Sentenza del 09/08/2022 n. 24562 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per il 2009 per operazioni ritenute fittizie o inesistenti, costi indeducibili e IVA indetraibile. Questioni specifiche: validità della motivazione dell'avviso, prova della partecipazione o consapevolezza nella frode per fatture emesse da Flacom Corporation s.r.l. e Bianco s.r.l., indeducibilità dei costi relativi a fatture di Clana Industriale s.r.l., detraibilità/recupero dell'IVA, deducibilità del compenso dell'amministratore (mancanza di specifica delibera assembleare), inerenza di spese per due consulenze legali, allegazione dei processi verbali di constatazione e corretta applicazione del termine dell'art. 26, comma 2, DPR 633/1972.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso principale (contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza della CTR in ordine all'annullamento del recupero IVA) e il sesto motivo del ricorso incidentale (erronea applicazione dell'art. 26, comma 2, DPR 633/1972 a IRES/IRAP). Ha assorbito il secondo motivo principale e rigettato gli altri motivi incidentali. La sentenza della CTR è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame. Spese del giudizio di Cassazione a carico della parte soccombente come da dispositivo.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 36; art. 62, comma 1
Usato per valutare legittimità della motivazione dell'avviso e conflitto tra motivazione e dispositivo; art. 62 richiamato in relazione ai rimedi nel processo tributario.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 19; art. 21, comma 7; art. 26, comma 2
Art. 19/21 richiamati in tema di detraibilità IVA e responsabilità per uso di fatture inesistenti; art. 26, comma 2 (termine annuale per esercitare diritto alla detrazione IVA) ritenuto applicabile solo all'IVA e non a IRES/IRAP.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Art. 109 richiamato in tema di deducibilità dei costi (inerenza); la Corte ha ribadito il principio di inerenza e l'onere probatorio a carico del contribuente.
Codice civile
artt. 2364 e 2389 c.c.; artt. 2697 e 2727 c.c.
Artt. 2364 e 2389 richiamati in tema di necessità della delibera assembleare per la determinazione del compenso degli amministratori; artt. 2697 e 2727 richiamati in tema di onere della prova.
Codice di procedura civile
art. 112 c.p.c.; art. 375 c.p.c., comma 2; art. 360 c.p.c., comma 1
Art. 112 richiamato per omessa pronuncia contestata; art. 375, comma 2 citato in fase di rinvio istruttorio; art. 360 usato per i motivi di cassazione (violazione di legge e nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo).
Massime di principio
- Contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina la nullità della decisione e la cassazione parziale con rinvio: il dispositivo deve essere coerente e direttamente discendere dalla motivazione.
- Se l'Amministrazione dimostra l'oggettiva inesistenza di operazioni (es. 'cartiere'), grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni; la mera esibizione della fattura o la regolarità formale non è sufficiente.
- L'IVA relativa ad operazioni inesistenti non è detraibile; la disciplina del termine annuale per esercitare il diritto alla detrazione (art. 26, comma 2, DPR 633/1972) riguarda solo l'IVA e non può essere estesa a IRES/IRAP.
- L'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento riguarda solo gli atti non riprodotti nella loro parte essenziale; gli atti richiamati o di cui il contribuente ha già conoscenza non devono essere necessariamente allegati.
- Per la deducibilità del compenso degli amministratori è necessaria una delibera assembleare specifica che determini il compenso, salvo che nell'approvazione del bilancio la delibera totalitaria abbia espressamente discusso e approvato la misura del compenso; la semplice approvazione del bilancio non basta.
- Il principio di inerenza è valutazione qualitativa: il contribuente deve provare l'esistenza, la natura e la destinazione del costo; la genericità della documentazione giustificativa può comportare il rigetto della deducibilità.
- Le sentenze penali di assoluzione non vincolano il giudice tributario: il tema della prova e degli elementi indiziari va valutato nel processo tributario con canoni propri.
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