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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27802/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello era stata impugnata dall'imputato, che proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo e il secondo motivo, la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità penale per il reato di cui all'art. 493-ter c.p. La Corte di cassazione osserva però che le doglianze erano formulate in modo generico: il ricorso non indicava in concreto quali elementi della motivazione di secondo grado fossero errati o illogici, né consentiva di individuare specificamente i rilievi mossi alla decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e privi dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. Non essendo state articolate censure idonee a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la Corte non ha esaminato nel merito la responsabilità penale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile in appello; la Corte non ne affronta il contenuto nel merito, limitandosi a registrare che i motivi di ricorso investivano l'affermazione di responsabilità per tale fattispecie.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e intelligibili; la genericità delle censure, che non indicano gli elementi alla base delle doglianze e non consentono al giudice dell'impugnazione di esercitare il controllo richiesto, determina l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, puntuali e riferite alla motivazione effettivamente resa dalla sentenza impugnata; non sono sufficienti doglianze apodittiche o meramente assertive.
  • La violazione di legge e il vizio di motivazione non possono essere dedotti in modo astratto: il ricorrente deve indicare quali passaggi argomentativi della decisione siano viziati e per quali ragioni, altrimenti il controllo di legittimità non è esercitabile.
  • Quando il ricorso difetta dei requisiti di specificità imposti dall'art. 581 c.p.p., la Corte di cassazione ne dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito della responsabilità penale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, secondo il regime previsto, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFrode informatica
RamiProcesso penaleReati informatici
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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