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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03564/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrono i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo. Dal testo emerge che l'unico motivo dedotto è ritenuto inammissibile perché aspecifico e riferito alla sola determinazione del trattamento sanzionatorio: la difesa contesta la dosimetria della pena e gli aumenti applicati per la continuazione, ma la Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia sufficientemente argomentata e non illogica sia quanto alla pena base sia quanto agli aumenti per continuazione. Non risultano dal testo altri motivi o ulteriori profili di censura.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    viene richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduce in modo generico o aspecifico soltanto censure sulla determinazione della pena, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla dosimetria della pena e sugli aumenti per continuazione non è scrutinabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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