Sentenza del 09/08/2022 n. 24579 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva ritenuto nulla la cartella di pagamento relativa a IRES, IRAP e IVA 2004 per mancata prova della notificazione dell'avviso di accertamento presupposto. L'Agenzia sosteneva che l'avviso era stato notificato ad E. s.p.a. (società incorporante R. s.p.a.), nonostante la stessa fosse stata precedentemente incorporata in Eutelia e cancellata, e deduceva violazione delle norme sulla fusione e sulla notifica degli atti impositivi (art.2504-bis c.c., DPR n.600/1973 art.42, DPR n.633/1972 art.56 e connessi).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che la notificazione dell'avviso di accertamento effettuata nei confronti di una società già estinta per cancellazione a seguito di incorporazione è nulla. Richiamando la giurisprudenza, incluse le Sezioni Unite (Cass. S.U. n.21970/2021), la Corte ha ritenuto che, dopo l'estinzione della società incorporata, l'atto impositivo non possa essere validoamente notificato alla società estinta e che la legittimazione passiva spetti al soggetto incorporante o, in ragione successoria, ai soci; pertanto la CTR ha correttamente annullato la cartella per mancata notificazione dell'atto presupposto a soggetto legittimato.
Norme richiamate
Codice Civile, art. 2504-bis (fusione)
La norma disciplina gli effetti della fusione; la Corte rileva che l'incorporata viene cancellata e perde soggettività, con effetti sul piano della legittimazione a ricevere notificazioni.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Norme del contenzioso tributario e notifica degli atti; richiamata in relazione alla disciplina sulle notifiche e sulla prosecuzione dei rapporti tributari dopo fusioni/cessazioni.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 4
Richiamato come analogia: prevede modalità particolari di notifica in caso di morte del debitore (notifica collettiva/impersonale al domicilio). La Corte usa l'analogia per giustificare la necessità di notificare agli effettivi soggetti passivi dopo l'estinzione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56
Norma in materia di IVA e notifiche; citata nel quadro delle norme fiscali rilevanti per la validità delle notifiche degli atti impositivi.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (motivo di cassazione)
Richiamato come parametro di impugnazione per presunta violazione di norme sulla notifica e sulla legittimazione passiva.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (contributo unificato)
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (modifica)
Richiamato con riferimento all'impossibilità di imporre il contributo unificato addizionale ad amministrazioni dello Stato esentate; qui la Corte ricorda che non sono dovuti nei confronti di soggetti istituzionalmente esonerati.
Cass. Sezioni Unite, n. 21970 del 30/07/2021
Principio affermato: dopo la fusione la legittimazione attiva e passiva spetta all'incorporante; la società incorporata, cancellata dal registro imprese, non ha più autonoma legittimazione processuale. La Corte utilizza questo orientamento per stabilire l'inefficacia di notifiche all'incorporata estinta.
Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013
Citata per il principio secondo cui l'obbligazione della società estinta si trasferisce ai soci (effetto successorio), con responsabilità nei limiti o illimitatamente a seconda dello stato societario.
Massime di principio
- La notifica di un atto impositivo o esecutivo a una società già cancellata per incorporazione è nulla: occorre notificare al soggetto incorporante o, secondo i casi, ai soci o al loro domicilio risultante dal registro imprese.
- Dopo fusione per incorporazione la legittimazione processuale spetta all'incorporante; la società incorporata, essendosi estinta, non può validamente ricevere notifiche o stare in giudizio.
- In caso di estinzione societaria si verifica un fenomeno 'successorio': i debiti non si estinguono ma si trasferiscono (a soci o incorporante) secondo le regole di responsabilità, perciò l'amministrazione deve individuare correttamente il soggetto passivo per rendere valida la notifica.
- Prima di impugnare o notificare atti tributari verificare la data di cancellazione/incorporazione nel registro delle imprese: una notifica effettuata dopo la cancellazione può essere impugnata come nulla per carenza di legittimazione del destinatario.
- Se si contesta una notifica ritenuta nulla, il giudice valuta la mancanza di prova della notificazione corretta; l'onere probatorio grava sull'Amministrazione finanziaria.
- Per difendersi in casi analoghi, il contribuente/privato deve documentare la propria posizione societaria (atto di incorporazione, iscrizioni/cancellazioni) e sollevare la nullità della notifica per mancanza di destinatario legittimato.
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