Sentenza del 25/07/2016 n. 602 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Plusvalenza di cessione di azienda - valore di cessione definita dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro - automaticità - non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rettifica è stata ritenuta illegittima e annullabile perché fondata esclusivamente, o comunque automaticamente, sul valore dell'azienda determinato ai fini dell'imposta di registro dall'acquirente. Tale elemento, isolatamente considerato, non è sufficiente a provare l'esistenza di un maggior corrispettivo effettivamente percepito dal cedente né a fondare l'accertamento della maggiore plusvalenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva determinato la plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda assumendo come corrispettivo imponibile il maggior valore definito dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro. Il ricorrente ha contestato l'automatica utilizzazione di tale valore, sostenendo che esso non dimostrasse di per sé la percezione di un corrispettivo maggiore rispetto a quello dichiarato ai fini delle imposte dirette. Il valore dichiarato o definito dall'acquirente, infatti, può essere influenzato da interessi ulteriori e divergenti rispetto a quelli del cedente e, senza altri elementi di riscontro, non integra una presunzione grave, precisa e concordante.
Norme richiamate
Principi in materia di presunzioni semplici
Le presunzioni devono essere dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Il maggior valore attribuito all'azienda ai fini dell'imposta di registro non è, da solo, una presunzione sufficientemente qualificata per dimostrare che il cedente abbia percepito un corrispettivo superiore a quello dichiarato.
Disciplina fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda
La plusvalenza deve essere determinata sulla base del corrispettivo effettivamente conseguito o di elementi idonei a dimostrare il suo maggiore ammontare; non può essere rettificata automaticamente mediante il solo valore utilizzato dall'acquirente per l'imposta di registro.
Imposta di registro
Il valore definito ai fini dell'imposta di registro dall'acquirente può costituire un elemento indiziario, ma non prova automaticamente il maggior corrispettivo percepito dal cedente, soprattutto quando le parti hanno interessi potenzialmente divergenti.
Massime di principio
- Il valore dichiarato o accertato ai fini di un'imposta diversa non può essere trasferito automaticamente alla determinazione della base imponibile di un'altra imposta.
- Per accertare una maggiore plusvalenza, l'Amministrazione deve dimostrare il corrispettivo effettivamente percepito o fornire ulteriori elementi convergenti che provino l'esistenza di un prezzo occulto o maggiore.
- Il valore indicato dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro può rappresentare un indizio, ma deve essere corroborato da ulteriori riscontri, come flussi finanziari, scritture private, valutazioni economiche coerenti o altri dati oggettivi.
- L'accertamento fondato su un'unica presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza è illegittimo e può essere annullato.
- La divergenza di interessi tra cedente e acquirente deve essere considerata nella valutazione probatoria: la dichiarazione dell'acquirente non dimostra necessariamente il maggiore incasso del cedente.
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