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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/110

Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio del 27 gennaio 2022 che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

Normativa europea32022R0110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa per il 2022 le possibilità di pesca nell’area mediterranea e nel Mar Nero, articolandole in TAC, contingenti, limiti di cattura, sforzo di pesca massimo e capacità di flotta. Recependo anche raccomandazioni della CGPM e i piani pluriennali pertinenti, introduce misure specifiche per anguilla, corallo rosso, lampuga, stock demersali del Mediterraneo occidentale, piccoli pelagici e demersali dell’Adriatico, stock del Mar Ionio, del Mare di Levante, del Canale di Sicilia, dell’Alborán, spratto e rombo chiodato nel Mar Nero. Prevede inoltre obblighi di chiusura temporale, trasmissione dati e regole di coordinamento con la normativa UE sul controllo e sulla flessibilità dei TAC.

Stabilisce per il 2022 le possibilità di pesca, i TAC, i contingenti, gli sforzi di pesca e talune misure di gestione e chiusura per specifici stock ittici nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione e, solo nei casi espressamente previsti, anche alla pesca ricreativa. Riguarda gli stock e gruppi di stock indicati negli articoli 5-20 e negli allegati, nelle acque del Mar Mediterraneo, del Mar Mediterraneo occidentale, del Mare Adriatico, del Mar Ionio, del Mare di Levante, del Canale di Sicilia, del Mare di Alborán e del Mar Nero, secondo le definizioni delle sottozone geografiche CGPM richiamate dall’articolo 4. Sono previste esclusioni o regimi specifici per talune misure nazionali già in vigore, per la flessibilità interannuale e per i casi in cui il regolamento rinvia a chiusure o limiti particolari; il regolamento si applica dal 1° gennaio 2022 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio: possibilità di pesca per il 2022 nel Mediterraneo e nel Mar Nero

Il regolamento definisce il quadro annuale delle possibilità di pesca per numerosi stock ittici del Mediterraneo e del Mar Nero, integrando la PCP, il piano pluriennale per gli stock demersali del Mediterraneo occidentale e le raccomandazioni della CGPM. La logica seguita è quella della conservazione degli stock e del raggiungimento o mantenimento del rendimento massimo sostenibile, con misure quantitative, chiusure temporali e obblighi di controllo e comunicazione.

Finalità e fonti normative richiamate

La disciplina si fonda sull’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e si coordina con il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca, con il regolamento (UE) 2019/1022 sul Mediterraneo occidentale, con il regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo e con il regolamento (UE) n. 1343/2011 sulle disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo CGPM. Il regolamento recepisce inoltre raccomandazioni della CGPM adottate tra il 2018 e il 2021 per anguilla, piccoli pelagici adriatici, corallo rosso, lampuga, demersali dell’Adriatico, gambero rosso e viola nel Mediterraneo orientale e rombo chiodato nel Mar Nero.

Ambito di applicazione soggettivo e territoriale

Il regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione e, solo per le ipotesi indicate espressamente, anche alla pesca ricreativa. Copre le acque del Mediterraneo in senso lato, il Mediterraneo occidentale, l’Adriatico, il Canale di Sicilia, il Mar Ionio, il Mare di Levante, il Mare di Alborán e il Mar Nero, tutti definiti mediante le sottozone geografiche CGPM richiamate dall’articolo 4. L’articolo 2 elenca gli stock interessati: anguilla, corallo rosso, lampuga, gambero viola, gambero rosa mediterraneo, gambero rosso, nasello, scampo, triglia di fango, acciuga, sardina, sogliola, occhialone, spratto e rombo chiodato.

Definizioni e coordinate tecniche

L’articolo 3 rinvia alle definizioni della PCP e precisa nozioni chiave per l’applicazione operativa del regolamento: acque internazionali, pesca ricreativa, TAC, contingente, contingente autonomo, contingente analitico, valutazione analitica e FAD. L’articolo 4 specifica le zone geografiche CGPM, delimitando con precisione le aree in cui si applicano le misure di cattura o di sforzo.

Misure nel Mar Mediterraneo: anguilla, corallo rosso e lampuga

Per l’anguilla, l’articolo 5 impone un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi per ogni Stato membro, da fissare coerentemente con i piani nazionali e con i modelli migratori locali; gli Stati membri devono comunicarlo alla Commissione entro un mese prima dell’entrata in vigore della chiusura e comunque entro il 31 gennaio 2022. Resta fermo il rispetto dei livelli massimi di cattura o sforzo previsti dai piani nazionali di gestione.

Per il corallo rosso, l’articolo 6 stabilisce un regime di autorizzazioni e di quantità massime raccolte secondo l’allegato I, vietando il trasbordo in mare per le unità interessate. In pesca ricreativa gli Stati membri devono vietare raccolta, detenzione a bordo, trasbordo e sbarco.

Per la lampuga, l’articolo 7 limita il numero di navi autorizzate alla pesca mediante FAD nelle acque internazionali del Mediterraneo; l’allegato II indica i quantitativi per Italia e Malta e precisa che la cattura è consentita solo tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2022.

Mediterraneo occidentale: sforzo di pesca e limiti di cattura per gli stock demersali

L’articolo 8 recepisce il piano pluriennale del regolamento (UE) 2019/1022. Lo sforzo massimo per pescherecci da traino e con palangari è fissato nell’allegato III, con gestione nazionale secondo le regole del piano. L’allegato disciplina anche i limiti massimi di cattura e i codici di sforzo per i principali segmenti di flotta. Il regolamento chiarisce che la ripartizione tra Stati membri deve rispettare l’articolo 17 della PCP e non incide su scambi, detrazioni, riassegnazioni e flessibilità previsti dalla normativa UE.

L’articolo 9 impone la registrazione e trasmissione dei dati sullo sforzo di pesca alla Commissione, con i codici indicati nell’allegato III.

Adriatico: piccoli pelagici e demersali

Per i piccoli pelagici, l’articolo 10 fissa nell’allegato IV i livelli massimi di cattura per acciuga e sardina e la capacità massima della flotta per Italia, Croazia e Slovenia, in termini di numero di navi, kW e GT. Per gli stock demersali, l’articolo 11 fissa nello stesso allegato lo sforzo massimo consentito e la capacità massima della flotta per nasello, scampo, sogliola, gambero rosa mediterraneo e triglia di fango; è ammesso il trasferimento di giorni di pesca tra gruppi di sforzo della stessa zona o dello stesso attrezzo, con fattore di conversione nazionale supportato da evidenza scientifica.

L’articolo 12 disciplina i codici da utilizzare nella trasmissione alla Commissione dei dati sugli sbarchi.

Ionio, Levante e Canale di Sicilia: gambero rosso e gambero viola

L’articolo 13 riguarda le attività di pesca del gambero rosso e del gambero viola nel Mar Ionio, nel Mare di Levante e nel Canale di Sicilia. L’allegato V stabilisce il numero massimo di pescherecci a strascico autorizzati per Stato membro e per area geografica, con limiti distinti per Grecia, Italia, Malta, Cipro e Spagna.

Mare di Alborán: occhialone

L’articolo 14 disciplina la pesca commerciale dell’occhialone con palangari e lenze a mano nel Mare di Alborán e rinvia all’allegato VI per il livello massimo di catture. L’allegato fissa per la Spagna e per l’Unione un totale di 225 tonnellate di peso vivo; il regime è qualificato come TAC non pertinente/non concordato e non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Mar Nero: spratto e rombo chiodato

L’articolo 15 istituisce un contingente autonomo dell’Unione per lo spratto, con ripartizione tra Bulgaria e Romania nell’allegato VII. L’articolo 16 disciplina il rombo chiodato con TAC complessivo di 857 tonnellate, ripartito pariteticamente tra Bulgaria e Romania, e l’allegato precisa che si tratta di TAC analitico per la quota UE di 150 tonnellate e di un TAC complessivo non concordato.

L’articolo 17 limita a 180 i giorni di pesca annui per i pescherecci autorizzati. L’articolo 18 introduce una chiusura dal 15 aprile al 15 giugno, durante la quale sono vietati anche trasbordo, conservazione a bordo, sbarco e prima vendita.

L’articolo 19 conferma che la ripartizione delle possibilità di pesca non pregiudica scambi, detrazioni e riassegnazioni effettuati ai sensi della normativa di controllo e della PCP; inoltre, se viene utilizzata la flessibilità interannuale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. L’articolo 20 impone l’uso dei codici dell’allegato VII per la trasmissione dei dati sugli sbarchi.

Allegati e dati operativi rilevanti

Gli allegati costituiscono la parte operativa essenziale del regolamento. Vi sono riportati, tra l’altro:

  • il numero di autorizzazioni e i quantitativi massimi per il corallo rosso;
  • il numero di navi autorizzate alla pesca della lampuga;
  • gli sforzi massimi in giorni di pesca per i segmenti del Mediterraneo occidentale e dell’Adriatico;
  • la capacità di flotta per i piccoli pelagici e i demersali dell’Adriatico;
  • il numero massimo di pescherecci a strascico per il gambero rosso e viola in Ionio, Levante e Canale di Sicilia;
  • il contingente dello spratto e il TAC del rombo chiodato nel Mar Nero. Gli allegati richiamano inoltre le deroghe ai regolamenti (CE) n. 847/96 e n. 1224/2009, i codici di stock e di sforzo e le condizioni tecniche di alcune incrementali di giorni di pesca, legate a misure selettive o a chiusure temporanee.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 21 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1° gennaio 2022. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito materiale

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento definisce, per il 2022, le possibilità di pesca disponibili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici. L’articolo 2 delimita i soggetti interessati ai pescherecci dell’Unione e, in alcuni casi espressamente indicati, alla pesca ricreativa.

Definizioni e zone di pesca

L’articolo 3 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e introduce definizioni autonome di acque internazionali, pesca ricreativa, TAC, contingente, contingente autonomo dell’Unione, contingente analitico, valutazione analitica e FAD. L’articolo 4 definisce le aree geografiche CGPM rilevanti: Mar Mediterraneo, Mediterraneo occidentale, Adriatico, Canale di Sicilia, Mar Ionio, Mare di Levante, Mare di Alborán e Mar Nero.

Anguilla nel Mediterraneo

L’articolo 5 si applica alla pesca mirata, accidentale e ricreativa dell’anguilla in tutte le acque marine del Mediterraneo, incluse acque dolci e salmastre di transizione. Impone un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi, da definire da ciascuno Stato membro e da comunicare alla Commissione almeno un mese prima dell’entrata in vigore e comunque entro il 31 gennaio 2022, oltre al rispetto dei livelli massimi di cattura o di sforzo previsti dai piani nazionali di gestione.

Corallo rosso e pesca ricreativa

L’articolo 6 fissa, per la pesca mirata del corallo rosso nel Mediterraneo, un numero massimo di autorizzazioni e quantitativi massimi di raccolta, secondo l’allegato I. Vieta il trasbordo in mare per i pescherecci soggetti al regime e impone agli Stati membri, per la pesca ricreativa, di vietare raccolta, detenzione a bordo, trasbordo e sbarco del corallo rosso.

Lampuga con FAD

L’articolo 7 riguarda la pesca commerciale della lampuga nelle acque internazionali del Mediterraneo mediante dispositivi di concentrazione dei pesci. Stabilisce un numero massimo di navi autorizzate, rinviando all’allegato II; per l’allegato è previsto un periodo di pesca limitato dal 15 agosto al 31 dicembre 2022.

Stock demersali nel Mediterraneo occidentale

L’articolo 8 disciplina gli stock demersali del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mediterraneo occidentale. Lo sforzo massimo consentito per pescherecci da traino e con palangari è fissato nell’allegato III e deve essere gestito dagli Stati membri secondo l’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022; la ripartizione tra Stati membri dei limiti massimi di cattura è pure fissata nell’allegato III. Sono previste regole speciali sulla ripartizione e sul coordinamento con trasferimenti, detrazioni e flessibilità previsti da altri atti UE.

Trasmissione dati per il Mediterraneo occidentale

L’articolo 9 impone agli Stati membri di registrare e trasmettere alla Commissione i dati sullo sforzo di pesca conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1022, utilizzando i codici del gruppo di sforzo indicati nell’allegato III.

Piccoli pelagici e demersali nell’Adriatico

L’articolo 10 stabilisce per sardina e acciuga nel Mare Adriatico un livello massimo di catture e una capacità massima di flotta, espressa in kW, GT e numero di unità, come da allegato IV. L’articolo 11 disciplina nasello, scampo, sogliola, gambero rosa mediterraneo e triglia di fango nell’Adriatico, fissando sforzo massimo consentito e capacità massima della flotta in allegato IV, con possibilità per gli Stati membri di trasferire giorni di pesca tra gruppi di sforzo entro la stessa zona o lo stesso attrezzo, sulla base di un fattore di conversione nazionale supportato da evidenza scientifica.

Dati e codici per l’Adriatico

L’articolo 12 prevede che, per la trasmissione alla Commissione dei dati sugli sbarchi dei quantitativi catturati, gli Stati membri usino i codici degli stock riportati nell’allegato IV, in coerenza con il regolamento (CE) n. 1224/2009.

Gambero rosso e gambero viola in Ionio, Levante e Canale di Sicilia

L’articolo 13 si applica alla cattura del gambero rosso e del gambero viola nel Mar Ionio, nel Mare di Levante e nel Canale di Sicilia. Il numero massimo di pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali è fissato nell’allegato V.

Occhialone nel Mare di Alborán

L’articolo 14 riguarda la pesca commerciale con palangari e lenze a mano dell’occhialone nel Mare di Alborán e fissa un livello massimo di catture secondo l’allegato VI.

Spratto nel Mar Nero

L’articolo 15 disciplina lo spratto nel Mar Nero e prevede un contingente autonomo dell’Unione, la sua ripartizione tra Stati membri e le eventuali condizioni funzionalmente collegate, tutte contenute nell’allegato VII.

Rombo chiodato nel Mar Nero

L’articolo 16 disciplina il rombo chiodato nel Mar Nero, fissando un TAC applicabile nelle acque dell’Unione e la ripartizione tra Stati membri, con eventuali condizioni collegate, nell’allegato VII. L’articolo 17 stabilisce inoltre che i pescherecci autorizzati non possono pescare più di 180 giorni all’anno.

Chiusura stagionale per il rombo chiodato

L’articolo 18 vieta dal 15 aprile al 15 giugno qualsiasi attività di pesca del rombo chiodato nelle acque dell’Unione nel Mar Nero, inclusi trasbordo, conservazione a bordo, sbarco e prima vendita.

Regole di ripartizione e flessibilità nel Mar Nero

L’articolo 19 prevede che la ripartizione delle possibilità di pesca per spratto e rombo chiodato non pregiudichi scambi, detrazioni e riassegnazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del regolamento (CE) n. 1224/2009. Stabilisce inoltre che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro utilizza la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Trasmissione dati per il Mar Nero

L’articolo 20 impone agli Stati membri di utilizzare i codici degli stock dell’allegato VII per trasmettere alla Commissione i dati sugli sbarchi di spratto e rombo chiodato, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Allegati e valori quantitativi

Gli allegati I-VII contengono i dati operativi: numeri massimi di autorizzazioni, livelli massimi di raccolta o cattura, contingenti, giorni di pesca, capacità di flotta e codici di sforzo/stock. Tra i principali valori figurano, tra gli altri, il corallo rosso con quota UE complessiva di 5,848 tonnellate e 40 autorizzazioni per l’Italia; la lampuga con 797 navi per l’Italia e 130 per Malta; nello spazio mediterraneo occidentale, gli sforzi massimi per trawlers e palangari e i limiti di cattura per gambero viola e gambero rosso; nell’Adriatico, le quote per acciuga e sardina e i giorni di pesca per varie categorie di attrezzi; nel Mar Nero, il contingente dello spratto di 11.475 tonnellate e il TAC del rombo chiodato di 857 tonnellate, con ripartizioni tra Bulgaria e Romania.

Applicazione temporale ed entrata in vigore

L’articolo 21 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinepolitica comune della pescacontrollo della pescagestione degli stock ittici

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