.r. 26.10.1992, n. 546.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda di restituzione dell'IVA non dovuta deve essere presentata entro due anni dal pagamento oppure, se successivo, dal giorno in cui si verifica il presupposto per la restituzione. Il termine decennale ordinario dell'indebito oggettivo non si applica. Pertanto, se la richiesta è stata presentata oltre il termine biennale, essa è decaduta e il rimborso non può essere riconosciuto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il termine di decadenza applicabile alla domanda di rimborso dell'IVA indebitamente versata. Il ricorrente sosteneva, o comunque la questione esaminata presupponeva, l'applicabilità del termine ordinario decennale previsto per l'indebito oggettivo. La sentenza ha invece ritenuto applicabile il termine speciale di due anni previsto dall'art. 21, comma 2, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La domanda di restituzione di un'imposta non dovuta, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
La disposizione introduce un termine di decadenza biennale per chiedere il rimborso delle imposte non dovute, applicabile anche all'IVA indebitamente versata quando non sia previsto un termine speciale diverso.
Disciplina generale dell'indebito oggettivo
Il termine ordinario decennale previsto per l'indebito oggettivo non prevale sul termine speciale biennale stabilito dalla disciplina processuale tributaria per le domande di rimborso di imposte non dovute.
Massime di principio
- Per chiedere il rimborso di un'imposta versata indebitamente occorre verificare anzitutto l'esistenza di un termine speciale previsto dalla normativa tributaria.
- In assenza di una disciplina specifica diversa, la richiesta deve essere presentata entro due anni dal pagamento oppure, se successivo, dal momento in cui sorge il presupposto della restituzione.
- Il termine biennale è un termine di decadenza: il suo superamento impedisce di ottenere il rimborso, anche se il versamento era effettivamente non dovuto.
- Non è corretto applicare automaticamente il termine civilistico decennale dell'indebito oggettivo alle richieste di rimborso tributario.
- Per valutare la tempestività della domanda bisogna individuare con precisione sia la data del pagamento sia la data in cui si è verificato il presupposto del rimborso, applicando la data più favorevole prevista dalla norma.
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