L.R. Lombardia 14/2018
Istituzione del comune di Borgocarbonara mediante fusione dei comuni Borgofranco sul Po e Carbonara di Po, in provincia di Mantova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2019 il nuovo comune di Borgocarbonara, nato dalla fusione dei comuni mantovani di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po. Disciplina anche i rapporti conseguenti alla fusione secondo la normativa regionale e prevede il rimborso delle spese per la consultazione popolare, con applicazione anticipata dell’art. 3 dal giorno successivo alla pubblicazione.
Fusione dei comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po in Borgocarbonara (Mantova)
Istituzione del comune di Borgocarbonara mediante fusione
La legge regionale della Lombardia istituisce il nuovo comune di Borgocarbonara tramite la fusione dei comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po, entrambi in provincia di Mantova. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale lombardo e definisce gli effetti della soppressione dei due enti originari e della creazione del nuovo comune.
Ambito territoriale e denominazione del nuovo ente
Il nuovo comune prende il nome di Borgocarbonara a seguito della consultazione popolare richiamata dalla normativa regionale sulle circoscrizioni comunali e provinciali. Il territorio del nuovo ente coincide con l’insieme dei territori già appartenenti ai due comuni fusi alla data di entrata in vigore della legge.
Rapporti conseguenti alla fusione
I rapporti derivanti dalla fusione dei territori comunali sono demandati alla disciplina regionale prevista dalla legge regionale n. 29 del 2006. La legge non dettaglia nel testo consolidato i singoli profili organizzativi o patrimoniali, ma rinvia alla regolazione regionale dei rapporti conseguenti all’operazione di fusione.
Copertura finanziaria e rimborsi per la consultazione popolare
La norma finanziaria prevede il rimborso delle spese sostenute dai comuni per la consultazione popolare prevista dall’articolo 133, secondo comma, della Costituzione. L’onere è quantificato in 11.000,00 euro per l’anno 2018 ed è coperto nell’ambito delle risorse del bilancio regionale 2018-2020, missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile, titolo 1 Spese correnti.
Entrata in vigore e decorrenza delle disposizioni
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2019. Fa eccezione l’articolo 3 sulla copertura finanziaria, che si applica dal giorno successivo alla pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione. La disciplina sostanziale sulla fusione produce quindi effetti dal 1° gennaio 2019, mentre la norma finanziaria opera anticipatamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 28 nov 2018L.R. Lombardia 16/2018
- Legge · 28 nov 2018L.R. Lombardia 15/2018
- Legge · 28 set 2018L.R. Lombardia 13/2018
- Legge · 4 dic 2018L.R. Lombardia 17/2018
- Legge · 6 dic 2018L.R. Lombardia 22/2018
- Legge · 6 dic 2018L.R. Lombardia 21/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →