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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31786 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso degli interessi di mora e dell'aggio applicati su una cartella esattoriale, la cui riscossione era stata temporaneamente sospesa dal giudice tributario e successivamente rateizzata. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che interessi e aggi fossero dovuti soltanto dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella. Equitalia ha contestato tale decisione sostenendo che, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, gli interessi decorrono dalla notifica della cartella fino al pagamento. La società contribuente, con ricorso incidentale, ha sostenuto invece che la sospensione giudiziale impedisse la maturazione degli interessi e che la loro richiesta violasse il principio di tutela dell'affidamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso incidentale della C. S.r.l. e ha accolto il ricorso principale di Equitalia. Ha stabilito che la sospensione giudiziale dell'esecutività della cartella è un provvedimento processuale, provvisorio e inidoneo a incidere sul rapporto sostanziale o a interrompere la maturazione degli interessi. Gli interessi di mora decorrono quindi dalla notificazione della cartella fino al pagamento, senza che il termine di sessanta giorni per pagare differisca l'inizio della loro maturazione. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30

    Prevede l'applicazione degli interessi di mora a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento.

    La norma impone che gli interessi maturino dalla notificazione della cartella, anche quando il pagamento avvenga oltre il termine ordinario di sessanta giorni e anche durante una sospensione giudiziale provvisoria dell'esecutività.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47

    Disciplina la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'atto tributario. La sospensione ha natura processuale e provvisoria e non modifica il debito sostanziale né impedisce la maturazione degli interessi.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    Tutela l'affidamento e la buona fede del contribuente, ma non consente di escludere gli interessi quando la sospensione della cartella sia provvisoria e non abbia inciso sull'esistenza del debito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5

    Individua, rispettivamente, i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per omesso esame di un fatto decisivo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede il versamento dell'ulteriore contributo unificato quando il ricorso incidentale è rigettato.

Massime di principio

  • La sospensione giudiziale della riscossione ha normalmente natura cautelare, processuale e provvisoria: non equivale all'annullamento del debito e, salvo una specifica disposizione contraria, non blocca la maturazione degli interessi.
  • Quando la legge prevede che gli interessi decorrano dalla notifica della cartella fino al pagamento, il termine di sessanta giorni costituisce il termine ordinario per adempiere, ma non sposta necessariamente in avanti l'inizio della maturazione degli interessi.
  • La rateizzazione o il pagamento tardivo non eliminano gli interessi già maturati sul debito, salvo che una norma, un provvedimento definitivo o uno specifico accordo disponga diversamente.
  • Il contribuente non può normalmente fondare un legittimo affidamento sull'assenza di interessi solo perché ha ottenuto una sospensione cautelare dell'esecuzione della cartella.
  • Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra sospensione provvisoria dell'esecuzione, annullamento o rideterminazione definitiva del tributo e specifiche norme che regolano la decorrenza degli interessi.

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