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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17502/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. relativa al calcolo dell'aumento della pena per la continuazione. Il ricorrente deduceva che, sebbene fosse stata applicata la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen., il giudice di primo grado aveva determinato un aumento complessivo della pena per la continuazione inferiore a un terzo della pena base prevista per il reato più grave; ciò in contrasto con il predetto art. 81, comma 4, che impone un aumento non inferiore a un terzo quando ricorra la recidiva di cui all'art. 99, comma 4. La difesa sosteneva invece che il giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti avrebbe neutralizzato gli effetti della recidiva e quindi reso legittimo l'aumento applicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio secondo cui il limite minimo di aumento della pena per la continuazione pari a un terzo della pena base previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen. opera anche quando il giudice dichiara la recidiva equivalente alle attenuanti generiche. Poiché il giudice di merito aveva applicato un aumento inferiore a un terzo della pena base, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. In base all'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., la Corte ha rideterminato la pena finale con applicazione dell'aumento per continuazione pari a un terzo della pena base e successiva diminuzione di un terzo per il rito, fissando la pena a 5 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione e a euro 888,00 di multa.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 4, cod. pen.

    Stabilisce che, quando i reati in continuazione sono commessi da soggetti ai quali è stata applicata la recidiva ex art. 99, comma 4, l'aumento complessivo della pena per la continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena base per il reato più grave. La Corte ha interpretato che tale limite opera anche se la recidiva è stata considerata equivalente alle attenuanti.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Prevede la recidiva qualificata che, se applicata, incide sull'aumento della pena nella continuazione. La Corte ha ritenuto che l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, impone comunque il vincolo del minimo di un terzo previsto dall'art. 81, comma 4.

  • art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e di procedere alla rideterminazione della pena senza rinvio. La Corte ha applicato questa norma per rideterminare la pena finale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, Filosofi, Sentenza n. 31669/2016)

    Sez. U, Sentenza n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044

    Ha statuito il principio secondo il quale il limite minimo di aumento per la continuazione previsto dall'art. 81, comma 4, opera anche quando la recidiva è giudicata equivalente alle attenuanti; la Corte richiamata è stata utilizzata per escludere la tesi difensiva che l'equivalenza annullerebbe gli effetti della recidiva.

Massime di principio

  • Quando è applicata la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen., il giudice deve assicurare che l'aumento complessivo della pena per la continuazione non sia inferiore a un terzo della pena base prevista per il reato più grave, anche se ritiene la recidiva equivalente alle attenuanti.
  • Il giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti non neutralizza automaticamente gli effetti normativi della recidiva in tema di limiti minimi di aumento per la continuazione; la giurisprudenza obbliga al rispetto del minimo di un terzo.
  • Se la violazione riguarda solo il trattamento sanzionatorio e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
  • Nel calcolo delle pene in caso di continuazione, seguire l'ordine: determinare la pena base per il reato più grave, applicare l'aumento per la continuazione (rispettando eventuali minimi previsti dalla legge), quindi applicare eventuali diminuzioni (per esempio per il rito, ufficio del patteggiamento o altri benefici).
  • La difesa non può ritenere automaticamente superati gli effetti della recidiva solo in forza di un giudizio di equivalenza con le attenuanti; è necessario verificare se, anche dopo l'equivalenza, resti rispettato il vincolo legale sugli aumenti minimi.

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