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Sentenza

Sentenza del 08/08/2022 n. 955 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTP di Parma che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n. THL033T00XXX relativo all'anno 2008 per IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio aveva recuperato ricavi non contabilizzati per €68.700, costi indeducibili per €23.334 (fatture ritenute generiche emesse da T. s.n.c. e dalla ditta del Sig. A.V.M.) e IVA indetraibile €4.666. La questione principale era l'individuazione dell'esercizio di competenza dei ricavi (2008 vs 2009) e la deducibilità dei costi documentati con fatture considerate generiche.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha respinto il ricorso della società A.P.R. S. srl. Ha ritenuto che, sulla base delle conferme d'ordine che prevedevano l'ultimazione delle prestazioni entro il 2008 (ottobre e 30 novembre 2008), i ricavi di €68.700 dovevano essere imputati al periodo d'imposta 2008 ai sensi dell'art. 109 TUIR. Ha inoltre ritenuto indeducibili i costi relativi a fatture generiche (in particolare quelle riconducibili alla ditta del Sig. V.), annullando la parte della sentenza di primo grado che aveva ammesso la deducibilità delle fatture della T. s.n.c.. Ha compensato le spese legali tra le parti. L'avviso di accertamento è quindi stato confermato nella sua sostanza.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    Principio di competenza: i componenti di reddito concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; per le prestazioni di servizi il corrispettivo si considera conseguito alla data in cui le prestazioni sono ultimate. Pertanto i ricavi relativi a lavori ultimati entro il 2008 devono essere tassati nel 2008 indipendentemente dalla data di emissione della fattura.

  • art. 21 DPR 633/1972

    Requisiti formali e contenutistici della fattura: una descrizione generica della prestazione rende la fattura inidonea a provare l'effettività e l'inerenza del costo ai fini della deducibilità e del diritto alla detrazione IVA.

  • Circolare Agenzia Entrate n. 31/2012

    Richiamata dall'Ufficio quale base per proporre soluzioni conciliative (compensazione di eventuali maggiori imposte versate nell'anno successivo), pur mantenendo la responsabilità di sanzioni e interessi.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamenti citati)

    es. Cass. n. 3947/2011; Cass. n. 1648/2013; Cass. n. 27296/2014; Cass. n. 5440/2017; Cass. 4554/2010; Cass. 23550/2014; Cass. 19511/2015; Cass. 1011/2015; Cass. 22400/2016; Cass. 7214/2015; Cass. 22403/2014; Cass. 9846/2016

    Confermano che il principio di competenza è inderogabile per le imposte dirette; spetta al contribuente provare l'effettività e l'inerenza dei costi dedotti; la genericità della fattura legittima l'Amministrazione a contestarne la deducibilità.

Massime di principio

  • Per le prestazioni di servizi il reddito si determina secondo il principio di competenza: il corrispettivo si considera conseguito alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.
  • Le conferme d'ordine o i contratti che fissano termini di ultimazione rilevano come prova dell'anno di competenza se dimostrano che la prestazione doveva essere completata entro una certa data; l'assenza di richieste di proroga o documenti contrari rafforza l'accertamento.
  • Il principio di correlazione costi-ricavi impone che costi contabilizzati in un esercizio siano collegati ai ricavi dello stesso esercizio; se i costi sono sostenuti nel 2008 e la prestazione risultava contrattualmente ultimata nel 2008, i ricavi devono essere imputati al 2008.
  • Onere della prova: in caso di contestazione l'Amministrazione dimostra la pretesa fiscale, ma il contribuente deve fornire prove specifiche e attendibili (contratti, rapporti di avanzamento lavori, ordini, DDT, verbali di consegna, report di cantiere, prove testimoniali) per dimostrare l'incompiutezza o l'effettività delle prestazioni e l'inerenza dei costi.
  • Fatture con descrizioni generiche (es. "assistenza tecnica su cantieri 2008" senza dettagli su tempo, modalità, criteri di determinazione del compenso) possono essere ritenute inidonee a giustificare la deducibilità del costo.
  • La data di emissione della fattura è rilevante ai fini IVA (diritto alla detrazione e rivalsa) ma non per le imposte dirette, per le quali prevale il principio di competenza ex art.109 TUIR.
  • Anche quando l'Amministrazione accerta reddito in un esercizio diverso da quello in cui il contribuente ha tassato il ricavo, è possibile valutare strumenti conciliativi o compensativi (ove applicabili) ma restano dovuti sanzioni e interessi salvo diversa previsione.

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