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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/116

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/116 della Commissione del 27 gennaio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32022R0116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza e conferma la permanenza del dumping sulle importazioni di acesulfame potassio dalla Cina, nonché il rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione in caso di cessazione delle misure. La Commissione utilizza il metodo di calcolo del valore normale fondato sull'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo esistenti distorsioni significative nella RPC e scegliendo la Malaysia come paese rappresentativo. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo con aliquote differenziate per alcuni produttori esportatori e con regole documentali per beneficiare delle aliquote individuali.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di acesulfame potassio (acesulfame K; sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; n. CAS 55589-62-3), classificabile al codice NC ex 2934 99 90 e al codice TARIC 2934999021, originario della Repubblica popolare cinese. Rileva per importatori, esportatori/produttori cinesi e operatori doganali degli Stati membri; sono previste aliquote individuali solo per talune società nominate e un'aliquota residuale per tutte le altre. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/116 della Commissione chiude un riesame in previsione della scadenza relativo ai dazi antidumping applicati all'acesulfame potassio (acesulfame K) importato dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione conclude che, in caso di abrogazione delle misure, il dumping persisterebbe o si riprodurrebbe e che l'industria dell'Unione subirebbe nuovamente un pregiudizio notevole.

Contesto procedurale

Le misure iniziali erano state istituite con il regolamento (UE) 2015/1963. A seguito dell'avviso di imminente scadenza e della domanda presentata dall'unico produttore dell'Unione, Celanese Sales Germany GmbH, la Commissione ha aperto il riesame il 30 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Il periodo dell'inchiesta di riesame copre il 1o luglio 2019-30 giugno 2020, mentre l'analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio considera il periodo dal 1o gennaio 2017 alla fine del PIR.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto interessato è l'acesulfame potassio, sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido, comunemente noto come acesulfame K o Ace-K, classificato al codice NC ex 2934 99 90 e al codice TARIC 2934999021. Il prodotto è usato come edulcorante sintetico in alimenti, bevande e prodotti farmaceutici. La Commissione conferma che il prodotto fabbricato in Cina, quello venduto dall'industria dell'Unione e quello oggetto del riesame sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Metodo di determinazione del valore normale e distorsioni significative

La Commissione applica l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che nella RPC i prezzi e i costi non siano il risultato di forze di mercato libere ma siano influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Il regolamento ricostruisce in modo molto ampio il contesto economico cinese: economia di mercato socialista, leadership del PCC, pianificazione industriale, presenza dello Stato nelle imprese, interferenza nella determinazione dei prezzi e dei costi, distorsioni del diritto fallimentare e patrimoniale, distorsione dei costi salariali e accesso ai finanziamenti condizionato da istituzioni non indipendenti. La Commissione considera inoltre che tali distorsioni siano sistemiche e si riverberino su tutti i fattori produttivi del settore dell'acesulfame K.

Scelta del paese rappresentativo

Poiché in Cina i costi interni non sono ritenuti utilizzabili, la Commissione costruisce il valore normale prendendo a riferimento un paese rappresentativo. Dopo aver valutato Argentina, Tailandia e Malaysia, la Commissione opta per la Malaysia, ritenendola adeguata per livello di sviluppo economico, disponibilità di dati pubblici e presenza di produzione di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale dell'acesulfame K. Come fonte per SGAV e profitti viene scelta Ajinomoto (Malaysia) Berhad, sulla base dei suoi rendiconti finanziari e delle informazioni disponibili pubblicamente.

Costi esenti da distorsioni, SGAV e profitti

Per le materie prime la Commissione utilizza prezzi medi all'importazione in Malaysia ricavati dal GTA, con aggiunta di dazi all'importazione e costi di trasporto. Per il lavoro usa statistiche malaysiane e, per l'energia elettrica, le tariffe industriali di Tenaga Nasional Berhad. Alcuni elementi di costo sono trattati come materiali di consumo o sottoprodotti. Le spese generali di produzione sono calcolate sulla base dei costi del produttore esportatore collaborante e applicate ai costi esenti da distorsioni. Le SGAV sono fissate al 32,7 % e i profitti al 22,8 % dei costi delle merci vendute, sulla base di Ajinomoto Malaysia.

Dumping nel periodo di riesame

Per il produttore esportatore collaborante Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd., il margine di dumping medio ponderato è pari al 67,6 % del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. La Commissione ritiene che il dumping sia proseguito durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che, in assenza di collaborazione degli altri produttori esportatori cinesi, anche questi ultimi esportino a prezzi di dumping.

Rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio

La Commissione rileva una capacità produttiva cinese elevata, con ulteriore capacità aggiuntiva in via di installazione, e una capacità inutilizzata significativa. Tali elementi, uniti all'attrattiva del mercato dell'Unione — dove i produttori cinesi mantengono una quota molto rilevante nonostante i dazi — fanno ritenere probabile un forte incremento delle esportazioni a prezzi di dumping in caso di cessazione delle misure. Secondo la Commissione, i prezzi delle esportazioni cinesi verso l'Unione sono già in linea con quelli verso i paesi terzi, il che conferma il carattere strutturale del dumping.

Situazione dell'industria dell'Unione e interesse dell'Unione

L'unico produttore dell'Unione è qualificato come industria dell'Unione. Nel periodo in esame esso ha beneficiato delle misure in vigore e ha mostrato miglioramenti in diversi indicatori: produzione, occupazione, utilizzo degli impianti, produttività, redditività e flusso di cassa. La Commissione conclude che l'industria si è ripresa e non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo di riesame, ma che, senza misure, il deterioramento sarebbe rapido e rilevante. Quanto all'interesse dell'Unione, non emergono elementi contrari sufficienti: l'impatto per importatori e utilizzatori è ritenuto limitato, mentre la tutela dell'industria dell'Unione e della sicurezza dell'approvvigionamento giustifica il mantenimento del dazio.

Misure definitive e condizioni applicative

L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo: 4,58 EUR/kg netto per Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd. (C046), 4,47 EUR/kg netto per Suzhou Hope Technology Co., Ltd. (C047), 2,64 EUR/kg netto per Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd. (C048), e 4,58 EUR/kg netto per tutte le altre società (C999). Le aliquote individuali si applicano solo con presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile identificato della società esportatrice. In assenza di tale documentazione, si applica l'aliquota residuale. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e conferma delle misure

La Commissione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, ha riesaminato i dazi antidumping già in vigore sulle importazioni di acesulfame K dalla RPC e ha concluso che la scadenza delle misure avrebbe comportato la persistenza del dumping e la reiterazione del pregiudizio. Il periodo dell'inchiesta di riesame va dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020; l'analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio copre il periodo dal 1o gennaio 2017 alla fine del PIR.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è l'acesulfame potassio, comunemente detto acesulfame K o Ace-K, utilizzato come edulcorante sintetico in alimenti, bevande e prodotti farmaceutici. La Commissione conferma che il prodotto venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto nell'Unione presentano caratteristiche fisiche e chimiche e usi di base analoghi, e sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, e distorsioni significative in Cina

La Commissione conclude che in Cina i prezzi e i costi del prodotto in esame e dei suoi fattori produttivi non riflettono le forze di mercato, ma sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Vengono richiamati il sistema di economia di mercato socialista, il ruolo guida del PCC, la pianificazione industriale, l'influenza dello Stato sulle imprese, il settore finanziario, il lavoro, il diritto fallimentare e patrimoniale e l'accesso ai finanziamenti, nonché distorsioni specifiche nei principali fattori produttivi (energia, materie prime, capitale, terreni, lavoro).

Scelta della Malaysia come paese rappresentativo

Per il calcolo del valore normale la Commissione seleziona la Malaysia quale paese rappresentativo appropriato, sulla base di un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, della disponibilità di dati pubblici pertinenti e della presenza di produzione di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale dell'acesulfame K. Come fonte per SGAV e profitti viene utilizzata Ajinomoto (Malaysia) Berhad, i cui rendiconti finanziari al 31 marzo 2020 sono ritenuti affidabili e adeguati.

Calcolo del valore normale con prezzi e costi esenti da distorsioni

Il valore normale è costruito sulla base dei costi di produzione e vendita esenti da distorsioni: materie prime valorizzate con i prezzi medi all'importazione in Malaysia dal GTA, maggiorati di dazi all'importazione e trasporto; costi del lavoro tratti da dati malaysiani; energia elettrica tariffata secondo le tariffe industriali TNB; spese generali di produzione calcolate sulla base dei costi del produttore esportatore e applicate ai costi esenti da distorsioni. SGAV e profitti sono determinati sui dati di Ajinomoto Malaysia: SGAV al 32,7 % e profitti al 22,8 % dei costi delle merci vendute.

Margine di dumping e prosecuzione delle pratiche di dumping

Per il produttore esportatore collaborante Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd. il margine di dumping medio ponderato è pari al 67,6 % del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. La Commissione conclude che il dumping è proseguito nel periodo dell'inchiesta di riesame e che, in assenza di collaborazione degli altri produttori esportatori, anche le altre società esporterebbero a prezzi di dumping.

Rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio

La Commissione riscontra in Cina una notevole capacità produttiva e una capacità inutilizzata significativa, ulteriormente in aumento nel breve termine, idonea a riversarsi sul mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure. Il mercato dell'Unione è ritenuto attraente perché i produttori cinesi vi mantengono una quota elevata anche con i dazi in vigore, e i prezzi di esportazione verso l'Unione e verso paesi terzi mostrano livelli simili. Il rischio è che, senza misure, le importazioni a prezzi di dumping aumentino sensibilmente e provochino rapidamente un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

Valutazione dell'interesse dell'Unione

La Commissione conclude che il mantenimento delle misure è nell'interesse dell'industria dell'Unione, mentre l'impatto sugli importatori e sugli utilizzatori è limitato o non significativo. Non emergono motivi contrari sufficienti all'estensione delle misure; è richiamata anche la sicurezza dell'approvvigionamento per i produttori di alimenti e bevande.

Misure e aliquote del dazio antidumping definitivo

L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto originario della RPC. Le aliquote sono: Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd. 4,58 EUR/kg netto (codice addizionale TARIC C046); Suzhou Hope Technology Co., Ltd. 4,47 EUR/kg netto (C047); Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd. 2,64 EUR/kg netto (C048); tutte le altre società 4,58 EUR/kg netto (C999).

Condizioni per l'applicazione delle aliquote individuali

Le aliquote individuali si applicano solo se alle autorità doganali degli Stati membri è presentata una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile della società emittente, con l'indicazione del volume esportato, del nome e indirizzo della società e del relativo codice addizionale TARIC. In mancanza di tale fattura, si applica l'aliquota per 'tutte le altre società'.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialeantidumpingdogane

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