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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/524

Regolamento delegato (UE) 2022/524 della Commissione del 27 gennaio 2022 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2021/577 per quanto riguarda taluni riferimenti a medicinali veterinari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene come atto di rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/577, al fine di correggere un errore redazionale presente in più versioni linguistiche. La correzione riguarda l’uso improprio del termine "veterinario" in punti in cui il testo si riferisce sia a medicinali veterinari sia a medicinali per uso umano, che viene sostituito con "medicinale". Le modifiche incidono sul contenuto informativo del documento unico di identificazione a vita degli equini e si applicano dal 28 gennaio 2022.

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/577 per correggere alcuni riferimenti ai medicinali veterinari e ai medicinali per uso umano nel contenuto informativo del documento unico di identificazione a vita degli equini.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile, in quanto regolamento delegato della Commissione. Interviene esclusivamente sulla formulazione di specifiche disposizioni e allegati del regolamento delegato (UE) 2021/577 relativi alle informazioni da indicare nel documento unico di identificazione a vita degli equini, con riferimento ai contatti del veterinario responsabile e alle informazioni sulle somministrazioni di medicinali. Riguarda i casi disciplinati dagli articoli 8, paragrafo 4, 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari.

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/577 per taluni riferimenti a medicinali veterinari

Il regolamento delegato (UE) 2022/524 interviene in via correttiva sul regolamento delegato (UE) 2021/577, adottato nell’ambito del quadro normativo dei medicinali veterinari stabilito dal regolamento (UE) 2019/6. La Commissione segnala un errore comune a tutte le versioni linguistiche di alcune disposizioni e allegati, dovuto all’uso del termine "veterinario" in punti in cui il riferimento corretto doveva essere più ampio e includere sia medicinali veterinari sia medicinali per uso umano.

Finalità della rettifica

La ratio dell’atto è esclusivamente emendativa: non introduce un nuovo regime sostanziale, ma corregge formulazioni inesatte nel regolamento delegato (UE) 2021/577. La correzione è necessaria per garantire coerenza terminologica e uniformità applicativa del contenuto informativo richiesto nel documento unico di identificazione a vita degli equini.

Modifiche all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/577

Il regolamento sostituisce due blocchi di testo dell’allegato I.

  • Al punto 1, lettera a), viene precisato che devono essere indicati i contatti del veterinario firmatario responsabile che ha trattato l’equino con un medicinale veterinario autorizzato in virtù dell’esenzione prevista dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6, oppure con un medicinale somministrato in conformità dell’articolo 112, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
  • Al punto 2, lettere a) e b), si chiarisce che occorre indicare i contatti del veterinario responsabile che ha somministrato un medicinale contenente una sostanza inclusa nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6, nonché la data e il luogo dell’ultima somministrazione di tale medicinale all’equino interessato.

Modifica all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2021/577

Anche l’allegato II viene corretto, al punto 1, lettera c), punto ii). La disposizione riformulata precisa che il dato serve a documentare la data dell’ultima somministrazione di un medicinale contenente una sostanza inclusa nell’elenco previsto dall’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 e a fornire informazioni su tale sostanza.

Ambito materiale della rettifica

La rettifica riguarda quindi il contenuto del documento unico di identificazione a vita degli equini, limitatamente alle informazioni relative a trattamenti farmacologici e ai dati del veterinario responsabile. Il riferimento normativo sostanziale resta il regolamento (UE) 2019/6, in particolare gli articoli 8, paragrafo 4, 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 28 gennaio 2022, data allineata a quella del regolamento delegato (UE) 2021/577. L’atto è espressamente obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/577

Al punto 1, lettera a), è sostituita la formulazione relativa ai contatti del veterinario firmatario responsabile che ha trattato l’equino con un medicinale veterinario autorizzato in virtù dell’esenzione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6, oppure con un medicinale somministrato in conformità dell’articolo 112, paragrafo 4, di tale regolamento. Al punto 2, lettere a) e b), si chiarisce che i contatti del veterinario responsabile e la data e il luogo dell’ultima somministrazione si riferiscono a un "medicinale" contenente una sostanza inclusa nell’elenco previsto dall’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6.

Rettifica dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2021/577

All’allegato II, punto 1, lettera c), punto ii), viene precisato che la voce serve a documentare la data dell’ultima somministrazione di un medicinale contenente una sostanza inclusa nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6, e a fornire informazioni su tale sostanza.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 28 gennaio 2022, in coerenza con la data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/577.

Base giuridica e consultazione degli esperti

L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6. Il considerando finale richiama la consultazione degli esperti designati da ciascuno Stato membro ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

Come è indicizzato

Materiemedicinali veterinarisanità animaleidentificazione degli animalidiritto alimentarecircolazione dei medicinali

Testo integrale

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