Ordinanza n. 136/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data a mezzo pec al difensore del ricorrente, a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, nella persona del -OMISSIS-, ha rigettato l’istanza del -OMISSIS- volta a conseguire il trasferimento presso altra sede, al fine di prestare assistenza al di lui fratello ex art. 33, comma 5, L. n. 104/92.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento presso altra sede per assistenza al fratello ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito ha rigettato la sua istanza di trasferimento ad altra sede, finalizzata all’assistenza del fratello ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. 104/1992, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non emergono specifici motivi di illegittimità dedotti contro il diniego, né gli argomenti sostanziali relativi alla sussistenza dei presupposti del trasferimento. L’ordinanza riguarda esclusivamente la regolarità della notificazione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non si è costituita e che il ricorso è stato notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, competente in relazione alla sede del giudice adito. Richiamando l’art. 11 del r.d. n. 1611/1933 e l’art. 41, comma 3, c.p.a., il Collegio ha affermato che la notificazione doveva essere eseguita presso l’ufficio distrettuale dell’Avvocatura dello Stato. Ha tuttavia qualificato il vizio come nullità, e non come inesistenza, ritenendolo pertanto sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. È stata ordinata la rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con ulteriore termine di cinque giorni per depositare la prova dell’adempimento. La trattazione della domanda cautelare e del ricorso è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026. Non è stata quindi decisa la domanda di annullamento né quella cautelare.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Richiamato quale base normativa dell’istanza di trasferimento presentata dal militare per prestare assistenza al fratello.
art. 11 r.d. n. 1611/1933
la notificazione del ricorso va effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa
Individua l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato presso cui notificare il ricorso in relazione al distretto dell’autorità giudiziaria adita.
art. 41, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale conferma indiretta della regola sulla notificazione all’Avvocatura dello Stato competente.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Consente la regolarizzazione mediante rinnovazione della notificazione affetta da nullità.
art. 55 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda cautelare incidentale, la cui trattazione è stata rinviata.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso amministrativo contro un’amministrazione statale deve essere eseguita presso l’Avvocatura dello Stato del distretto nel quale ha sede il giudice adito, e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
- La notificazione del ricorso effettuata presso un ufficio dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello distrettualmente competente integra una nullità, non un’inesistenza, quando consenta comunque di ricondurre l’atto all’amministrazione destinataria; il vizio è pertanto regolarizzabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.
- Quando ordina la rinnovazione della notificazione, il giudice deve assegnare un termine perentorio per l’adempimento e un ulteriore termine per il deposito della prova della notificazione, rinviando la trattazione per assicurare i termini a difesa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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