Cassazione Penale, Sentenza n. 16526/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP in funzione di giudice dell'esecuzione che aveva rifiutato di applicare in executivis la disciplina del reato continuato rispetto a cinque sentenze esecutive per plurime violazioni della normativa sugli stupefacenti. La difesa deduceva violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che sussistevano indicatori di un unico disegno criminoso: omogeneità dei reati (stupefacenti), contiguità temporale e territoriale delle condotte, reiterazione riconducibile allo stato di tossicodipendenza del condannato (certificata dal SerD carcerario), nonché la possibilità che l'attività di spaccio proseguisse anche durante periodi di detenzione diversa (carcere, domiciliari). Si censurava la mancata considerazione degli indici sintomatici e l'asserita illogicità delle conclusioni del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e motivata l'ordinanza impugnata, richiamando i principi consolidati sulla configurabilità del reato continuato anche in sede esecutiva: serve un'analisi approfondita di indicatori concreti (omogeneità dei reati e del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione antecedente) e l'onere probatorio/allegativo grava sul condannato che deve indicare i reati da unificare e gli elementi specifici sintomatici della pianificazione unitaria. La Corte ha condiviso le valutazioni del giudice dell'esecuzione secondo cui: i fatti del 31 ottobre 2017 risultano isolati e privi di prova di una preordinazione comune; i fatti di febbraio-agosto 2018 costituiscono un unico filone, ma non si è dimostrato che essi siano collegati in un disegno unitario con i fatti di maggio 2020 e marzo 2022, soprattutto in considerazione delle distanze temporali, dei periodi di detenzione e dell'assenza di prove che la tossicodipendenza fosse antecedente alle condotte contestate. Quanto allo stato di tossicodipendenza, la Corte ha osservato che la documentazione prodotta attestava dipendenza con accertamenti a partire dal maggio 2020 e certificazione datata marzo 2024 riferita al febbraio 2023, pertanto non comprovando una dipendenza precedente agli episodi contestati. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; è stato disposto l'oscuramento dei dati sensibili relativi alla tossicodipendenza come da dispositivo.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
Disciplina del reato continuato: la sua configurabilità richiede la prova di un progetto criminoso unitario avuto presente alla mente del reo al momento del primo fatto; in sede esecutiva si richiede la verifica degli indicatori concreti che attestino tale preordinazione
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale impugnatoria applicabile alle decisioni del giudice dell'esecuzione impugnate in cassazione; richiamata in relazione al vizio dedotto dal ricorrente
art. 186, disp. att. cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione d'ufficio delle sentenze; la Corte osserva che lo stato di tossicodipendenza non emergeva dalle sentenze acquisite e che la mera deduzione generica non impone la presa in considerazione se non adeguatamente documentata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Giurisprudenza - Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Principio che, anche in sede esecutiva, per il riconoscimento della continuazione è necessaria verifica approfondita dei concreti indicatori della unitarietà del disegno criminoso
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023 (El)
Onere del condannato di indicare i reati da unificare e gli elementi sintomatici della programmazione unitaria; al giudice dell'esecuzione compete individuare gli elementi essenziali del medesimo disegno criminoso
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014 (Iannella)
Lo stato di tossicodipendenza può concorrere a giustificare l'unicità del disegno criminoso purché sussistano anche gli altri requisiti per la continuazione e purché la dipendenza sia dimostrata e collegata alle condotte
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014 (B.)
La mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie o un generico programma di vita delinquenziale non bastano a provare la unitaria e anticipata ideazione di più condotte richiesta dall'art. 81, comma secondo
Massime di principio
- La configurabilità del reato continuato, anche in sede esecutiva, richiede la prova di un progetto criminoso unitario antecedente al primo fatto: non è sufficiente l'identità o analogia dei reati o la mera vicinanza temporale
- Il soggetto che chiede l'unificazione in executivis ha l'onere di indicare i reati interessati e gli elementi specifici che dimostrino la preventiva pianificazione unitaria; il giudice dell'esecuzione valuta questi elementi nel loro complesso
- Gli indicatori utili per accertare la continuazione comprendono: omogeneità delle violazioni e del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità/abitudinarietà, e la presenza di una programmazione antecedente almeno nelle linee essenziali
- Lo stato di tossicodipendenza può contribuire a spiegare l'unicità del disegno criminoso quando sia dimostrato, coevo o antecedente alle condotte e direttamente collegato ai reati (es. per procurarsi la sostanza); una semplice affermazione non documentata non impone la modifica della decisione
- Interruzioni significative dell'attività criminosa (es. arresti, periodi di detenzione) e ampi intervalli temporali tra i fatti possono escludere la sussistenza di un progetto unitario
- In casi simili occorre produrre documentazione probatoria precisa (captazioni, intercettazioni, dichiarazioni di acquirenti, certificazioni mediche e della presa in carico terapeutica anteriori ai fatti) per superare la presunzione che si tratti di semplice abitudinarietà e non di un disegno criminoso unitario
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