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Sentenza

Sentenza del 02/01/2017 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Milano

CONTROLLO EX ART. 36 D.P.R. 600/1973 - COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ - Natura interlocutoria della comunicazione - Atto non autonomamente impugnabile - Inammissibilità del ricorso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato una comunicazione di irregolarità emessa nell'ambito del controllo formale previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 600/1973, contestando presumibilmente le irregolarità rilevate e le conseguenti richieste fiscali. La questione centrale riguardava la possibilità di impugnare autonomamente tale comunicazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La comunicazione di irregolarità è stata qualificata come atto meramente interlocutorio e non impositivo: serve a informare il contribuente delle anomalie riscontrate, consentirgli di fornire chiarimenti o documentazione e permettergli, se intende regolarizzare la posizione, di beneficiare della riduzione delle sanzioni. Poiché non è compresa tra gli atti autonomamente impugnabili indicati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, non può essere contestata direttamente davanti al giudice tributario.

Norme richiamate

  • Art. 36 del d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni e le comunicazioni conseguenti alle irregolarità rilevate. La comunicazione risultante da tale controllo ha funzione informativa e interlocutoria, non costituisce di per sé un atto impositivo definitivo.

  • Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    Individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. La comunicazione di irregolarità non rientra tra tali atti e, pertanto, il ricorso proposto esclusivamente contro di essa è inammissibile.

Massime di principio

  • Una comunicazione di irregolarità o un avviso bonario, quando ha il solo scopo di segnalare anomalie e consentire chiarimenti o il pagamento agevolato, normalmente non è autonomamente impugnabile.
  • Il contribuente dovrebbe utilizzare la fase interlocutoria per presentare osservazioni, documenti o chiarimenti e valutare l'eventuale regolarizzazione con sanzioni ridotte.
  • L'impugnazione sarà normalmente possibile solo contro il successivo atto impositivo o della riscossione espressamente previsto dalla legge, come un avviso di accertamento o una cartella di pagamento.
  • La qualificazione dell'atto dipende dal suo contenuto effettivo: se, nonostante la denominazione, contiene una pretesa tributaria definitiva e lesiva, possono sussistere argomenti per valutarne l'impugnabilità, secondo la disciplina applicabile e la giurisprudenza.

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