Sentenza del 08/08/2022 n. 659 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - accesso mirato per acquisizione documenti - decorrenza del termine ex art.12, comma 7, della L. 212/2000 - dal verbale di consegna e non dal successivop.v.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2014: la contribuente eccepiva la nullità dell'avviso per violazione dell'art. 24 della L. 4/1929 e dell'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 relativamente alla decorrenza del termine dilatorio in caso di accesso mirato volto all'acquisizione di documentazione; nel merito contestava i recuperi a tassazione per perdite su crediti, costi non inerenti (canoni di leasing per imbarcazione, canone di locazione box), maggior valore della produzione, IVA indetraibile e relative sanzioni.
La decisione
La Commissione d'appello ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo parzialmente l'appello dell'Agenzia: ha stabilito che, nell'accesso mirato finalizzato all'acquisizione di documenti fiscali, il termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 decorre dalla data del rilascio del verbale di consegna (verbale che attesta i documenti prelevati) e non dall'eventuale successivo processo verbale di constatazione. Per effetto di ciò è stata annullata la pronuncia di primo grado che aveva accolto la censura sulla decorrenza del termine. Sulla sostanza, esaminando il provvedimento di autotutela parziale depositato, il Collegio ha ritenuto dovuto il recupero a tassazione di euro 23.692,85 (per perdite su crediti non deducibili) con IVA, IRAP e sanzioni conseguenti, mentre ha ritenuto inerenti e pertanto deducibili i canoni relativi all'imbarcazione e il canone per il box (situzione documentale e oggetto sociale comprovanti l'inerenza); le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il termine dilatorio di 60 giorni per il contraddittorio endoprocedimentale, in caso di accesso mirato per acquisizione di documentazione, decorre dal rilascio del verbale di consegna dei documenti al contribuente; non è necessario un successivo verbale di constatazione perché il termine sia operativo.
Legge 4 gennaio 1929, n. 4
Il processo verbale deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione; nel caso di accesso mirato è sufficiente che il verbale indichi i documenti prelevati e le operazioni effettivamente svolte.
TUIR (D.P.R. 917/1986)
art. 101 (e richiamo all'art. 109 per oneri non inerenti)
Norme usate per giustificare il recupero a tassazione delle perdite su crediti non dimostrate come effettive o non provate secondo elementi certi e per negare la deducibilità di oneri ritenuti non inerenti all'attività.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 446
Richiamati per la determinazione del maggior valore della produzione e delle imposte correlate all'IRAP/IVA rispetto agli elementi economici emersi dal controllo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
ordinanze n. 12094/2019, n. 18624/2020; sentenza n. 11589/2021; ordinanza n. 14749/2021; ordinanza n. 27040/2019
Linea consolidata secondo cui, in accessi mirati, il termine dilatorio decorre dal rilascio del verbale di consegna e non è necessario un successivo verbale di chiusura; inoltre l'autotutela parziale dell'Amministrazione che ridimensiona la pretesa non costituisce un nuovo atto impugnabile ma una mera riduzione del petitum.
Massime di principio
- In caso di accesso mirato finalizzato all'acquisizione di documentazione, il termine di 60 giorni per il contraddittorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 decorre dalla data del rilascio del verbale che attesti i documenti consegnati al contribuente (verbale di consegna), non da un eventuale successivo p.v.c.
- Il verbale redatto ai sensi dell'art. 24 L. 4/1929 deve indicare le operazioni compiute e i documenti prelevati; questa indicazione è sufficiente a far decorrere le garanzie procedimentali del contribuente quando l'Ufficio prosegue le verifiche presso i propri uffici.
- Se l'Amministrazione procede a un provvedimento di autotutela parziale ridimensionando l'accertamento, tale atto non costituisce necessariamente un nuovo atto impugnabile (non sempre genera una nuova pretesa), ma rappresenta una riduzione unilaterale del credito tributario e va valutato nel merito del contenzioso.
- Sulle questioni sostanziali (deducibilità perdite, inerenza costi, IVA), il contribuente deve fornire elementi documentali certi e precisi (es. prova della radiazione/insolvenza, della destinazione d'uso, dell'oggetto sociale) per impedire il recupero a tassazione; la contestazione dell'Ufficio può essere superata dimostrando l'effettiva inerenza e documentazione probatoria.
- Quando la fattispecie è oggetto di recente e non pacifica giurisprudenza, i giudici possono compensare le spese di lite per la particolarità delle questioni.
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