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Legge

L.R. Lombardia 14/2018

Istituzione del comune di Borgocarbonara mediante fusione dei comuni Borgofranco sul Po e Carbonara di Po, in provincia di Mantova

Normativa regionaleL.R. Lombardia 14/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2019 il nuovo comune di Borgocarbonara, nato dalla fusione dei comuni mantovani di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po. Disciplina anche i rapporti conseguenti alla fusione secondo la normativa regionale e prevede il rimborso delle spese per la consultazione popolare, con applicazione anticipata dell’art. 3 dal giorno successivo alla pubblicazione.

Fusione dei comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po in Borgocarbonara (Mantova)

Istituzione del comune di Borgocarbonara mediante fusione

La legge regionale della Lombardia istituisce il nuovo comune di Borgocarbonara tramite la fusione dei comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po, entrambi in provincia di Mantova. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale lombardo e definisce gli effetti della soppressione dei due enti originari e della creazione del nuovo comune.

Ambito territoriale e denominazione del nuovo ente

Il nuovo comune prende il nome di Borgocarbonara a seguito della consultazione popolare richiamata dalla normativa regionale sulle circoscrizioni comunali e provinciali. Il territorio del nuovo ente coincide con l’insieme dei territori già appartenenti ai due comuni fusi alla data di entrata in vigore della legge.

Rapporti conseguenti alla fusione

I rapporti derivanti dalla fusione dei territori comunali sono demandati alla disciplina regionale prevista dalla legge regionale n. 29 del 2006. La legge non dettaglia nel testo consolidato i singoli profili organizzativi o patrimoniali, ma rinvia alla regolazione regionale dei rapporti conseguenti all’operazione di fusione.

Copertura finanziaria e rimborsi per la consultazione popolare

La norma finanziaria prevede il rimborso delle spese sostenute dai comuni per la consultazione popolare prevista dall’articolo 133, secondo comma, della Costituzione. L’onere è quantificato in 11.000,00 euro per l’anno 2018 ed è coperto nell’ambito delle risorse del bilancio regionale 2018-2020, missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile, titolo 1 Spese correnti.

Entrata in vigore e decorrenza delle disposizioni

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2019. Fa eccezione l’articolo 3 sulla copertura finanziaria, che si applica dal giorno successivo alla pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione. La disciplina sostanziale sulla fusione produce quindi effetti dal 1° gennaio 2019, mentre la norma finanziaria opera anticipatamente.

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