Risoluzione n. 242 del 7/09/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, la competenza non spetta all’ufficio finanziario dell’Agenzia delle Entrate ma all’ufficio giudiziario presso il magistrato interessato. La sanzione amministrativa richiamata dall’art. 16, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002 segue le stesse competenze di riscossione previste per il contributo unificato.
Competenza per riscossione e sanzioni sul contributo unificato
Competenza sulla riscossione del contributo unificato e sulle sanzioni
La risoluzione affronta il tema della competenza per l’irrogazione della sanzione amministrativa collegata all’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, introdotta dall’art. 21, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il documento precisa che la materia del contributo unificato non rientra nelle competenze dell’Agenzia delle Entrate, ma in quelle del Ministero della Giustizia.
Quesito posto
La Direzione Regionale ha chiesto se, in presenza di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 131/1986 sia di competenza dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, sulla base di comunicazione della cancelleria dell’ufficio giudiziario. Nel contempo, la cancelleria sarebbe tenuta al solo recupero dell’importo del contributo unificato non versato.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama le principali disposizioni del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia:
- art. 9, che individua l’ambito applicativo del contributo unificato;
- art. 15, che attribuisce al funzionario addetto all’ufficio il controllo sul pagamento del contributo unificato;
- art. 16, che prevede, in caso di omesso o insufficiente pagamento, l’applicazione delle disposizioni della parte VII, titolo VII, del Testo unico, relative alla riscossione del contributo unificato;
- art. 247, secondo cui l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo;
- art. 248, che individua il medesimo ufficio per la notifica dell’invito al pagamento o per l’iscrizione a ruolo;
- art. 3, che definisce l’“ufficio” come l’apparato della pubblica amministrazione strumentale all’ufficio giudiziario, escludendo in ogni caso l’ufficio finanziario.
Esclusione della competenza dell’ufficio finanziario
Dall’esame congiunto delle norme, la risoluzione conclude che l’ufficio finanziario non è competente alla riscossione del contributo unificato. La competenza resta in capo agli uffici giudiziari, secondo l’assetto previsto dal Testo unico sulle spese di giustizia.
Applicazione della sanzione ex art. 16, comma 1-bis
Il comma 1-bis dell’art. 16, inserito dal D.L. n. 223/2006, stabilisce che, in caso di mancato, omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 131/1986, esclusa la detrazione ivi prevista. La norma, tuttavia, disciplina solo la misura della sanzione e non indica modalità di riscossione né soggetti obbligati.
Per questo motivo, per individuare l’ufficio competente a irrogare la sanzione, occorre fare riferimento alle competenze già attribuite dal legislatore agli uffici giudiziari in materia di contributo unificato.
Ufficio competente all’irrogazione della sanzione
La risoluzione afferma che l’ufficio preposto all’irrogazione della sanzione amministrativa coincide con quello già incaricato della riscossione del contributo unificato ai sensi dell’art. 15 e dell’art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002. Si tratta quindi dell’ufficio presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato.
Conferma sistematica della competenza giudiziaria
La conclusione è rafforzata dalla norma di chiusura del sistema, secondo cui la competenza resta agli uffici giudiziari se non diversamente stabilito in modo espresso. Viene inoltre richiamato l’art. 208, parte VII, capo IV, del D.P.R. n. 115/2002, che attribuisce la gestione delle attività connesse alla riscossione all’ufficio presso il magistrato, con esclusione della Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato, o del magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo.
Esito pratico
In sintesi, la risoluzione chiarisce che:
- il recupero del contributo unificato non versato compete alla cancelleria/ufficio giudiziario;
- anche l’irrogazione della sanzione amministrativa segue la medesima competenza;
- l’Agenzia delle Entrate non è competente né alla riscossione del contributo unificato né all’applicazione della relativa sanzione.
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