Sentenza del 08/05/2019 n. 12109 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2004, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato i ricavi e il volume d'affari ai fini IVA, IRPEF, addizionali e IRAP applicando una percentuale di ricarico del 20% e contestando anche l'impiego di una dipendente non regolarizzata. Il motivo decisivo del ricorso per cassazione era la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000: l'avviso era stato emesso e notificato prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna dei processi verbali di constatazione, senza che sussistessero specifiche ragioni di urgenza diverse dall'imminente scadenza del termine per l'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, cassando la sentenza della CTR Campania e decidendo direttamente nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento emesso ante tempus, poiché l'Ufficio non aveva dimostrato una concreta e specifica situazione di urgenza. L'imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento non è stata considerata sufficiente a derogare al termine di sessanta giorni. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina, salvo specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.
Dopo la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, al contribuente deve essere garantito un termine di sessanta giorni per presentare osservazioni e richieste. L'Amministrazione può emettere l'atto prima della scadenza solo in presenza di una concreta situazione di urgenza, che deve essere provata dall'Ufficio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39, comma 1, lett. d), e 40
Costituiscono la base normativa dell'accertamento induttivo o analitico-induttivo dei redditi d'impresa, ma l'esercizio del relativo potere deve comunque rispettare le garanzie procedimentali previste dallo Statuto del contribuente.
D.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917, art. 55
È stato richiamato dall'Ufficio per la determinazione del reddito d'impresa derivante dalla rettifica dei ricavi dichiarati.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6
Impone la redazione del verbale di chiusura delle operazioni anche in caso di accessi istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione; la garanzia dei sessanta giorni si applica quindi agli accertamenti preceduti da accessi o ispezioni nei locali dell'impresa.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale è preceduto da accesso, ispezione o verifica nei locali dell'impresa, il contribuente deve normalmente ricevere il processo verbale di chiusura e beneficiare di sessanta giorni per presentare osservazioni prima dell'emissione dell'avviso.
- L'emissione dell'avviso prima della scadenza dei sessanta giorni comporta l'illegittimità dell'atto, salvo che l'Amministrazione dimostri una specifica, concreta e attuale ragione di urgenza riferita al singolo caso.
- La semplice imminente scadenza del termine decadenziale per notificare l'accertamento non costituisce, di per sé, una valida ragione di urgenza: l'Ufficio deve organizzare tempestivamente la propria attività per garantire il contraddittorio procedimentale.
- L'onere di provare l'effettiva situazione di urgenza grava sull'Amministrazione finanziaria; non è sufficiente un richiamo generico o astratto all'urgenza.
- La violazione del termine dilatorio può essere fatta valere per contestare la validità dell'avviso anche quando il contribuente abbia successivamente esercitato il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, perché la garanzia tutela il contraddittorio preventivo.
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