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Risoluzione

Risoluzione n. 241 del 7/09/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate ritiene detraibili gli interessi passivi su un mutuo ipotecario contratto per costruire l’abitazione principale anche se il contratto non riporta espressamente la finalità, purché questa risulti da dichiarazione della banca o, in via residuale, da dichiarazione sostitutiva del contribuente. Vengono richiamati l’art. 15, comma 1-ter, del TUIR, il D.M. 30 luglio 1999, n. 311, e precedenti chiarimenti amministrativi.

Detrazione interessi su mutuo ipotecario per costruzione abitazione principale

Detrazione per mutuo ipotecario destinato alla costruzione dell’abitazione principale

La risoluzione affronta il tema della detraibilità, ai fini IRPEF, degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario contratto per la costruzione dell’abitazione principale. Il caso riguarda una contribuente che ha stipulato un mutuo senza che nel contratto sia indicata espressamente la motivazione del finanziamento, ma dispone di una dichiarazione della banca attestante la destinazione del mutuo alla costruzione della prima abitazione.

Quesito della contribuente

La signora Alfa riferisce di aver iniziato i lavori di costruzione di un fabbricato da adibire ad abitazione principale il 28 marzo 2000 e di aver stipulato il mutuo ipotecario il 25 maggio 2000 per coprire i relativi costi. Precisa però che nel contratto non è riportata la causale del mutuo, come richiesto dall’art. 3 del D.M. 22 marzo 1997. Sostiene inoltre di avere:

  • una dichiarazione della Cassa Rurale ed Artigiana che attesta che il mutuo è stato concesso per la costruzione di immobile destinato alla prima abitazione;
  • rispettato l’intero iter normativo previsto per la detrazione degli interessi sui mutui per costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale.

Soluzione prospettata dalla contribuente

La contribuente ritiene che la mancata indicazione della finalità nel contratto non possa impedire il riconoscimento della detrazione. Secondo la sua tesi, gli interessi dovrebbero risultare comunque detraibili se la banca rilascia successivamente una dichiarazione che confermi che il mutuo è stato erogato per costruire l’abitazione principale.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama l’art. 15, comma 1-ter, del TUIR, che consente la detrazione del 19% degli interessi passivi e oneri accessori, entro il limite complessivo di 2.582,28 euro, per mutui:

  • contratti a partire dal 1° gennaio 1998;
  • garantiti da ipoteca;
  • finalizzati alla costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La disposizione prevede inoltre che un decreto ministeriale stabilisca le modalità e le condizioni per ottenere la detrazione.

Documentazione probatoria richiesta

In attuazione della norma, il D.M. 30 luglio 1999, n. 311, all’art. 3, prevede tra i documenti da conservare a fini probatori:

  • il contratto di mutuo ipotecario, dal quale risulti che il finanziamento è stato stipulato per la costruzione dell’immobile da destinare ad abitazione principale.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che, pur mancando nel contratto l’indicazione espressa della finalità del mutuo, la detrazione può comunque spettare se la destinazione del finanziamento risulta dalla dichiarazione rilasciata dall’istituto bancario. La mancanza della causale nel contratto, quindi, non è considerata motivo sufficiente per negare il beneficio fiscale.

Richiamo a precedenti chiarimenti

La risoluzione richiama la Circolare n. 15/E del 2005, con cui era già stato chiarito, in tema di mutui per l’acquisto dell’abitazione principale, che la motivazione del mutuo può emergere:

  • dal contratto di mutuo;
  • dal contratto di acquisto dell’immobile;
  • da altra documentazione rilasciata dalla banca su richiesta del contribuente.

Viene inoltre richiamata la Risoluzione n. 147/E del 22 dicembre 2006, secondo cui, se la banca non è in grado di attestare il nesso tra mutuo e destinazione dell’immobile a dimora abituale, il contribuente può ricorrere a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendosi la responsabilità penale e civile di quanto dichiarato.

Principio affermato

L’Agenzia estende tale impostazione anche ai mutui contratti per la costruzione dell’abitazione principale, evidenziando la stretta affinità con l’ipotesi del mutuo per acquisto dell’abitazione principale. Ne consegue che deve valere la seguente gerarchia documentale:

  • in via principale, la motivazione risulta dal contratto di mutuo;
  • in mancanza, dalla dichiarazione resa dall’istituto bancario;
  • in via residuale, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del contribuente.

Conclusione

La risposta dell’Agenzia conclude che, nel caso esaminato, la contribuente può fruire della detrazione degli interessi passivi, anche se il contratto di mutuo non riporta la finalità del finanziamento, poiché tale finalità è attestata dalla dichiarazione della banca. La nota è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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