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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/113

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/113 del Consiglio del 27 gennaio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

Normativa europea32022R0113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna il contenuto dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, relativo alle misure restrittive dell’UE in relazione alla Tunisia. La modifica riguarda, da un lato, le motivazioni di inserimento di tre persone nell’elenco e, dall’altro, l’aggiornamento delle informazioni su sette persone in merito ai diritti della difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva nel sistema tunisino. Il testo ha efficacia immediata dal giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 sulle misure restrittive in relazione alla situazione in Tunisia, aggiornando talune motivazioni e informazioni sui diritti della difesa e sulla tutela giurisdizionale effettiva.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti di determinate persone, entità e organismi connessi alla situazione in Tunisia, limitatamente all’aggiornamento dell’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011. Incide su tre persone per quanto riguarda le motivazioni dell’iscrizione e su sette persone per quanto riguarda le informazioni relative all’applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva secondo il diritto tunisino. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/113 del Consiglio

Il regolamento interviene sul regime di misure restrittive dell’Unione nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia. In base a un riesame, aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 sia sotto il profilo delle motivazioni di iscrizione di alcune persone, sia sotto il profilo delle informazioni relative al rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nel diritto tunisino.

Ambito di applicazione

Il provvedimento si applica esclusivamente nell’ambito del sistema sanzionatorio già previsto dal regolamento (UE) n. 101/2011. Non istituisce nuove categorie di misure, ma modifica l’elenco nominativo contenuto nell’allegato I, con effetti sulle posizioni individuali di tre persone quanto alle motivazioni e di sette persone quanto alle informazioni di contesto processuale e giurisdizionale.

Modifiche all’allegato I: elenco delle persone interessate

La sezione A dell’allegato I, relativa all’"Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 2", viene modificata con la sostituzione delle voci n. 7, n. 29 e n. 42. Le nuove informazioni includono dati anagrafici e identificativi aggiornati, tra cui cittadinanza, luogo e data di nascita, ultimi indirizzi noti, documenti di identità e ulteriori elementi personali. Le motivazioni richiamano la partecipazione, diretta o indiretta, a condotte di distrazione di denaro pubblico, usurpazione di titolo e influenza indebita su un funzionario pubblico, oltre al collegamento con altri soggetti già elencati (Leila Trabelsi, Slim Zarrouk e Hayet Ben Ali).

Aggiornamento sulla tutela giurisdizionale e sui diritti della difesa

La sezione B dell’allegato I, dedicata ai "Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino", è integrata con nuove informazioni per le voci nn. 25, 26, 30, 31, 33, 34 e 46. Le integrazioni descrivono sviluppi procedurali in procedimenti pendenti o definiti in Tunisia: in particolare, l’audizione del sig. Chiboub, la separazione della sua causa dal fascicolo generale, la pendenza di una nuova causa e varie decisioni giudiziarie di condanna per distrazione di fondi pubblici emesse da giudici tunisini in date determinate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Le modifiche incidono sulla sezione A, "Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 2", sostituendo le voci relative a tre persone: Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI (n. 7), Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI (n. 29) e Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA (n. 42).

Aggiornamento delle motivazioni di inserimento nell’elenco

Per le tre voci sostituite, sono aggiornate le informazioni identificative e le motivazioni, che continuano a richiamare la sottoposizione a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in distrazione di denaro pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare vantaggi ingiustificati a terzi e arrecare pregiudizio all’amministrazione, nonché influenza indebita presso un funzionario pubblico. Per una delle persone è inoltre indicata l’associazione con Leila Trabelsi (n. 2), per un’altra con Slim Zarrouk (n. 30), e per un’altra con Hayet Ben Ali (n. 33).

Aggiornamento delle informazioni sui diritti della difesa e sulla tutela giurisdizionale

Nella sezione B dell’allegato I, intitolata "Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino", sono aggiunte nuove frasi finali per le voci nn. 25, 26, 30, 31, 33, 34 e 46. Le integrazioni riportano, tra l’altro, l’audizione del sig. Chiboub il 15 febbraio 2021 e il 10 marzo 2021 nella causa 19592/1, la separazione della sua causa dalla causa generale da parte del giudice istruttore il 31 marzo 2021, la pendenza della causa 1137/2, nonché diverse sentenze di condanna per distrazione di fondi pubblici emesse dalla Corte d’appello di Tunisi o dal Tribunale di primo grado di Tunisi in date specifiche (15 aprile 2021, 1 novembre 2018, 14 marzo 2019, 7 gennaio 2016 e 21 marzo 2019).

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunediritti della difesatutela giurisdizionalesanzioni internazionali

Testo integrale

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