Sentenza n. 1923/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Comune ha annullato in autotutela l’ordinanza impugnata riconoscendo la fondatezza di alcuni rilievi del ricorrente. Ha condannato il Comune alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre IVA e CPA, e al rimborso del contributo unificato.
Atto impugnato: ordinanza del 15 giugno 2026 di demolizione di opere abusive, oltre agli atti presupposti del procedimento repressivo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione notificata il 22 giugno 2026, nonché gli atti istruttori e procedimentali presupposti, deducendo rilievi di illegittimità dell’azione repressiva edilizia. Il Comune, nelle more del giudizio, ha riconosciuto la fondatezza di alcuni di tali rilievi e ha annullato in autotutela l’ordinanza. Il testo non specifica il contenuto dei singoli motivi di ricorso.
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