Sentenza del 25/07/2016 n. 1011 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
PROCESSO TRIBUTARIO - giudicato penale - rilevanza - libera valutazione da parte del Giudice Tributario - criteri di attribuzione della responsabilità del contribuente - processo penale e processo tributario - differenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori redditi di lavoro autonomo non dichiarati, pari a 407.609 euro per il 2007 e 301.593,74 euro per il 2008, presumendo che i versamenti periodici sui conti correnti del contribuente costituissero ricavi professionali occultati. Il contribuente aveva eccepito numerosi vizi formali e sostanziali, tra cui la mancata o tardiva notificazione dell’avviso relativo al 2007, il difetto di motivazione, l’utilizzo di conti cointestati o riferibili a terzi, l’omessa allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie e l’insussistenza dei ricavi, sostenendo che le somme provenissero da un’eredità in contanti accumulata dal padre. Aveva inoltre invocato una sentenza penale di assoluzione relativa ai medesimi fatti.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto integralmente gli appelli principali dell’Agenzia delle Entrate e rigettato gli appelli incidentali del contribuente. Ha ritenuto tempestiva la notificazione dell’avviso relativo al 2007, perfezionatasi il 31 dicembre 2012, e ha escluso che le ulteriori irregolarità dedotte determinassero la nullità degli atti. Nel merito, ha confermato la presunzione prevista per i versamenti bancari, ritenendo non credibile e non adeguatamente provata la spiegazione dell’eredità in contanti. La sentenza penale assolutoria non è stata considerata vincolante, poiché il giudice tributario può valutare autonomamente i fatti e applicare il criterio del “più probabile che non”, diverso dal criterio penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Sono stati quindi rigettati i ricorsi contro entrambi gli avvisi e il contribuente è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, quantificate in 10.000 euro per ciascun grado, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il termine per la notificazione dell’avviso di accertamento relativo al 2007 scadeva il 31 dicembre 2012. In assenza di notificazione entro tale termine, l’Amministrazione sarebbe decaduta dal potere di accertamento.
Art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
I dati e gli elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
I versamenti bancari possono fondare la presunzione di ricavi non dichiarati, salvo che il contribuente dimostri analiticamente, operazione per operazione, la loro estraneità all’attività professionale.
Sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014
La declaratoria di illegittimità dell’art. 32 è stata ritenuta riferita ai prelevamenti dei lavoratori autonomi e non ai versamenti, che continuano a poter essere utilizzati come presunzioni di ricavi non dichiarati.
Art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
L’omessa indicazione nell’avviso dell’avvertimento relativo alla futura esecuzione forzata non determina la nullità dell’atto accertativo, potendo eventualmente incidere solo sulla successiva fase esecutiva.
Art. 7, comma 1, della legge 27 maggio 2000, n. 212
Non è necessaria l’allegazione all’avviso degli atti già conosciuti legalmente dal contribuente, come il processo verbale di constatazione notificato dalla Guardia di Finanza.
Art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
L’obbligo di indicare il responsabile del procedimento riguarda la cartella di pagamento e non si estende automaticamente all’avviso di accertamento.
Artt. 213 c.p.c. e 1, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice tributario può acquisire d’ufficio informazioni e documenti presso le pubbliche amministrazioni, come avvenuto per verificare la relazione di notificazione.
Massime di principio
- Una sentenza penale di assoluzione relativa agli stessi fatti non vincola automaticamente il giudice tributario: quest’ultimo può rivalutare autonomamente le prove.
- Nel processo penale occorre superare la soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio; nel contenzioso tributario la ricostruzione può fondarsi sul criterio del più probabile che non e su presunzioni.
- I versamenti bancari del lavoratore autonomo possono essere considerati ricavi imponibili non dichiarati, se il contribuente non fornisce una giustificazione documentata, specifica e riferita alle singole operazioni.
- Una spiegazione generica o meramente orale, come la provenienza ereditaria del denaro, normalmente non è sufficiente a superare la presunzione bancaria senza documenti oggettivi sulla provenienza, disponibilità e movimentazione delle somme.
- La notificazione dell’avviso è una condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto; tuttavia, la sanatoria per raggiungimento dello scopo deve intervenire prima della scadenza del termine entro cui l’Amministrazione può accertare.
- Le irregolarità relative ad avvertimenti sulla riscossione, interessi, aggio o responsabile del procedimento non comportano automaticamente la nullità dell’avviso, soprattutto quando riguardano la fase esecutiva o non sono accompagnate da una specifica sanzione normativa.
- La riduzione equitativa del reddito accertato non è sufficiente quando opera una presunzione bancaria: occorre dimostrare analiticamente l’estraneità delle singole movimentazioni all’attività professionale.
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