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Regolamento

R.R. Lombardia 7/2018

Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell'articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio')

Normativa regionaleR.R. Lombardia 7/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Lombardia 29 giugno 2018, n. 7 modifica il r.r. 23 novembre 2017, n. 7, differendo di 9 mesi il termine transitorio per alcune istanze edilizie presentate tra la scadenza del termine originario e il nuovo termine, con riferimento ad ampliamenti e a interventi di nuova edificazione/trasformazione indicati dal regolamento. Si applica in Lombardia.

Proroga di 9 mesi dell'applicazione del termine transitorio sulle istanze edilizie soggette all'invarianza idraulica e idrologica

Proroga transitoria dell’applicazione del regolamento sull’invarianza idraulica e idrologica

Il regolamento regionale della Lombardia 29 giugno 2018, n. 7 interviene sul r.r. 23 novembre 2017, n. 7, che disciplina i criteri e i metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica. La modifica riguarda esclusivamente una norma transitoria e proroga di 9 mesi il termine previsto per l’applicazione in specifici casi edilizi.

Modifiche introdotte al regime transitorio

La rubrica dell’articolo 17 del r.r. 7/2017 viene sostituita con “Norme transitorie e finali”. Inoltre, dopo il comma 3 viene inserito il comma 3-bis, che differisce di 9 mesi il termine di cui al comma 3.

La proroga decorre dalla data di pubblicazione sul BURL del regolamento regionale 29 giugno 2018, n. 7 e opera per le istanze:

  • di permesso di costruire;
  • di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
  • di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Ambito oggettivo della proroga

La dilazione temporale riguarda le istanze presentate tra la scadenza del termine originario di cui al comma 3 e il nuovo termine di 9 mesi, purché riferite a:

  • interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), limitatamente ai soli ampliamenti;
  • interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

Portata applicativa

L’atto ha efficacia nell’ambito della Regione Lombardia e non modifica l’impianto generale della disciplina sull’invarianza idraulica e idrologica, ma solo il trattamento transitorio di una specifica fascia di pratiche edilizie. La sua utilità pratica è circoscritta al periodo di proroga e alle istanze presentate nel relativo intervallo temporale.

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