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Legge

L.R. Lombardia 9/2018

Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 'Il mercato del lavoro in Lombardia'

Normativa regionaleL.R. Lombardia 9/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Lombardia 22/2006 sul mercato del lavoro, rafforzando programmazione regionale, ruolo di province e Città metropolitana di Milano nella gestione dei centri per l’impiego e del collocamento mirato, e adeguando organi e accreditamento degli operatori. Alcune disposizioni sono abrogate. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina del mercato del lavoro in Lombardia

Modifiche alla disciplina del mercato del lavoro in Lombardia

La legge interviene sulla l.r. Lombardia 28 settembre 2006, n. 22, aggiornandone la governance, le competenze amministrative e l’organizzazione dei servizi per il lavoro. Rafforza il ruolo della Regione nella programmazione e quello di province e Città metropolitana di Milano nella gestione operativa dei centri per l’impiego e del collocamento mirato.

Programmazione regionale e indirizzi strategici

La disciplina regionale viene orientata in modo più esplicito verso:

  • la piena occupazione;
  • l’inserimento e la permanenza nel lavoro, con attenzione a persone con disabilità e soggetti svantaggiati;
  • modelli organizzativi e gestionali improntati a sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d’impresa.

Il Consiglio regionale definisce, nell’ambito del programma regionale di sviluppo e dei relativi aggiornamenti annuali approvati con il DEFR, gli indirizzi di programmazione pluriennale, includendo aree prioritarie di intervento, obiettivi, tipologie di intervento, gestione delle crisi occupazionali, gestione dei centri per l’impiego, indicatori di risultato e di impatto anche in materia di genere, pari opportunità e non discriminazione, nonché obiettivi di tutela e sicurezza del lavoro nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla legislazione statale.

La Giunta regionale può aggiornare tali indirizzi, sentiti gli organismi competenti e previo parere della commissione consiliare, per attuare interventi strategici non compresi negli aggiornamenti annuali del programma regionale di sviluppo.

Funzioni della Regione e coordinamento dei centri per l’impiego

La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività dei centri per l’impiego, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in collaborazione con province e Città metropolitana. Il coordinamento comprende anche il collocamento mirato dei disabili.

La Giunta regionale, con una o più deliberazioni e nel rispetto delle linee di indirizzo e degli standard di servizio previsti dal d.lgs. 150/2015, definisce:

  • indirizzi e modalità operative per assicurare omogeneità e qualità dei servizi;
  • organizzazione dei servizi per l’impiego, sedi, dotazione minima di personale e forme di collaborazione con gli enti locali;
  • integrazione delle procedure in un sistema informativo unitario;
  • integrazione tra formazione, orientamento e politiche attive del lavoro;
  • modalità operative per garantire integrazione e cooperazione pubblico-privato nella gestione dei servizi e delle misure di politica attiva.

Delega a province e Città metropolitana di Milano

Alle province e alla Città metropolitana di Milano è delegato l’esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi indicati nell’allegato A, connessi alla gestione dei centri per l’impiego e al collocamento mirato dei disabili.

L’esercizio della delega può avvenire anche tramite:

  • aziende speciali;
  • altri enti strumentali;
  • società a capitale pubblico già costituite al 31 dicembre 2017 e che a tale data abbiano un contratto di servizio specifico per la gestione dei centri per l’impiego;
  • convenzioni per reciproche forme di collaborazione anche mediante tali soggetti.

Il personale dei centri per l’impiego resta inquadrato nei ruoli provinciali e della Città metropolitana di Milano e non è computato ai fini delle disposizioni statali sul contenimento del personale correlate alla delega di funzioni.

La Regione adotta, in collaborazione con tali enti, specifici provvedimenti per il potenziamento dei centri per l’impiego e per il rafforzamento delle competenze professionali del personale, anche in attuazione di programmi nazionali.

Le province e la Città metropolitana utilizzano proprie risorse strumentali, incluse quelle già in uso alla data di entrata in vigore della legge regionale, comprese le sedi dei centri per l’impiego e degli uffici del collocamento mirato.

Devono inoltre:

  • assicurare il confronto territoriale con le parti sociali;
  • poter definire programmi attuativi degli indirizzi regionali;
  • svolgere monitoraggio e valutazione degli interventi sul mercato del lavoro;
  • promuovere iniziative per migliorare l’efficacia del sistema regionale dei servizi al lavoro e per la gestione delle crisi aziendali;
  • presentare annualmente alla Giunta una relazione sull’andamento gestionale e finanziario delle funzioni esercitate.

Organi di coordinamento e composizione

Viene rideterminata la composizione del Comitato istituzionale di coordinamento, che include rappresentanti regionali, delle province e della Città metropolitana, dei comuni, delle comunità montane, di Unioncamere Lombardia, dell’ufficio scolastico regionale e dell’INPS.

Accreditamento e denominazione dei servizi pubblici per l’impiego

I centri per l’impiego e gli uffici di collocamento mirato della Lombardia sono qualificati come operatori pubblici accreditati e iscritti di diritto nell’albo regionale, con denominazione specifica di:

  • centri per l’impiego della Lombardia;
  • uffici del collocamento mirato della Lombardia.

Sono inclusi anche quelli già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, elencati nell’allegato B.

Organizzazione territoriale e razionalizzazione

La Giunta regionale determina numero e localizzazione dei centri per l’impiego e degli uffici del collocamento mirato della Lombardia, potendo modificarne l’organizzazione per esigenze di razionalizzazione e per assicurare efficacia e continuità del servizio, anche con il supporto degli enti locali.

Può inoltre adottare misure di contenimento e razionalizzazione della spesa, anche mediante coordinamento, collaborazione e affiancamento nei confronti degli enti delegati, compresa la predisposizione o il rinnovo dei contratti di servizio con i soggetti strumentali o societari impiegati nella gestione.

Valutazione degli interventi

Quando i servizi sono finanziati prevalentemente con risorse del Fondo sociale europeo, le attività di valutazione sono affidate al valutatore indipendente previsto dai regolamenti dell’Unione europea relativi alla gestione del Fondo.

Abrogazioni e disposizioni finanziarie

Sono abrogati alcuni commi e articoli della disciplina previgente, tra cui:

  • i commi 2 e 3 dell’articolo 29;
  • l’articolo 32;
  • il comma 7 dell’articolo 8;
  • la disciplina previgente dell’articolo 36, con abrogazione del comma 1.

Le spese derivanti dalle funzioni delegate di cui all’articolo 4 sono coperte con le risorse stanziate nella missione 15, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale 2018-2020.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale.

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