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Risoluzione

Risoluzione n. 240 del 7/09/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che alcune attività di pulizia, disostruzione e smaltimento connesse a caditoie, pozzetti e impianti stradali possono rientrare sia nella gestione dei rifiuti sia nella gestione di impianti di fognatura e depurazione. Di conseguenza, tali prestazioni possono applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% ex n. 127-sexiesdecies Tabella A, Parte III, DPR 633/1972.

IVA al 10% per pulizia caditoie e disostruzione pozzetti stradali

Aliquota IVA per prestazioni di pulizia di caditoie e disostruzione dei pozzetti stradali

La risoluzione affronta la corretta aliquota IVA applicabile a una serie di prestazioni affidate da un’azienda che opera nella gestione dei rifiuti nell’ambito di un contratto di servizio con un Comune. Il punto centrale è la verifica se tali attività rientrino nell’ambito del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, del DPR 633/1972, che prevede l’aliquota ridotta del 10%.

Quesito posto dall’istante

L’Azienda Alfa s.p.a. riferisce di affidare a imprese terze, nell’ambito della gestione dei rifiuti, le seguenti attività:

  • pulizia delle caditoie;
  • rimozione del sedime dal fondo dei pozzetti stradali;
  • disostruzione dei sifoni, anche con fresatura, con relativo smaltimento dei prodotti residui e adeguamento delle bocchette;
  • pulizia delle griglie e del sistema di raccolta dei sottopassi e dei sovrappassi;
  • pulizia dei pozzetti con cestello;
  • manutenzione delle etichette.

L’istante chiede se tali prestazioni, rese dalle imprese appaltatrici, siano soggette all’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, del DPR 633/1972.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

Alfa s.p.a. riteneva che alle prestazioni descritte, in quanto consistenti nella pulizia, disostruzione e smaltimento di reflui, liquami, sedime e altre tipologie di rifiuti presenti nei pozzetti stradali, non fosse applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%.

Quadro normativo richiamato

Il n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972 prevede l’aliquota IVA ridotta del 10% per:

  • prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, secondo i riferimenti allora contenuti nel D. Lgs. 22/1997;
  • prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione.

La risoluzione precisa inoltre che:

  • la locuzione relativa alle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione è stata introdotta dall’art. 31, comma 30, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  • il D. Lgs. 22/1997 richiamato dalla norma è stato abrogato dall’art. 264, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  • per effetto di tale abrogazione, i riferimenti normativi originari vanno letti come riferiti al D. Lgs. 152/2006, in particolare:
    • art. 183, comma 1, lett. d), l) e m), per le attività di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo;
    • art. 184, comma 2 e comma 3, lett. g), per la nozione di rifiuti urbani e speciali.

Valutazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che l’applicazione del beneficio fiscale dipende dalla riconducibilità tecnica delle attività descritte:

  • alle attività di gestione dei rifiuti urbani e speciali; oppure
  • alle attività di gestione di impianti di fognatura e depurazione.

Poiché si tratta di una qualificazione che richiede competenze tecniche extra-fiscali, l’Agenzia acquisisce un parere del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare.

Elementi tecnici del Ministero dell’ambiente

Con nota prot. n. 15319/QdV/DI/V del 13 giugno 2007, il Ministero precisa che le operazioni consistenti in:

  • pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali;
  • rimozione del sedime dal fondo dei pozzetti;
  • disostruzione dei sifoni;
  • pulizia delle griglie e del sistema di raccolta dei sottopassi e dei sovrappassi;
  • manutenzione delle etichette;

sono qualificabili come operazioni di gestione di impianti di fognatura e di depurazione.

Il Ministero precisa inoltre che le prestazioni consistenti nello:

  • smaltimento dei prodotti residui;
  • adeguamento delle bocchette;

sono riconducibili alle operazioni di gestione dei rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 152/2006.

Conclusione della risoluzione

Sulla base degli elementi tecnici forniti, l’Agenzia conclude che le prestazioni descritte dall’Azienda istante sono in parte attività di gestione dei rifiuti e in parte attività di gestione di impianti di fognatura e depurazione. Pertanto, tali prestazioni possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972.

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