Regolamento (UE) 2022/109
Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio del 27 gennaio 2022 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce l’assetto delle possibilità di pesca per il 2022, ripartendo TAC e contingenti, fissando limiti di sforzo, chiusure stagionali, divieti di cattura e condizioni tecniche per numerose specie e aree geografiche. Recepisce inoltre misure concordate in sede di organizzazioni regionali di gestione della pesca e negli accordi con Regno Unito, Norvegia, Groenlandia e altri partner, prevedendo in più casi applicazioni provvisorie o retroattive. Accanto alle quote, disciplina obblighi di comunicazione, scambi di contingenti, autorizzazioni di pesca e specifiche misure di conservazione per specie sensibili come spigola, anguilla, elasmobranchi e tonnidi. Il testo contiene anche una modifica puntuale del regolamento (UE) 2021/92 e una disciplina transitoria per alcune misure da applicare nel 2023 fino al nuovo regolamento annuale.
Fissa per il 2022 le possibilità di pesca (TAC, contingenti, sforzo di pesca, autorizzazioni e misure tecniche) per numerosi stock ittici nelle acque dell’Unione e in determinate acque non UE, includendo misure attuative di obblighi internazionali e di accordi con Regno Unito, Norvegia e varie ORGP.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione nelle acque dell’Unione e, per specifici stock e zone, in acque non dell’Unione; si applica anche alle navi di paesi terzi che operano nelle acque dell’Unione, nonché ad alcune attività di pesca ricreativa e alla pesca commerciale da riva quando espressamente richiamate. Copre l’anno 2022, con alcune applicazioni anticipate o prorogate (ad esempio CCAMLR dal 1° dicembre 2021, alcune disposizioni dal 17 dicembre 2021 o dal 1° febbraio 2022) e con talune misure provvisorie limitate al primo trimestre 2022 o al 2023 fino all’adozione del regolamento successivo. Sono previste esclusioni e limitazioni puntuali per specie vietate, catture accessorie, stock soggetti a piani pluriennali, zone o periodi chiusi, nonché per attività di ricerca scientifica in alcune fattispecie.
Regolamento (UE) 2022/109: possibilità di pesca per il 2022
Il regolamento definisce il quadro annuale delle possibilità di pesca dell’Unione per il 2022, in attuazione della PCP e dei pareri scientifici disponibili, e recepisce una pluralità di misure concordate in sede internazionale. Il testo combina la fissazione di TAC, contingenti e sforzi di pesca con divieti specie-specifici, chiusure spaziali e temporali, regole sugli attrezzi e misure di controllo.
Quadro generale e criteri di fissazione
Le considerazioni preliminari richiamano il regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco, l’approccio precauzionale e il criterio del rendimento massimo sostenibile. Il regolamento tiene conto anche dei piani pluriennali per Mare del Nord e acque occidentali, delle consultazioni con gli Stati membri, dei consigli consultivi e delle ORGP competenti. Viene inoltre esplicitata l’esigenza di evitare l’effetto delle cosiddette "choke species" mediante TAC di catture accessorie e riserve comuni di contingenti.
Ambito di applicazione e definizioni
L’articolo 2 estende il regolamento ai pescherecci dell’Unione, alle navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione, ad alcune attività di pesca ricreativa e alla pesca commerciale da riva. L’articolo 3 richiama le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e aggiunge definizioni operative per TAC, contingente, FMSY, boe strumentali e operative, registro della flotta e altre nozioni funzionali alla gestione delle quote. L’articolo 4 delimita le principali zone di pesca, incluse le zone CIEM e le aree convenzionali delle diverse ORGP.
TAC, contingenti e ripartizione tra Stati membri
L’allegato I contiene la parte più estesa del regolamento: per ciascuna specie e zona sono fissati TAC, contingenti nazionali e condizioni speciali di prelievo, spesso con limiti di periodo o di area. In molti casi i TAC sono analitici, con possibilità di flessibilità e talora con applicazione delle regole del regolamento (CE) n. 847/96; in altri casi sono TAC precauzionali o limiti provvisori. Sono inoltre previsti TAC provvisori per il primo trimestre 2022 in attesa della conclusione di consultazioni internazionali, in particolare con il Regno Unito.
Obbligo di sbarco, catture accessorie e scambi di contingenti
L’articolo 8 disciplina le catture non soggette all’obbligo di sbarco e consente la loro detenzione o sbarco solo in presenza di contingente disponibile. L’articolo 9 istituisce una riserva comune di scambio per coprire catture accessorie inevitabili, con contributi predeterminati da alcuni TAC e accesso prioritario fino al 31 marzo 2022; i quantitativi non utilizzati devono tornare agli Stati membri contributori. Il medesimo schema di flessibilità compare anche per gli scambi di contingenti con l’Unione, con il Regno Unito e con le ORGP, senza alterare il principio di stabilità relativa.
Sforzo di pesca e gestione della sogliola nella divisione CIEM 7e
L’allegato II disciplina in modo tecnico la pesca della sogliola nella divisione CIEM 7e per il periodo 1° febbraio 2022-31 gennaio 2023. Sono fissati giorni massimi di presenza in zona per i pescherecci interessati e sono previste modalità di gestione basate sui chilowatt-giorno, nonché giorni aggiuntivi per cessazioni definitive e per programmi di osservazione scientifica rafforzata. La Commissione può adottare atti di esecuzione per autorizzare tali estensioni e per i formati elettronici di trasmissione dei dati.
Misure conservative specifiche per specie sensibili
Il regolamento contiene un nucleo rilevante di misure di conservazione per specie particolarmente sensibili o in sofferenza biologica. Tra queste: spigola, con divieti quasi totali e deroghe limitate per la pesca commerciale e ricreativa; anguilla, con un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi; cicerelli, con chiusura stagionale; merluzzo bianco nel Mare del Nord e nel Kattegat, con chiusure spaziali, attrezzi selettivi obbligatori e piani nazionali; numerose specie di squali e razze, soggette a divieti di cattura, detenzione e sbarco, con rilascio immediato delle catture accidentali. Le disposizioni rinviano più volte ai piani pluriennali e ai pareri scientifici del CIEM.
Regime internazionale: ICCAT, IOTC, IATTC, WCPFC, CCAMLR, NAFO, NEAFC, SPRFMO, SEAFO, SIOFA
Molte disposizioni attuano decisioni adottate nel 2021 dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca. Per ICCAT sono recepiti i TAC su tonno rosso, tonno obeso, alalunga del nord, alalunga del Mediterraneo, pesce spada, marlin e verdesca, oltre ai limiti su FAD e capacità di flotta; per IOTC, IATTC e WCPFC il regolamento stabilisce limiti di capacità, chiusure, obblighi di sbarco e restrizioni sui FAD; per CCAMLR sono previsti limiti di cattura e notifiche per austromerluzzo e krill antartico; per NAFO, NEAFC, SEAFO, SPRFMO e SIOFA sono fissati o mantenuti TAC, chiusure e limiti di accesso. In alcune zone sono previste misure provvisorie in attesa delle riunioni annuali o della definizione definitiva di quote e piani.
Acque di paesi terzi e autorizzazioni di pesca
Il regolamento disciplina anche le autorizzazioni per le flotte dell’Unione in acque di paesi terzi e per le flotte di paesi terzi nelle acque dell’Unione. Sono espressamente trattati i rapporti con Norvegia, Isole Fær Øer, Regno Unito e Venezuela, con numeri massimi di autorizzazioni e condizioni particolari legate a contratti, capacità e accessi reciproci. Sono inoltre previste regole sui trasferimenti e scambi di contingenti, inclusi quelli con il Regno Unito, da formalizzare mediante approvazione della Commissione.
Trasmissione dati, codici stock e controllo
Per garantire l’uniformità del regime di controllo, gli Stati membri devono usare i codici stock indicati nell’allegato I nelle notifiche su sbarchi e sforzo di pesca. Il regolamento richiama espressamente il regime di controllo del regolamento (CE) n. 1224/2009 e prevede che la Commissione sia assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura ai fini degli atti di esecuzione. Sono previste anche tabelle dettagliate di formato per la trasmissione dei dati sulle navi e sullo sforzo, specialmente nell’allegato II.
Modifica di atti precedenti e applicazione transitoria
L’articolo 57 modifica il regolamento (UE) 2021/92, in particolare per capelin e alalunga del nord, adeguando contingenti e note di applicazione. L’articolo 59 dispone che alcune misure del presente regolamento continuino ad applicarsi nel 2023 fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento annuale, evitando vuoti normativi per specie e zone particolarmente sensibili. L’articolo 60 sancisce l’entrata in vigore immediata e la generale applicazione dal 1° gennaio 2022, con eccezioni puntuali per alcune misure e aree.
Disposizioni principali
Oggetto, specie e periodi coperti
L’articolo 1 fissa le possibilità di pesca concesse nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. Le misure comprendono i limiti di cattura per il 2022 e, nei casi previsti, per il 2023; i limiti di sforzo di pesca per il 2022; e le possibilità di pesca per il periodo 1° dicembre 2021-30 novembre 2022 nella zona CCAMLR.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 2 si applica ai pescherecci dell’Unione e alle navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione. Si estende inoltre ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente indicate e alla pesca commerciale da riva. Le definizioni di base sono tratte dal regolamento (UE) n. 1380/2013, con ulteriori definizioni su nave di paese terzo, pesca ricreativa, acque internazionali, TAC, contingente, valutazione analitica, boe strumentali/operative e valore FMSY.
Ripartizione di TAC, ripartizione tra Stati membri e stock assegnati agli Stati membri
L’articolo 5 rinvia all’allegato I per TAC, ripartizione tra Stati membri e condizioni funzionalmente collegate. L’articolo 6 prevede che alcuni TAC siano stabiliti dallo Stato membro interessato, nel rispetto della PCP, dell’MSY ove disponibili valutazioni analitiche e dell’approccio precauzionale in mancanza o incompletezza dei dati; entro il 15 marzo 2022 gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione TAC, dati utilizzati e motivazione della conformità. L’articolo 14 chiarisce il rapporto con scambi, detrazioni, riassegnazioni, flessibilità e regole del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
TAC provvisori e regole di applicazione temporale
L’articolo 7 prevede TAC provvisori dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 per gli stock indicati nelle tabelle IA e IB, senza pregiudizio dei TAC definitivi. L’articolo 60 dispone l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione e l’applicazione generale dal 1° gennaio 2022, con eccezioni: disposizioni CCAMLR dal 1° dicembre 2021, il divieto FAD ICCAT dal 17 dicembre 2021, la modifica del regolamento 2021/92 per il capelin dal 15 ottobre 2021 al 15 aprile 2022, quella sull’alalunga del nord dal 1° gennaio 2021 e l’allegato II dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2023.
Obbligo di sbarco, catture accessorie e meccanismo di scambio contingenti
L’articolo 8 disciplina le catture non soggette all’obbligo di sbarco, ammettendone la detenzione o lo sbarco solo se esiste un contingente disponibile e non esaurito. L’articolo 9 istituisce una riserva comune di scambio di contingenti per coprire catture accessorie inevitabili: in particolare il 6 % di alcuni contingenti di merluzzo bianco, merlano e passera di mare e il 3 % di altri contingenti affluiscono alla riserva, accessibile agli Stati membri privi di contingente fino al 31 marzo 2022, con restituzione dei quantitativi non utilizzati dopo tale data. È prevista compensazione mediante contingenti di valore commerciale equivalente. L’articolo 21 prevede un meccanismo analogo per scambi di contingenti con le ORGP e l’articolo 52 lo riproduce per gli scambi con il Regno Unito.
Sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e
L’articolo 10 rinvia all’allegato II per la gestione della sogliola nella divisione CIEM 7e, con limiti di giorni in mare e possibili giorni aggiuntivi: fino a tre giorni per programmi rafforzati di osservazione scientifica e ulteriori giorni assegnabili in caso di cessazione definitiva delle attività di pesca. La Commissione adotta atti di esecuzione per concedere tali giorni e per i fogli elettronici sui trasferimenti di giorni.
Misure specifiche per spigola, anguilla, cicerelli e merluzzo bianco
L’articolo 11 vieta la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b, 4c e sottozona 7, con deroghe limitate per catture accessorie e per la pesca ricreativa tra gennaio e marzo 2022, includendo un massimo di due esemplari per pescatore al giorno nel mese di marzo e il divieto di reti fisse. L’articolo 12 impone a Francia e Spagna di non superare il valore FMSY per la spigola nelle divisioni 8a e 8b e fissa limiti di due esemplari al giorno nella pesca ricreativa. L’articolo 13 impone un divieto di tre mesi consecutivi per la pesca dell’anguilla nelle acque dell’Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre, con periodo scelto dagli Stati membri tra 1° agosto 2022 e 28 febbraio 2023 e comunicazione alla Commissione entro il 1° giugno 2022. L’articolo 15 vieta la pesca commerciale dei cicerelli dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 in determinate zone. Gli articoli 16 e 17 introducono misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord e nel Kattegat, con zone chiuse, attrezzi altamente selettivi obbligatori e piani nazionali di prevenzione delle catture.
Divieti di specie e protezione di specie sensibili
Gli articoli 18 e 56 vietano, per i pescherecci dell’Unione e per le navi di paesi terzi nelle acque UE, la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di numerose specie, soprattutto elasmobranchi e altre specie sensibili, imponendo l’immediato rilascio degli esemplari catturati accidentalmente. L’articolo 25 vieta, nella zona ICCAT, vari squali tra cui squali volpe, squali martello e squalo mako; l’articolo 32 e l’articolo 33 fanno altrettanto nella zona IOTC per squali e mobulidi; l’articolo 38 e l’articolo 39 vietano gli squali alalunga e i mobulidi nella zona IATTC; l’articolo 40 vieta la pesca diretta di squali di acque profonde nella zona SEAFO; l’articolo 46 vieta squali seta e alalunga nella zona WCPFC.
Regime dei tonnidi e dei dispositivi di aggregazione del pesce
Gli articoli 23-26, 30-31, 35-39 e 41-45 attuano le misure delle ORGP ICCAT, IOTC, IATTC e WCPFC. Sono fissati limiti di capacità, di numero di navi, di tonnare e di impianti di ingrasso per il tonno rosso; TAC per tonno obeso, alalunga del nord, alalunga del Mediterraneo, tonno albacora, pesce spada e altri grandi migratori; limiti e periodi di divieto per l’uso dei FAD; obblighi di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare tutte le catture di tonnidi tropicali in alcune zone; e restrizioni specifiche sul numero di FAD per nave, sulle navi d’appoggio e sui periodi di chiusura stagionale. In particolare, per ICCAT l’uso dei FAD è vietato dal 1° gennaio al 13 marzo 2022 e ciascuna nave non può usare più di 300 FAD con boe operative; per WCPFC il divieto di FAD opera dal 1° luglio al 30 settembre 2022, con due mesi aggiuntivi alternativi e un massimo di 350 FAD attivati per nave.
Possibilità di pesca in aree regolamentate da ORGP e in aree bilaterali
Gli articoli da 21 a 49 disciplinano trasferimenti/scambi di contingenti e attuano le misure delle principali ORGP: NEAFC, ICCAT, CCAMLR, IOTC, SPRFMO, IATTC, WCPFC, NAFO, SIOFA. Sono previste chiusure per lo scorfano nel Mare di Irminger, limiti e periodi per l’austromerluzzo e il krill antartico nella zona CCAMLR, limiti di capacità e di cattura nella zona IOTC, misure per la pesca pelagica nella SPRFMO, limiti nella NAFO e limiti per la pesca di fondo nella SIOFA, incluse zone protette temporanee. L’articolo 48 vieta la pesca del merluzzo d’Alaska nelle acque d’altura del Mare di Bering.
Autorizzazioni di pesca e pesca di paesi terzi
Gli articoli 20, 50, 51, 53 e 54 disciplinano il numero massimo di autorizzazioni per pescherecci dell’Unione in acque di paesi terzi e per navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione. Sono espressamente considerate le flotte della Norvegia, delle Isole Fær Øer, del Regno Unito e del Venezuela. L’articolo 55 estende alle navi di paesi terzi le condizioni sulle catture e catture accessorie previste dall’articolo 8.
Trasmissione dati, codici stock e controllo
L’articolo 19 impone agli Stati membri di usare i codici stock dell’allegato I per i dati sugli sbarchi e sullo sforzo di pesca trasmessi alla Commissione ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento richiama inoltre l’obbligo generale di controllo e registrazione previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione per autorizzare taluni sistemi di chilowatt-giorno, giorni aggiuntivi e formati elettronici.
Modifica del regolamento (UE) 2021/92 e disposizione transitoria
L’articolo 57 modifica il regolamento (UE) 2021/92, sostituendo la tabella sul capelin nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 e quella sull’alalunga del nord, con conseguente adeguamento dei contingenti e delle condizioni di applicazione. L’articolo 59 stabilisce che alcune misure del presente regolamento continuano ad applicarsi mutatis mutandis nel 2023 fino all’entrata in vigore del regolamento sulle possibilità di pesca per il 2023, in particolare gli articoli 11, 16, 17, 18, 25, 32, 33, 38, 39, 40, 46, 48 e 56.
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