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Sentenza

Sentenza del 25/07/2016 n. 1364 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugnava l'estratto di ruolo relativo all'anno 2014 e l'avviso di accertamento riguardante l'anno 2008, sostenendo che l'avviso non le fosse stato validamente notificato e che, conseguentemente, il ruolo fosse illegittimo. Contestava inoltre il merito dell'accertamento, affermando di avere dichiarato correttamente tutte le operazioni imponibili, i ricavi, i costi inerenti e l'IVA detraibile. In appello deduceva anche la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, l'omessa pronuncia su alcuni motivi, l'illegittima composizione del collegio giudicante, l'invalidità della notificazione dell'avviso e l'invalidità del ruolo.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l'appello. Ha ritenuto sufficientemente motivata la sentenza di primo grado, poiché l'accertamento aveva stabilito che l'avviso era stato regolarmente notificato e non era stato impugnato nei termini. Ha escluso l'incompatibilità del giudice tributario, poiché non era stato dimostrato che la figlia, pur iscritta all'albo professionale, esercitasse anche attività di consulenza tributaria o altre attività rilevanti ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 545/1992. Ha ritenuto valida la notificazione postale dell'avviso: in caso di assenza del destinatario, deposito presso l'ufficio postale e invio dell'avviso di giacenza, la notifica si perfeziona per il destinatario dopo dieci giorni, anche senza ritiro del plico. Poiché l'avviso non era stato impugnato entro sessanta giorni, era divenuto definitivo e non poteva più essere contestato nel giudizio contro il ruolo. Anche la censura sul ruolo è stata respinta, non essendo stati indicati specifici vizi propri dell'atto. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 5.000 euro in favore di ciascuna delle due parti appellate, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545

    Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano [...] attività di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o rappresentanza [...]

    L'incompatibilità del giudice tributario non deriva dalla sola iscrizione del familiare a un albo professionale, ma richiede anche l'effettivo esercizio delle attività professionali indicate dalla norma.

  • Art. 1 della legge n. 890 del 1982

    L'attività dell'agente postale delegato alla notificazione degli atti giudiziari e tributari ha, nei limiti delle attestazioni direttamente compiute, lo stesso valore dell'attività dell'ufficiale giudiziario.

  • Art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982

    Quando il destinatario è assente e l'atto viene depositato presso l'ufficio postale con avviso di giacenza, la notificazione si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di deposito, salvo ritiro anteriore.

  • Principi giurisprudenziali sulla motivazione della sentenza

    Il giudice non è tenuto a dare conto analiticamente di tutte le risultanze processuali né a confutare ogni singola argomentazione delle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi posti a fondamento della decisione e l'iter logico seguito.

    Una motivazione concisa è valida se consente di comprendere le ragioni della decisione; le argomentazioni incompatibili con essa possono considerarsi implicitamente respinte.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento è essenziale: se l'atto è validamente notificato e non viene impugnato entro il termine previsto, diventa definitivo e le contestazioni sul suo contenuto non possono normalmente essere riproposte impugnando successivamente il ruolo.
  • La notificazione postale può perfezionarsi anche senza il ritiro materiale dell'atto. In caso di assenza del destinatario, occorre verificare la corretta procedura di deposito, l'avviso di giacenza e il decorso del termine di dieci giorni.
  • Le attestazioni dell'agente postale relative alle attività direttamente compiute fanno fede fino a querela di falso. La semplice contestazione o una diversa ricostruzione dei fatti, senza querela di falso o prova idonea nei casi consentiti, può non essere sufficiente.
  • Nel giudizio contro il ruolo o la cartella non è normalmente possibile contestare nel merito un avviso di accertamento ormai definitivo; devono essere dedotti specifici vizi propri dell'atto di riscossione oppure l'inesistenza o invalidità della notificazione dell'atto presupposto.
  • Per contestare l'incompatibilità di un giudice tributario occorre dimostrare tutti i presupposti previsti dalla legge, non essendo sufficiente provare il solo rapporto di parentela o la sola iscrizione del familiare a un albo professionale.
  • Una sentenza non è necessariamente nulla perché non esamina espressamente ogni argomento della parte: è sufficiente che la motivazione esponga in modo comprensibile la ragione decisiva della pronuncia.

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