Risoluzione n. 240 del 7/09/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che alcune attività di pulizia, disostruzione e smaltimento connesse a caditoie, pozzetti e impianti stradali possono rientrare sia nella gestione dei rifiuti sia nella gestione di impianti di fognatura e depurazione. Di conseguenza, tali prestazioni possono applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% ex n. 127-sexiesdecies Tabella A, Parte III, DPR 633/1972.
IVA al 10% per pulizia caditoie e disostruzione pozzetti stradali
Aliquota IVA per prestazioni di pulizia di caditoie e disostruzione dei pozzetti stradali
La risoluzione affronta la corretta aliquota IVA applicabile a una serie di prestazioni affidate da un’azienda che opera nella gestione dei rifiuti nell’ambito di un contratto di servizio con un Comune. Il punto centrale è la verifica se tali attività rientrino nell’ambito del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, del DPR 633/1972, che prevede l’aliquota ridotta del 10%.
Quesito posto dall’istante
L’Azienda Alfa s.p.a. riferisce di affidare a imprese terze, nell’ambito della gestione dei rifiuti, le seguenti attività:
- pulizia delle caditoie;
- rimozione del sedime dal fondo dei pozzetti stradali;
- disostruzione dei sifoni, anche con fresatura, con relativo smaltimento dei prodotti residui e adeguamento delle bocchette;
- pulizia delle griglie e del sistema di raccolta dei sottopassi e dei sovrappassi;
- pulizia dei pozzetti con cestello;
- manutenzione delle etichette.
L’istante chiede se tali prestazioni, rese dalle imprese appaltatrici, siano soggette all’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, del DPR 633/1972.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
Alfa s.p.a. riteneva che alle prestazioni descritte, in quanto consistenti nella pulizia, disostruzione e smaltimento di reflui, liquami, sedime e altre tipologie di rifiuti presenti nei pozzetti stradali, non fosse applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%.
Quadro normativo richiamato
Il n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972 prevede l’aliquota IVA ridotta del 10% per:
- prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, secondo i riferimenti allora contenuti nel D. Lgs. 22/1997;
- prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione.
La risoluzione precisa inoltre che:
- la locuzione relativa alle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione è stata introdotta dall’art. 31, comma 30, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- il D. Lgs. 22/1997 richiamato dalla norma è stato abrogato dall’art. 264, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- per effetto di tale abrogazione, i riferimenti normativi originari vanno letti come riferiti al D. Lgs. 152/2006, in particolare:
- art. 183, comma 1, lett. d), l) e m), per le attività di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo;
- art. 184, comma 2 e comma 3, lett. g), per la nozione di rifiuti urbani e speciali.
Valutazioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che l’applicazione del beneficio fiscale dipende dalla riconducibilità tecnica delle attività descritte:
- alle attività di gestione dei rifiuti urbani e speciali; oppure
- alle attività di gestione di impianti di fognatura e depurazione.
Poiché si tratta di una qualificazione che richiede competenze tecniche extra-fiscali, l’Agenzia acquisisce un parere del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare.
Elementi tecnici del Ministero dell’ambiente
Con nota prot. n. 15319/QdV/DI/V del 13 giugno 2007, il Ministero precisa che le operazioni consistenti in:
- pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali;
- rimozione del sedime dal fondo dei pozzetti;
- disostruzione dei sifoni;
- pulizia delle griglie e del sistema di raccolta dei sottopassi e dei sovrappassi;
- manutenzione delle etichette;
sono qualificabili come operazioni di gestione di impianti di fognatura e di depurazione.
Il Ministero precisa inoltre che le prestazioni consistenti nello:
- smaltimento dei prodotti residui;
- adeguamento delle bocchette;
sono riconducibili alle operazioni di gestione dei rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 152/2006.
Conclusione della risoluzione
Sulla base degli elementi tecnici forniti, l’Agenzia conclude che le prestazioni descritte dall’Azienda istante sono in parte attività di gestione dei rifiuti e in parte attività di gestione di impianti di fognatura e depurazione. Pertanto, tali prestazioni possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972.
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